Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini dell'iscrizione nel relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.