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In vigore al: 19/04/2016

k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano per gli anni 1998 - 1999

  •   Omissis

Contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano per gli anni 1998 - 1999 1)
(sottoscritto in data 16 aprile 1998 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 14 aprile 1998, n. 1547 ed il parere del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 aprile 1998)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale direttivo, docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 4342).

(2) Al personale di cui al comma 1, che entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero per il personale con contratto a tempo determinato all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, accetti di svolgere tutte le prestazioni previste nello stesso contratto collettivo provinciale, è attribuita l'indennità provinciale di cui ai successivi articoli 10 e 15. Nei confronti di detto personale trovano altresì applicazione gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente contratto collettivo provinciale.

(3) Al personale di cui al comma 1, che non accetti di svolgere le prestazioni aggiuntive previste dal presente contratto collettivo rispetto a quelle contemplate dal vigente contratto collettivo nazionale, si applicano comunque le disposizioni degli articoli 2, 8, 10, commi 5 e 7, 14, 17, 18, 19 - escluso l'articolo 12 dell'allegato n. 4 - degli articoli 21, 22 e 23, commi 1, 3 e 5. Fatto salvo quanto specificato, a detto personale continuano ad applicarsi le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale. Quanto sopra per garantire, a parità di prestazioni, la parità di trattamento a tutto il personale del comparto.

2)

Riportato al § 58.

Art. 2 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° aprile 1998 fino al 31 dicembre 1998 per la parte economica e fino al 31 agosto 1999 per quella normativa, salvo quanto previsto al comma 3. Le maggiori prestazioni previste dal presente contratto relative al mese di aprile e che non potessero essere svolte entro il medesimo mese devono essere recuperate entro il 30 giugno 1998.

(2) Il presente contratto, alla scadenza di cui al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo provinciale.

(3) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dal presente contratto trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche per il personale di cui all'articolo 1. Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434 del 1996, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

Capo II
Orario di lavoro ed obblighi di servizio aggiuntivi

Art. 3 (Orario di lavoro del personale docente)

(1) L'orario di lavoro del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bolzano si articola in:

  • a)  orario settimanale di insegnamento
  • b)  orario funzionale all' insegnamento.

(2) Nel quadro di quanto stabilito in materia di orario obbligatorio settimanale di insegnamento previsto dal presente contratto, le modalità per il suo svolgimento vengono definite, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa loro attribuita, dalle istituzioni scolastiche anche sulla base di una distribuzione plurisettimanale non eccedente, di norma, 4 ore settimanali, secondo criteri e finalità di ottimizzazione delle risorse umane e professionali disponibili. Restano fermi i giorni rispettivamente le ore complessive di attività didattica annuale previsti dal calendario scolastico nonché la distribuzione dell'attività didattica dei docenti stessi in non meno di cinque giorni settimanali. Le predette modalità di svolgimento dell'orario devono comunque garantire l'erogazione del servizio scolastico e di tutte le funzioni connesse previste dalle vigenti disposizioni, nei limiti degli obblighi complessivi annuali posti a carico del personale docente.

Art. 4 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole elementari)

(1) L'orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli alunni.

(2) L'orario di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Nelle pluriclassi comprensive di prime classi nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nei casi particolari, quando siano necessari interventi didattici ed educativi, anche individualizzati, ai docenti possono essere richieste fino a 2 ulteriori ore settimanali di insegnamento obbligatorio. Con l'adesione dei docenti l'orario di insegnamento di cui al comma 1 può essere aumentato fino a 4 ore settimanali.

(3) Per i docenti di seconda lingua e di religione l'orario settimanale di insegnamento è di 20 ore, ferma restando l'applicazione nei confronti degli stessi docenti di tutte le ulteriori disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili, nonché quelle dell'articolo 5, comma 4. Qualora il posto orario sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative ovvero per supplenze.

(4) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(5) I docenti assenti per periodi pari o inferiori a 5 giorni di insegnamento sono di norma sostituiti prioritariamente nell'ambito del plesso e subordinatamente, in caso di necessità nell'ambito del circolo.

Art. 5 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado)

(1) L'orario di insegnamento settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 20 ore. Qualora l'orario di cattedra sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, per attività integrative, per corsi specifici e per supplenze saltuarie, da distribuire equamente tra il personale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e della copertura delle supplenze. I docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio nella scuola o nell'istituto.

(2) L'orario di insegnamento di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nonché per l'attuazione del progetto educativo della scuola.

(3) Ai docenti possono essere richieste fino a due ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzati, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli interessati l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori due ore settimanali. Le predette quattro ore settimanali possono essere assegnate con l'adesione degli interessati, in casi particolari, anche per l'insegnamento curriculare in classi collaterali non utilizzabili per le determinazione delle cattedre.

(4) Le attività di insegnamento di cui al comma 3, possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato, anche in altre scuole o istituti, per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.

(5) Per i docenti di religione delle scuole secondarie di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del presente articolo.

(6) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie a pagamento nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

Art. 6 (Orario funzionale all'insegnamento per il personale docente)

(1) Nelle scuole elementari, secondarie di primo e secondo grado l'orario funzionale all'insegnamento comprende 220 ore annue.

(2) Le attività da prestare nell'ambito delle 220 ore annue sono le seguenti:

  • a)  40 ore per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e per i contatti e la collaborazione con le famiglie, incluse le udienze generali;
  • b)  40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
  • c)  almeno 70 ore per le scuole elementari e non meno di 50 ore per le scuole secondarie per la programmazione collegiale ed il coordinamento in gruppi di disciplina ed in gruppi di lavoro;
  • d)  35 ore per i rapporti individuali con le famiglie;
  • e)  almeno 20 ore per attività di aggiornamento;
  • f)  le restanti ore per tutte le altre attività connesse con l' insegnamento.

(3) Il numero delle ore previsto per le attività di cui al comma 2 può essere distribuito anche diversamente secondo criteri di flessibilità nel rispetto del contingente annuo di 220 ore e fatte salve le limitazioni di cui alle lettere c) ed e).

(4) Nelle 220 ore di cui al comma 1 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini ed esami ed adempimenti connessi nonché quelle relative alla preparazione individuale delle lezioni ed esercitazioni, come pure quelle necessarie per la correzione degli elaborati.

(5) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Tali adempimenti non sono compresi nelle 220 ore di cui al comma 1.

(6) Le maggiori prestazioni di cui agli articoli 4, 5 ed al presente articolo volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sono programmate nel piano annuale delle attività di istituto con deliberazione del collegio dei docenti.

Art. 7 (Figure di sistema)

(1) Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere, secondo criteri da stabilirsi dalla Giunta provinciale, una riduzione dell'orario di insegnamento o dell'orario funzionale non superiore al 50%. Le riduzioni dell'orario vengono prioritariamente conguagliate attraverso il completamento dell'orario di insegnamento da parte dei docenti della scuola, il cui orario di insegnamento sia inferiore alle 20 ore settimanali. Le riduzioni non devono comportare comunque un aumento complessivo dell'organico provinciale già determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Gli esoneri dall'insegnamento superiori al 50% sono regolati dalla normativa vigente.

(2) Ai coordinatori di plesso ed ai coordinatori di sezioni staccate nonché al personale docente con funzioni di consulente, di esperto, di coordinatore, di responsabile della biblioteca o dei sussidi informatici o multimediali, i responsabili degli uffici tecnici, come pure quello incaricato dello svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 43, comma 3 del CCNL ed altre attività assimilate, possono essere riconosciute fino ad un massimo di 6 ore di lavoro straordinario settimanale che vengono compensate nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(3) Per l'attività dei coordinatori di plesso e dei coordinatori di sezioni staccate, il relativo contingente di ore straordinarie viene stabilito sulla base di criteri da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I coordinatori di plesso e i coordinatori di sezioni staccate possono svolgere, in toto o in parte, compatibilmente con le esigenze di servizio, le funzioni di cui al comma 2 anche nell'ambito del proprio orario obbligatorio settimanale di insegnamento.

(4) L'attribuzione delle funzioni o la realizzazione delle attività di cui al comma 2, sono finalizzate all'attuazione del progetto educativo del circolo o dell'istituto deliberato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 203).

3)

Riportata al n. XXXV - C/i'.

Art. 8 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)

(1) Per il personale docente ed equiparato, è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento corrispondente a non meno del trenta per cento del limite massimo dell'orario di insegnamento previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

(2) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

(3) In caso di orario a tempo parziale, il trattamento economico è proporzionale al corrispondente orario di insegnamento a tempo pieno.

(4) In caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'orario funzionale di cui all'articolo 6 è ridotto in proporzione, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nonché per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.

(5) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione dell'orario di lavoro a tempo parziale. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(6) La concessione di congedi straordinari, nonché le assenze per malattia per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(7) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono determinati, sentite le organizzazioni sindacali, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative.

Art. 9 (Orario di lavoro per il personale direttivo)

(1) L'orario di lavoro per il personale direttivo di cui all'articolo 1, è aumentato di due ore settimanali per complessive 38 ore.

(2) L'orario di lavoro del personale di cui al comma 1 è articolato in modo flessibile secondo le esigenze di servizio, garantendo la presenza in almeno 9 mezze giornate. L'articolazione dell'orario è definita sulla base di accordi con l'intendente scolastico competente.

(3) In periodi di sospensione dell'attività didattica l'orario settimanale può essere ridotto, salvo recupero, fino a 19 ore settimanali, informandone preventivamente gli intendenti scolastici.

(4) La prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario obbligatorio dà diritto a recupero o, in subordine, al pagamento del compenso per lavoro straordinario nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(5) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue, previa autorizzazione dell'intendente scolastico competente. Il contingente annuo di ore straordinarie è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle motivate richieste delle singole intendenze scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali.

Capo III
Trattamento economico

Art. 10 (Indennità provinciale)

(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, l'indennità mensile provinciale prevista dalla tabella 1 allegata al presente contratto. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Ai fini dell'attribuzione della predetta indennità si tiene conto della posizione stipendiale in godimento all'entrata in vigore del contratto.

(2) Per il personale docente con contratto a tempo indeterminato della scuola elementare, educativo nonché diplomato della scuola secondaria superiore, come pure per il personale docente di cui all'articolo 66, comma 7, del CCNL del 4 agosto 1995, che all'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, l'indennità di cui al comma 1 viene aumentata, con la stessa decorrenza, dell'importo lordo mensile di lire 156.000. Il predetto aumento spetta altresì al personale laureato della scuola elementare nonché al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap o altri titoli di laurea o di specializzazione riconosciuti dalla Giunta provinciale. I predetti aumenti di lire 156.000 sono cumulabili al massimo per due volte.

(3) Al predetto personale con contratto a tempo indeterminato, che maturi i 15 anni di effettivo servizio successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, l'aumento di cui al comma 2 è corrisposto al compimento del 15° anno di servizio, previa frequenza con esito positivo di un corso di formazione organizzato secondo contenuti, durata e criteri di ammissione, stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

(4) Ai fini della determinazione dei 15 anni di effettivo servizio non si tiene conto dei benefici previsti per il personale docente delle scuole elementari dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dall'articolo 3 della legge 1 marzo 1957, n. 90.

(5) Al personale delle scuole delle località ladine, incluso il personale direttivo, cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre, con decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% della corrispondente posizione stipendiale mensile in godimento a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 4.

(6) Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 non fanno parte della retribuzione fondamentale del personale interessato.

(7) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 delle legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale del comparto per il personale provinciale.

(8) Per il personale docente e direttivo della scuola elementare gli eventuali benefici economici derivanti dall'accelerazione di carriera per effetto della supervalutazione del servizio ai sensi del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1957 n. 90, maturati a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono detratti dall'indennità provinciale prevista dalla tabella di cui all'allegato1 al presente contratto.

Art. 11 (Aumenti stipendiali e conguagli)

(1) L'indennità di cui all'articolo 10 viene aumentata dell'importo corrispondente all'aumento degli stipendi previsto per il personale provinciale per il periodo 1997-1998.

(2) Gli aumenti di cui al comma 1, previsti con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del presente contratto, vengono corrisposti solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del presente contratto.

(3) Gli aumenti degli stipendi tabellari che saranno previsti dal contratto collettivo nazionale per la scuola per il periodo 1998-1999, sono conguagliati con gli aumenti previsti al comma 1, mediante eventuali detrazioni dall'indennità di cui all'articolo 10.

Art. 12 (Trattamento economico del personale con incarico a tempo determinato)

(1) Al personale con incarico a tempo determinato compete la retribuzione anche per il periodo successivo al termine delle lezioni nonché durante la sospensione estiva delle attività didattiche qualora abbia prestato servizio nell'arco dell'anno scolastico per almeno sette mesi, sia comunque in servizio alla fine delle lezioni ed abbia anche partecipato agli esami finali, ove previsti, fatte comunque salve le disposizioni statali più favorevoli. Durante tale periodo il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Art. 13 (Indennità per docenti vicari)

(1) Al docente vicario compete un'indennità del 20 % dell'indennità di funzione provinciale percepita dal titolare della relativa direzione. Costituisce compito principale dei docenti vicari sostituire il titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali. Al docente vicario delle direzioni didattiche in reggenza spetta l'indennità di funzione relativa nella misura dell'80%, mentre al direttore reggente spetta nella misura del 30%. Al capo d'istituto, cui viene affidata la reggenza di un'altra scuola di istruzione secondaria, la relativa indennità di funzione spetta nella misura del 50%. 3/bis)

(2) L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai docenti vicari cui compete a causa dell'assenza superiore a 45 giorni del titolare la relativa indennità di funzione. In tal caso, al docente vicario è attribuita l'indennità di funzione prevista per il personale direttivo.

(3) L'indennità di cui al presente articolo sostituisce le relative voci previste dagli articoli da 71 a 75 del contratto collettivo nazionale.

Art. 14 (Trattamento economico per il personale comandato o utilizzato dalla Provincia)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 comandato ad enti dipendenti dalla Provincia nonché al personale utilizzato a qualunque titolo dalla Provincia stessa ovvero nell'ambito delle istituzioni scolastiche su progetti didattico-pedagogici, viene concessa comunque l'indennità provinciale prevista rispettivamente agli articoli 10 e 15, ferma restando la particolare disciplina già prevista per tale personale dal contratto collettivo per il personale provinciale. L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali.

Art. 15 (Indennità provinciale e indennità di funzione provinciale per il personale direttivo)

(1) Al personale direttivo di cui all'articolo 1 viene attribuita, per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'anzianità di servizio, un'indennità provinciale per undici mensilità, escluso il mese di agosto. Tale indennità viene calcolata sulla base dell'importo lordo corrispondente dato dalla differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale nonché dell'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non percepita, e quello risultante sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1, concernente il trattamento economico, per classi e scatti, dei livelli retributivi inferiore e superiore dell'8a qualifica funzionale del personale della Provincia, comprensivo dell'indennità integrativa speciale. La predetta indennità mensile viene moltiplicata per tredici. L'importo ottenuto viene corrisposto in 11 mensilità. Ai fini dell'anzianità di servizio si tiene conto della complessiva anzianità di servizio maturata sia come docente laureato, sia come capo di istituto. Per i direttori didattici gli anni di servizio prestati con il prescritto titolo di studio in qualità di docente della scuola elementare sono riconosciuti per intero.

(2) Oltre all'indennità di cui al comma 1, al personale direttivo, compreso il personale con incarico di presidenza, viene attribuita, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, l'indennità di funzione prevista per il personale dirigente provinciale. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità ed è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale vigente del personale del comparto dell'amministrazione provinciale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,5 a 0,9.

(3) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con deliberazione della Giunta Provinciale vengono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali, i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto in particolare del numero degli alunni, del personale dipendente nonché delle eventuali sperimentazioni didattiche e della complessità del rispettivo circolo o istituto scolastico.

(4) L'indennità di funzione di cui al comma 2, sostituisce l'indennità di direzione prevista dal contratto collettivo nazionale e segue la disciplina stabilita dalla normativa provinciale sull'indennità di funzione spettante al personale provinciale con funzioni dirigenziali. Al personale di cui al presente articolo viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 2 del contratto di comparto per il personale provinciale dell' 8 maggio 1997.

(5) Nei confronti del personale direttivo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 7, e 11 del presente contratto.

Art. 16 (Disciplina di missione)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di missione prevista all'allegato 3 al presente contratto.

Capo IV
Relazioni sindacali

Art. 17 (Contrattazione decentrata con le intendenze scolastiche)

(1) La contrattazione decentrata per il personale di cui all'articolo 1 viene svolta in un unico contesto per le tre intendenze scolastiche per le seguenti materie:

  • a)  criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  • b)  criteri di attuazione delle norme relative ai diritti ed alle relazioni sindacali nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
  • c)  criteri e priorità per l' assegnazione della quota perequativa dell'organico della scuola elementare, ai sensi dell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale integrativo del 10 aprile 1997;
  • d)  le materie demandate alla contrattazione decentrata unitaria dal presente contratto.

(2) La contrattazione decentrata viene svolta separatamente per ogni singola intendenza scolastica, nel rispetto dei criteri sotto elencati, per le seguenti materie:

  • a)  individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione del monte ore annuale per le attività di cui all' articolo 4, comma 4, articolo 5, comma 3, e articolo 7, comma 2, con esclusione delle attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento nonché delle ore facoltative di supplenza o di insegnamento curriculare. Le predette ore possono essere, altresì, destinate alla copertura degli oneri relativi alla incentivazione delle attività di aggiornamento superiori alle 30 ore annue secondo quanto stabilito dalla tabella 2 per attività non di insegnamento;
  • b)  mobilità ed utilizzazione del personale. A tal fine, i termini per la presentazione delle domande e il contingente dei posti disponibili a mobilità interna ed esterna quali trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e direttivo, sono fissati sentite le organizzazioni sindacali. La mobilità del personale proveniente da altre province è attuata secondo le modalità previste dall' articolo 7, comma 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, previo inserimento, anche provvisorio, nei ruoli provinciali istituiti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, ai fini dell'applicazione a detto personale dello stato giuridico ed economico del presente contratto collettivo provinciale previsti per il personale docente e direttivo in servizio in provincia di Bolzano. Per il personale direttivo e docente i trasferimenti vengono effettuati a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 con cadenza biennale;
  • c)  criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attività;
  • d)  le materie demandate alla contrattazione decentrata a livello di singola intendenza dal presente contratto.

Capo V
Disposizioni varie

Art. 18 (Iniziative per un migliore apprendimento delle lingue italiana, tedesca e ladina)

(1) Il personale direttivo può essere autorizzato, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, a partecipare nel corso di un anno scolastico e per la durata complessiva di 2 mesi, anche non continuativi, a corsi intensivi di apprendimento e perfezionamento della seconda lingua e della lingua ladina. Durante tale periodo, il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti e gli oneri di iscrizione e frequenza sono a carico della Provincia. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, per la partecipazione ad essi viene attribuita una diaria ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 184).

(2) Le disposizioni del comma 1, possono applicarsi anche al personale docente. Il personale docente usufruisce, di norma, del predetto beneficio nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque l'assenza non dà luogo ad assunzione di personale supplente.

4)

Riportata al n. XXII - B/j.

Art. 19 (Congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 per i congedi ordinari e straordinari, per le aspettative e per i permessi, inclusi quelli sindacali e per il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, per le malattie e le assenze in genere si applica la disciplina prevista all'allegato 4 al presente contratto.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel Contratto collettivo nazionale all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

(4) I commi 2 e 3 si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che, in seguito al rinnovo del contratto, rinuncia all'applicazione dello stesso.

Art. 20 (Equo indennizzo)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina sull'equo indennizzo prevista all'allegato 5 al presente contratto.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

(1) Le disposizioni e le indennità di cui al presente contratto trovano applicazione anche nei confronti del personale insegnante - direttivo, docente ed educativo - in assegnazione provvisoria, o comunque in servizio in una scuola della provincia di Bolzano. Le predette indennità, viceversa, non vengono corrisposte al personale di cui all'articolo 1, che a qualsiasi titolo non presti servizio in provincia di Bolzano.

(2) Le disposizioni e la fruizione delle indennità di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale interessato ad uffici, istituti o scuole nel restante territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del decreto legislativo n. 434 del 1996. Nei singoli contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 18 del CCNL del 4 agosto 1995, viene inserita, in tal senso, una specifica clausola contrattuale.

(3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 1 del contratto collettivo provinciale sottoscritto in data 10 giugno 1997 relativo al periodo 1° gennaio 1997 - 31 agosto 1997.

Art. 22 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 23 (Disposizioni finali)

(1) Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, nelle materie e negli istituti dello stato giuridico e del trattamento economico non specificatamente disciplinati dal presente contratto, trovano applicazione le normative in vigore.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, le parti contraenti prendono atto che il presente contratto disciplina le materie e gli istituti previsti dai seguenti articoli del CCNL del 4 agosto 1995: articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 - commi 3, 4, 5, 6 10, 13 e 14 -, articoli 31, 34, 40, 41, 42, 43 - commi 4 e 5, articoli 45, 46, 63 - comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) relative al trattamento accessorio, articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, e 77.

(3) Il sistema delle relazioni sindacali, le informazioni e le forme di partecipazione, i diritti sindacali, le procedure di raffreddamento dei conflitti, come pure l'interpretazione autentica dei contratti, sono regolati dal CCNL del 4 agosto 1995, fatte salve le integrazioni da definirsi in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 17 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 in materia di aspettativa e permessi sindacali.

(4) Ai fini del passaggio tra le varie posizioni stipendiali di cui all'articolo 27, comma 2, del CCNL del 4 agosto 1995, gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti qualora il personale interessato abbia, nel periodo considerato, regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessive non inferiore rispettivamente a 60, 120 e 140.

(5) Le disposizioni del CCNL del 4 agosto 1995, che continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono da raccordarsi con le disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 895), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

(6) Con l'entrata in vigore del presente contratto, cessa l'applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, esclusa la parte sulla disciplina previdenziale.

5)

Riportato al § 39.

Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3
Disciplina di missione

Art. 1 (Definizioni)

(1) Per missione si intende l'espletamento da parte del personale di un servizio, ordinato o autorizzato per iscritto, in località situate fuori dell'ordinario luogo di servizio.

(2) Per luogo di servizio si intende il centro abitato o la località in cui ha sede l'istituzione scolastica, il plesso, la sede o la sezione staccata, ove il personale presta abitualmente servizio.

(3) Per il personale che non presta abitualmente servizio presso un unico luogo di servizio ai sensi del comma 2, il luogo di servizio, ai fini della disciplina di missione, è determinata sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2 (Missione e orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro prestato in missione viene, di norma, riconosciuto in misura corrispondente all'orario di lavoro previsto per la relativa giornata. Le ore di lavoro straordinario prestate in missione che superano il valore teorico dell'orario di lavoro giornaliero sono da evidenziare separatamente.

(2) L'effettivo tempo di viaggio impiegato per le missioni in località ubicate nel territorio provinciale viene considerato lavoro straordinario qualora superi il valore teorico dell'orario di lavoro giornaliero.

(3) Per le ore di lavoro straordinario prestate in missione non si osservano i limiti massimi consentiti per ciascun dipendente. Le ore che superano tali limiti sono da recuperare.

(4) In caso di trasferta che termini fra le ore 3.00 e le ore 10.00 il personale ha diritto ad un adeguato periodo di riposo che non può comunque superare le otto ore.

Art. 3 (Indennità di missione)

(1) Compete l'indennità di missione quando:

  • a)  la missione ha una durata di almeno quattro ore, e
  • b)  viene compiuta in località distanti almeno dieci chilometri dal luogo di servizio.

(2) Il limite delle quattro ore viene meno quando la missione è compiuta durante i giorni non lavorativi, ovvero tra le ore 17 e le ore 9.

(3) L'indennità di missione non compete per missioni effettuate all'interno del territorio del comune luogo di servizio o del comune di residenza ovvero, se non coincidente con il comune di residenza, del comune di abituale dimora.

(4) Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 spetta, per le trasferte tra i diversi luoghi di servizio, il rimborso delle sole spese di viaggio.

(5) L'indennità di missione non compete al personale direttivo nell'ambito del circolo didattico o della scuola.

Art. 4 (Misura dell'indennità di missione)

(1) Per l'espletamento delle missioni al personale competono le seguenti indennità:

  • a)  giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00: lire 2.000 per ogni ora;
  • b)  dalle ore 17.00 alle ore 9.00 e nei giorni non lavorativi: lire 4.000 per ogni ora;
  • c)  per le missioni compiute all' estero le indennità di cui alle lettere a) e b) sono aumentate del cinquanta per cento.

(2) La frazione di almeno 30 minuti è considerata ora intera, salvo il limite di almeno 4 ore di cui all'articolo 3, comma 1.

(3) In caso di missione per la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione l'indennità di missione di cui al comma 1 compete nella misura del 30 per cento, qualora la missione comprenda anche il pernottamento in esercizi alberghieri.

Art. 5 (Rimborso delle spese di vitto)

(1) In caso di missione di durata non inferiore a sei ore compete il rimborso della spesa documentata in originale nel limite di lire 43.000 per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a dodici ore compete il rimborso della spesa di due pasti nel limite complessivo di lire 85.000.

(2) Il rimborso delle spese di vitto non spetta per le missioni in località distanti meno di dieci chilometri dal luogo di servizio o dal luogo di residenza o di abituale dimora, salvo che il rientro al luogo di servizio o nel luogo della effettiva dimora richieda un impiego di tempo, per effetto dei mezzi di trasporto a disposizione superiore a mezz'ora.

Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1) In caso d'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, aereo, nave, ecc.) compete il rimborso delle spese documentate in originale.

(2) Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell'itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica:

  • a)  per autovetture: un quarto del prezzo della benzina super;
  • b)  per motocicli: un nono del prezzo della benzina super.

(3) Per i percorsi su strade non asfaltate l'indennità chilometrica per uso del proprio veicolo è raddoppiata.

(4) Le variazioni del prezzo della benzina si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo, tenendo conto dell'ultima variazione intervenuta nel mese precedente.

(5) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo spetta anche in caso di trasferta di distanza inferiore a dieci chilometri dall'effettivo luogo di servizio, anche se la missione viene compiuta entro il comune ove si trova il luogo di servizio.

(6) Per il rimborso delle spese di viaggio si considera la distanza tra il luogo di servizio o la dimora abituale, se più vicina e la località nella quale viene compiuta la missione. Qualora per la missione sia necessario l'uso del mezzo proprio, al personale spetta il rimborso delle maggiori spese sostenute, compresa l'indennità chilometrica.

(7) Vengono rimborsate, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

(8) Vengono inoltre rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento e la prima colazione in albergo o per l'utilizzo di vagone letto. Salvo giustificate eccezioni il pernottamento deve avvenire in esercizi alberghi con non più di tre stelle.

(9) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo e dell'articolo 5, comma 1, può avvenire anche in favore del personale cessato dal servizio provinciale che viene citato in qualità di teste dall'autorità giudiziaria per atti e fatti connessi con l'attività istituzionale svolta in qualità di dipendente presso la Provincia. Tale rimborso è limitato alla parte delle spese non già rimborsate dall'autorità giudiziaria, compresa l'indennità chilometrica qualora vi è la necessità dell'uso del mezzo proprio.

Art. 7 (Autorizzazione cumulativa)

(1) Al personale obbligato per motivi di servizio a compiere frequenti missioni può essere concessa un'autorizzazione cumulativa all'espletamento delle medesime e, se necessario, all'uso dell'automezzo privato. Tale autorizzazione cumulativa può essere limitata anche soltanto a determinati percorsi o periodi.

Art. 8 (Indennità di missione forfettizzata in caso di continuata prestazione di servizio presso sedi distaccate)

(1) Al personale che in via continuativa deve prestare servizio presso servizi situati in comuni diversi dal luogo di servizio, senza che ciò comporti il trasferimento, viene attribuita un'indennità di trasferta forfettizzata per le spese connesse. Tale indennità viene attribuita al personale il cui periodo di missione supera i due mesi e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

Art. 9 (Disciplina di missione in caso di trasferimento d'ufficio)

(1) Al personale trasferito d'ufficio da una ad altro luogo permanente di servizio spetta per il primo mese il rimborso delle effettive spese di missione ai sensi della presente disciplina di missione, esclusa l'indennità di missione di cui all'articolo 3. Tale trattamento non compete:

  • a)  in caso di trasferimento nell' ambito dello stesso comune o nel luogo di dimora ovvero
  • b)  in caso di godimento di alloggio di servizio nel nuovo luogo di servizio.

(2) Il personale trasferito d'ufficio ha anche diritto al rimborso delle spese di trasloco della misura massima di cinque milioni.

Art. 10 (Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio)

(1) In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione il personale dipendente ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e sempreché il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore dall'evento o possa essere comunque riconosciuto dall'amministrazione sulla base di idonei mezzi di prova.

(2) In caso di danni da ascriversi, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.

(3) Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al dieci per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, su domanda, anche ai danni subiti dal personale nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 11 (Anticipazioni spese)

(1) Per le missioni il funzionario delegato dell'ufficio stipendi competente può, su richiesta, concedere un'anticipazione delle prevedibili spese rimborsabili dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. L'anticipazione viene concessa solamente qualora le relative spese ammontano a non meno di lire 300.000.

Art. 12 (Adeguamento degli importi)

(1) Con decorrenza dall' 1 gennaio 1998 gli importi indicati nel presente allegato possono essere rideterminati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. La rideterminazione avviene sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al precedente periodo ottobre-ottobre, comunicato dall'Istituto provinciale di statistica.

(2) Le indennità orarie e gli importi delle spese di vitto rimborsabili possono, in sede di adeguamento, essere arrotondati a lire 100 rispettivamente a lire 10 nel caso delle indennità chilometriche.

Allegato 4
Congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere

Art. 1 (Congedo ordinario)

(1) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a trenta giornate lavorative di congedo ordinario.

(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato in sei giorni ha diritto a trentasei giornate lavorative di congedo ordinario.

(3) Il congedo ordinario è da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle esigenze di servizio. In caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario può essere fruito, congruamente distribuito, anche nel primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo semestre dell'anno successivo è ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore.

(4) Il personale docente ed educativo deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica ed educativa. Il personale direttivo fruisce, di norma, del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo che le esigenze di servizio consentano la fruizione in altro periodo dell'anno scolastico. In deroga al comma 3 il congedo può essere fruito, in caso di particolari esigenze di servizio, entro la fine del successivo anno di attività.

(5) Il congedo ordinario di cui al presente articolo è onnicomprensivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente.

(6) Il diritto al congedo ordinario non è riducibile a causa di assenze per malattia, salvo per la parte eccedente i dodici mesi nell'arco di un biennio, ed è fruibile anche oltre i termini di cui al comma 3.

(7) Il godimento del congedo ordinario è interrotto nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, debitamente documentati e a condizione che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertarli.

Art. 2 (Congedo straordinario)

(1) Il personale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

  • a)  per matrimonio, quindici giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  • b)  per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell' arco di un anno tale congedo non può superare venti giorni;
  • c)  per donazione di sangue, il giorno del prelievo;
  • d)  per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dipendenti civili statali;
  • e)  per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  • f)  per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall' articolo 13 del presente allegato, fino a cinque giorni all'anno;
  • g)  per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa statale; l' astensione facoltativa può essere usufruita in non più di due soluzioni; per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui ai sensi delle norme richiamate è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni;
  • h)  per l' attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone portatori di handicaps, si applica la vigente normativa statale;
  • i)  per cure ai figli minori a cinque anni ed in stato di malattia, fino a quarantacinque giorni per ogni figlio nell' arco del relativo quinquennio;
  • j)  per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore, si applica la vigente normativa statale;
  • k)  per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento.

(2) I periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alle lettere g) ed h).

Art. 3 (Congedo straordinario e aspettativa sindacali)

(1) Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali è, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, concesso un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali.

(2) Il numero dei dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non può superare quello di un'unità per ogni duemila dipendenti in servizio o frazioni superiori a mille del comparto.

(3) Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli iscritti si provvede d'intesa tra la Provincia e le organizzazioni sindacali del presente contratto entro il primo trimestre di ogni triennio.

(4) Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, compresa l'indennità provinciale di cui all'articolo 10 e 15 del presente contratto ed escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.

(5) Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

(6) I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

(7) Il congedo straordinario ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

(8) Il personale chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

Art. 4 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di trentasei ore nel corso dell'anno scolastico per il personale direttivo e nel limite massimo corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento per il personale docente ed equiparato.

(2) Il relativo periodo è da recupare secondo le modalità da stabilirsi nella contrattazione decentrata. Il periodo di permesso usufruito per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative documentate non da luogo, di norma, a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare i relativi recuperi, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

Art. 5 (Permessi per motivi di studio)

(1) I permessi per motivi di studio vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.

Art. 6 (Permessi per mandato politico locale)

(1) Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

(2) Il personale eletto negli organi di gestione delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché il personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle aziende speciali unità sanitarie locali ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

(3) Il personale eletto nelle giunte municipali nonché nelle cariche di presidente e vice presidente delle giunte delle comunità comprensoriali, di presidente e di vice presidente delle giunte esecutive delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di 50 dipendenti, di presidente dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo di provincia.

(4) Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.

(5) Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato, ridotto a 16 ore per il personale insegnante ed equiparato.

(6) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

(7) L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3.

(8) I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dall'ente di appartenenza.

Art. 7 (Permessi sindacali)

(1) I dirigenti sindacali hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi della rispettiva organizzazione sindacale.

(2) I permessi di cui al comma 1 sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali del comparto di tre ore pro capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(3) Le assenze di servizio per permessi del singolo dirigente non possono superare il monte di 300 ore lavorative annue. A tal fine una intera settimana di permesso equivale a 38 ore.

(4) Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti da parte dei dirigenti sindacali vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rispettiva organizzazione sindacale. Nel rispetto del monte ore annuale complessivo può essere previsto il cumulo di tali permessi in favore di singoli dirigenti sindacali anche oltre il monte ore individuale di cui sopra, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali.

Art. 8 (Aspettativa per mandato politico)

(1) Il personale eletto alla carica di senatore o deputato della Repubblica o di consigliere o assessore regionale o provinciale è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

(2) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti è, a sua richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

(3) La Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.

(4) In caso di elezione alle cariche di cui al comma 1, la Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.

(5) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

(6) Il periodo di aspettativa di cui al comma 2, è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 9 (Servizio militare di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi)

(1) In caso di chiamata alle armi per servizio di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi si applica la vigente normativa statale.

Art. 10 (Aspettativa per la cooperazione allo sviluppo ed il volontariato)

(1) Il personale può essere collocato in aspettativa per prestare servizio nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo e nel volontariato nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa provinciale e statale in materia.

Art. 11 (Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio)

(1) Il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita fino non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio. I personale con contratto a tempo determinato può fruire della predetta aspettativa fino ad un massimo di trenta giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

(3) Due o piú periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al comma 1, quando tra i singoli periodi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.

(4) Le modalità di concessione dell'aspettativa di cui al presente articolo vengono stabilite nella contrattazione decentrata.

Art. 12 (Aspettativa per il personale con prole)

(1) Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatori e facoltativi previsti dalla vigente normativa statale è, a domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire in non piú di due soluzioni entro il quinto anno di età del minore.

(2) Il periodo trascorso nell'aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, ed ai fini previdenziali; è utilmente computato, invece, ai fini del relativo trattamento di pensione.

(3) Durante l'aspettativa di cui al comma 1 gli oneri di pensione e di assistenza sanitaria, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione provinciale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

(4) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 è interrotto in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Può, inoltre, essere interrotto, su domanda, in caso di altri gravi e comprovati motivi sopravvenuti che consentano comunque l'assunzione del servizio effettivo; in quest'ultimo caso la riassunzione del servizio attivo ha luogo dalla data di accettazione della relativa domanda e comporta comunque la perdita del diritto di usufruire successivamente del restante periodo dell'anno di aspettativa in corso.

(5) Il personale di cui al comma 1 può optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso gli oneri di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione provinciale per la parte residua.

Art. 13 (Assenze per malattia)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico che indica la durata della malattia e che si riferisce alla data del primo giorno di malattia, deve essere trasmesso alla scuola di appartenenza entro 3 giorni.

(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

(3) Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

  • a)  per i primi sei mesi, intero;
  • b)  per i successivi dodici mesi, ridotto all' ottanta per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
  • c)  per i successivi sei mesi, ridotto al settanta per cento, fatto salvo l' assegno per il nucleo familiare.

(5) Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

(6) Due o piú periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

(7) In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il personale ha diritto all'intero trattamento economico.

Art. 14 (Cumulo di assenze e dispensa dal servizio per inabilità ed infermità)

(1) La durata complessiva di piú periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

(2) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 1 del presente articolo o quello di cui al comma 4 dell'articolo 13 del presente allegato può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a sei mesi, valido solamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

(3) Il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica inferiore, con relativo inquadramento. In quest'ultimo caso al relativo personale è attribuito un trattamento di posizione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(4) La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.

Art. 15 (Tutela del personale in particolari condizioni psico-fisiche)

(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  • a)  concessione dell' aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 13 del presente allegato, ridotto al cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese;
  • b)  concessione di permessi giornalieri o permessi piú brevi retribuiti per la durata del progetto;
  • c)  utilizzazione del personale in mansioni della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

(2) L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

Art. 16 (Tutela del personale portatore di handicaps)

(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla normativa provinciale vigente, la condizione di portatore di handicaps e che debba sottoporrsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  • a)  concessione dell' aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 13 del presente allegato, ridotto al cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese;
  • b)  concessione di permessi giornalieri o di permessi orari retribuiti per la durata del progetto;
  • c)  utilizzazione del personale in mansione della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

Art. 17 (Personale con contratto a tempo indeterminato)

(1) Gli articoli 10, 12, 15, 16 e 18 del presente allegato si applicano al solo personale con contratto a tempo indeterminato.

Art. 18 (Aspettativa non retribuita per l'assistenza di persone non autosufficienti)

(1) Il personale può essere collocato, in aggiunta all'aspettativa di cui all'articolo 12 del presente allegato in aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale. Tale aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Allegato 5
Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari cui può essere sottoposto il personale, riguardano in particolare:

  • a)  l' idoneità fisica all'impiego;
  • b)  la dipendenza dell' infermità da causa di servizio;
  • c)  la concessione dell' equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica;
  • d)  l' idoneità fisica a servizi che danno luogo alla corresponsione di specifica indennità di rischio;
  • e)  l' idoneità fisica all'espletamento di altre mansioni per il personale divenuto inabile per infermità o ferite;
  • f)  la dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

Art. 2 (Competenza)

(1) Gli accertamenti ed i controlli sanitari di cui all'articolo 1, vengono svolti da apposita commissione medico-legale istituita presso il settore di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud.

Art. 3 (Composizione della commissione medico-legale)

(1) La commissione medico-legale di cui all'articolo 2, viene nominata dal Direttore generale dell'Azienda speciale Unità Sanitaria Locale Centro-Sud per un triennio ed è composta:

  • a)  dal responsabile del servizio di medicina legale presso l' area funzionale di igiene e sanità pubblica, quale presidente;
  • b)  da un medico internista;
  • c)  da un neurologo o da un medico ortopedico. A seconda del caso da esaminare il presidente designa lo specialista che deve intervenire.

(2) La commissione può avvalersi di volta in volta della consulenza di altri medici specialisti.

(3) Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud.

(4) Per ciascun membro nonché per il segretario sono nominati membri supplenti.

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza degli stessi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

(6) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

(7) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano.

(8) In caso di integrazione della commissione medico-legale per effetti di norme statali concernenti l'accertamento della sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, i relativi membri non hanno alcuna influenza sulla composizione della commissione ai sensi del comma 7.

Art. 4 (Modalità di richiesta degli accertamenti)

(1) Gli accertamenti della commissione medico-legale sono richiesti dall'Intendenza scolastica di appartenenza:

  • a)  d' ufficio, nei casi previsti dalla legge;
  • b)  su domanda del dipendente, corredata da attestato medico;
  • c)  su proposta del competente superiore del dipendente, corredata da uniforme parere del direttore o preside.

(2) La domanda o proposta sono presentate all'Intendenza scolastica di appartenenza, allegando l'eventuale documentazione sanitaria in possesso nonché dettagliata relazione del competente superiore.

(3) Nell'istanza devono essere evidenziate le finalità che il richiedente la prestazione intende perseguire, e il quesito che si intende sottoporre alla commissione deve essere formulato in modo chiaro e compiuto.

Art. 5 (Infermità contratta per causa di servizio)

(1) La domanda di accertamento tecnico-sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 66), come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'intendenza scolastica di appartenenza entro il termine perentorio di sei mesi dal sorgere dell'evento dannoso che ha causato la menomazione dell'integrità fisica, ovvero dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio.

(2) Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 4.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.

(4) La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del dipendente o del pensionato deceduto.

(5) Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:

  • a)  l' avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
  • b)  l' inabilità temporanea al servizio;
  • c)  l' inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
  • d)  il grado di menomazione dell' integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.
6)

Riportata al n. XXIII - D/a.

Art. 6 (Causa di servizio)

(1) È considerato come causa di servizio qualunque fatto, richiesto dal servizio e verificatosi durante le ore di servizio, che possa essere inteso quale causa esclusiva oppure quale concausa necessaria e preponderante della lesione od infermità riportata dal dipendente.

(2) È pure considerato dipendente da causa di servizio l'infortunio in cui viene ad incorrere il dipendente lungo il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione o per rientrare nella stessa dalla sede lavorativa, ove non sussista colpa grave o arbitrario allontanamento dal servizio.

Art. 7 (Accertamenti da parte della commissione)

(1) Il presidente fissa la data della visita collegiale e convoca il dipendente avvisandolo della facoltà di farsi assistere nella visita collegiale da un medico di fiducia. Della convocazione è data comunicazione all'intendenza scolastica di appartenenza che ha richiesto l'accertamento.

(2) La commissione può richiedere eventuali consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici o raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie o utili al giudizio richiesto.

(3) La visita collegiale deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

(4) Copia del verbale della seduta della commissione è inviata all'intendenza scolastica di appartenenza che provvede a comunicare il referto alla parte interessata ed agli uffici competenti e provvede agli altri adempimenti di propria competenza.

(5) Il giudizio della commissione sugli aspetti tecnico-sanitari è definitivo.

Art. 8 (Equo indenizzo)

(1) L'equo indennizzo previsto dall'articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 è concesso al dipendente che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

(2) L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9 (Misura dell'equo indennizzo)

(1) In caso di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo è stabilita secondo le seguenti modalità e criteri:

  • a)  per la determinazione dell' equo indennizzo si considera lo stipendio annuo iniziale, comprensivo dell'indennità provinciale e dell'indennità integrativa speciale, della posizione stipendiale in godimento, maggiorato dell'80 per cento;
  • b)  la misura dell' equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1, è pari, per la generalità del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, a 3 volte l'importo del trattamento economico determinato a norma della precedente lettera a);
  • c)  per la liquidazione dell' equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico della posizione stipendiale in godimento del dipendente al momento della presentazione della domanda.

(2) La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A) è pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:

  • a)  seconda categoria 95 per cento
  • b)  terza categoria 78 per cento
  • c)  quarta categoria 64 per cento
  • d)  quinta categoria 47 per cento
  • e)  sesta categoria 30 per cento
  • f)  settima categoria 15 per cento
  • g)  ottava categoria 9 per cento

(3) Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo è pari al 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).

(4) Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermità da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotta alla metà.

Art. 10 (Riduzioni dell'equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo è ridotto del 3 per cento per ogni anno di età oltre i cinquant'anni.

(2) Agli effetti del comma 1 l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il dipendente ha al momento della presentazione della domanda.

(3) L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

  • a)  se il dipendente viene utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
  • b)  se il dipendente ha conseguito per la stessa causa la pensione privilegiata;
  • c)  se il dipendente ha conseguito per la stessa causa la rendita vitalizia da parte dell' I.N.A.I.L.

(4) Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la metà del medesimo è recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.

(5) Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal dipendente o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 11 (Dolo o colpa grave del dipendente)

(1) In caso di menomazione dell'integrità fisica contratta per dolo o colpa grave del lavoratore non spetta alcun indennizzo.

Art. 12 (Annullamento del provvedimento di concessione)

(1) Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si è basata su falsi presupposti.

Art. 13 (Decesso del dipendente)

(1) Se il dipendente sia deceduto per causa esclusiva o concausa necessaria e preponderante di servizio debitamente riconosciuta a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 14 (Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e liquidazione dell'equo indennizzo)

(1) Il giudizio della commissione medico-legale relativo agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'articolo 1 è approvato con decreto del direttore dell'intendenza scolastica di appartenenza.

(2) Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.

(3) Il decreto adottato in difformità, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.

(4) Contro il decreto di cui al comma 1 è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale che decide definitivamente avvalendosi eventualmente di consulenze tecnico-sanitarie di specialisti.

Art. 15 (Rimborso spese di cura e di protesi)

(1) Per le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio compete al dipendente il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati, nonché quelle per protesi, limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario provinciale.

(2) Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1, deve essere presentata dal dipendente o, in caso di morte, dagli aventi causa, entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte.

(3) Dietro presentazione di idonea documentazione possono essere concesse anticipazioni sulle citate spese.

Art. 16 (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)

(1) Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del dipendente o degli eredi legittimari, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.

(2) Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 17 (Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)

(1) Se il dipendente riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

(2) Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 18 (Gratuità delle prestazioni di medicina legale)

(1) Le prestazioni medico-legali riguardanti gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari previsti dal presente regolamento sono erogate dall'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud tramite la commissione di cui all'articolo 2 a titolo gratuito.

(2) Ai membri e al segretario della commissione di cui all'articolo 3, vengono corrisposti, da parte dell' U.S.L., in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 19 (Oneri a carico dell'Amministrazione provinciale)

(1) Le eventuali spese derivanti al personale da consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici ordinati dal presidente della commissione medico-legale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 4 al B.U. 21 aprile 1998, N. 17.

Contratto collettivo per il personale ispettivo delle scuole della provincia di Bolzano per gli anni 1998 - 1999
(sottoscritto in data 16 aprile 1998 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 14 aprile 1998, n. 1547 ed il parere del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 aprile 1998)

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale ispettivo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 4342).

(2) Al personale di cui al comma 1, che entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero per il personale con contratto a tempo determinato all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, accetti di svolgere tutte le prestazioni previste nello stesso contratto collettivo provinciale, è attribuita l'indennità provinciale di cui al successivo articolo 5. Nei confronti di detto personale trovano altresì applicazione gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto collettivo provinciale.

(3) Al personale di cui al comma 1, che non accetti di svolgere le prestazioni aggiuntive previste dal presente contratto collettivo rispetto a quelle contemplate dal vigente contratto collettivo nazionale, si applicano comunque le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, commi 7 e 9, articolo 6, comma 2, escluso l'articolo 12 dell'allegato n. 4, articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto specificato, a detto personale continuano ad applicarsi le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale. Quanto sopra per garantire, a parità di prestazioni, la parità di trattamento a tutto il personale ispettivo.

2)

Riportato al § 58.

Art. 2 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° aprile 1998 fino al 31 dicembre 1998 per la parte economica e fino al 31 agosto 1999 per quella normativa, salvo quanto previsto al comma 3. Le maggiori prestazioni previste dal presente contratto relative al mese di aprile e che non potessero essere svolte entro il medesimo mese devono essere recuperate entro il 30 giugno 1998.

(2) Il presente contratto, alla scadenza di cui al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo provinciale.

(3) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale concernenti il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dal presente contratto trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche per il personale di cui all'articolo 1. Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434 del 1996, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

Art. 3 (Funzione ispettiva)

(1) Gli ispettori fanno parte della segreteria dipartimentale del sovrintendente e degli intendenti scolastici ed operano sia individualmente sia collegialmente. Nel quadro della vigente normativa, gli ispettori concorrono alla realizzazione degli obiettivi formativi ed educativi dell'ordinamento scolastico provinciale in base alle direttive del sovrintendente e degli intendenti scolastici competenti.

(2) Il profilo professionale degli ispettori comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a)  elaborare idee per lo sviluppo della scuola e proporre misure per l' attuazione delle disposizioni nel settore formativo previste dalla normativa statale e provinciale;
  • b)  formulare pareri relativi ai programmi di insegnamento e alla loro attuazione nonché proposte di adeguamento dei programmi di esame dei concorsi per l' assunzione nei ruoli provinciali del personale direttivo e docente; formulare proposte relative all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie educative;
  • c)  collaborare nella progettazione, nel coordinamento e nella organizzazione delle attività di aggiornamento per il personale direttivo e docente. A tal fine, gli ispettori progettano, promuovono e valutano, la formazione in servizio e l' aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
  • d)  elaborare studi, collaborare nei progetti di ricerca, formulare pareri, coordinare e presiedere incontri di lavoro;
  • e)  fornire consulenza ai capi di istituto e alle scuole, collaborando alla predisposizione di forme di valutazione interna;
  • f)  collaborare alla promozione della qualità complessiva del servizio scolastico. A tal fine, assicurano adeguate forme di sostegno e di controllo per la valutazione esterna, verificando nelle singole scuole il modello organizzativo, l' attività didattica e padagogica, la realizzazione e l'applicazione del progetto educativo di istituto e della carta dei servizi, il raggiungimento degli obiettivi formativi nonché l'osservanza delle disposizioni di legge;
  • g)  fornire assistenza alle iniziative di riforma, alle sperimentazioni ed ai progetti delle istituzioni scolastiche;
  • h)  collaborare con gli Istituti pedagogici e con altre istituzioni ed associazioni nazionali ed estere che operano nel settore della ricerca e della documentazione pedagogico-didattica, della formazione in servizio e dell' aggiornamento;
  • i)  collaborare con le istituzioni preposte alla formazione iniziale ed alla specializzazione del personale nel settore della scuola;
  • j)  eseguire ispezioni e controlli su incarico del Sovrintendente e dell' Intendente scolastico competente;
  • k)  mantenere gli opportuni contatti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli ispettori scolastici nazionali ed esteri.

Art. 4 (Orario di lavoro per il personale ispettivo)

(1) L'orario di lavoro per il personale di cui all'articolo 1 è di 38 ore settimanali, articolato sulla base delle disposizioni vigenti in materia per il personale dirigenziale provinciale.

(2) La prestazione di ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario obbligatorio dà diritto a recupero o, in subordine, al pagamento del compenso per lavoro straordinario, nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(3) Il limite annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue, previa autorizzazione del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente. Il contingente annuo di ore straordinarie è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle motivate richieste delle singole intendenze scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 5 (Indennità di funzione provinciale)

(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività complessiva del sistema scolastico al personale ispettivo di cui all'articolo 1, viene attribuita, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, l'indennità di funzione prevista per il personale dirigente provinciale. Tale indennità mensile viene corrisposta per 12 mensilità ed è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale provinciale mediante un coefficiente da 1,0 a 1,7.

(2) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto in particolare del numero delle scuole e del relativo personale docente, nonché della complessità dell'incarico attribuito.

(3) Al personale di cui all'articolo 1, è estesa la disciplina prevista dall'articolo 2 del contratto di comparto per il personale provinciale dell' 8 maggio 1997.

(4) L'indennità di cui al comma 1, non fa parte della retribuzione fondamentale del personale interessato e sostituisce, per il personale ispettivo con contratto a tempo indeterminato indicato nell'articolo 1, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato prevista dal Contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997.

(5) Per il personale ispettivo con una anzianità di servizio definita ai sensi del successivo comma 6, che abbia un trattamento economico fondamentale di posizione in godimento superiore a quello del corrispondente personale provinciale, la differenza viene portata in detrazione all'indennità di cui al comma 1. Qualora l'importo mensile della predetta differenza sia inferiore, lo stesso viene moltiplicato per 13. L'importo ottenuto viene corrisposto per 11 mensilità.

(6) Il conguaglio di cui al comma 5, è pari all'importo lordo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale nonché dell'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non percepita, e quello risultante sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1, concernente il trattamento economico, per classi e scatti, dei livelli retributivi inferiore e superiore dell'ottava qualifica funzionale del personale della provincia, comprensivo dell'indennità integrativa speciale. Ai fini dell'anzianità di servizio si tiene conto della complessiva anzianità di servizio maturata dagli ispettori sia come docente laureato, sia come eventuali capi d'istituto. Per gli ispettori, già direttori didattici, gli anni di servizio prestati con il prescritto titolo di studio in qualità di docente della scuola elementare sono conteggiati per intero.

(7) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale di comparto per il personale provinciale.

(8) Per il personale ispettivo della scuola elementare gli eventuali benefici economici derivanti dall'accelerazione di carriera per effetto della supervalutazione del servizio ai sensi del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1957 n. 90, maturati a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono detratti dall'indennità provinciale prevista dalla tabella di cui al comma 1.

(9) Al personale ispettivo cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre, con decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% dello stipendio tabellare a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 7.

(10) L'indennità di cui al comma 5 viene adeguata agli importi corrispondenti agli aumenti degli stipendi previsti per il personale provinciale per il periodo 1997 - 1998 e sono comunque corrisposti solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del presente contratto.

(11) Gli aumenti degli stipendi tabellari che saranno previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale per il personale con qualifica dirigenziale, sono conguagliati con gli aumenti previsti al comma 10, mediante eventuali detrazioni dall'indennità di cui al comma 5.

Art. 6 (Istituti dello stato giuridico)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 per i congedi ordinari e straordinari, per le aspettative e per i permessi, inclusi quelli sindacali e per il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, per le malattie e le assenze in genere, per le missioni nonché per l'equo indennizzo si applica la disciplina prevista dal contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano per gli anni 1998-1999.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel Contratto collettivo nazionale all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

(4) I commi 2 e 3 si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che, in seguito al rinnovo del contratto, rinuncia all'applicazione dello stesso.

Art. 7 (Iniziative per un migliore apprendimento delle lingue italiana, tedesca e ladina)

(1) Il personale ispettivo può essere autorizzato, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, a partecipare nel corso di un anno scolastico e per la durata complessiva di 2 mesi, anche non continuativi, a corsi intensivi di apprendimento e perfezionamento della seconda lingua e della lingua ladina. Durante tale periodo, il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti e gli oneri di iscrizione e frequenza sono a carico della Provincia. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, per la partecipazione ad essi viene attribuita una diaria ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 184).

4)

Riportata al n. XXII - B/j.

Art. 8 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 9 (Disposizioni finali)

(1) Le disposizioni e la fruizione delle indennità di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale ispettivo scolastico ad uffici nel restante territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. A tal fine nei singoli contratti individuali è inserita una specifica clausola contrattuale.

(2) L'indennità di cui all'articolo 5, è attribuita al personale ispettivo incaricato con decreto del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente, a decorrere al 1° settembre 1996.

(3) Per il periodo 1° settembre 1996 al 31 marzo 1998 l'indennità di cui al comma 2 è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale provinciale mediante un coefficiente da 0,8 a 1,5 ed è ridotta dell'importo dell'indennità di funzione eventualmente già percepita.

Allegato 1

immagineindennità provinciale mensile lorda per il personale ispettivo

Allegato 2

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