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In vigore al: 19/04/2016

k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 20521)
Criteri per la determinazione degli orari di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio

Criteri per la determinazione degli orari di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio

Il Sindaco, tenuto conto degli interessi degli imprenditori e dei lavoratori del settore, nonché dei consumatori, sentito il Consiglio Comunale, approva con proprio provvedimento la disciplina degli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio valevoli per il territorio di propria competenza.

1)

Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1995, N. 27.

Art. 1 Orario feriale

I comuni determinano le fasce orarie entro cui gli operatori scelgono il proprio orario di apertura, anche continuato, eventualmente distinte per categorie merceologiche (p. es.: alimentari e non alimentari) e in considerazione del movimento turistico entro i seguenti limiti: dalle ore 6.00 alle ore 23.00.

Art. 2 Chiusura infrasettimanale

I comuni possono fissare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente distinta per categorie merceologiche (p. es.: alimentari e non alimentari) e/o per periodo.

Art. 3 Orario domenicale e festivo

Nelle giornate domenicali e festive i negozi e le altre attività di vendita devono osservare la chiusura. I comuni possono stabilire deroghe al precedente principio nei seguenti casi:

  • a)  festività consecutive;
  • b)  fiere e mercati, che hanno luogo per tradizione in giorni domenicali o festivi;
  • c)  festività natalizie e domeniche di dicembre;
  • d)  festività locali e manifestazioni a carattere straordinario;
  • e)  per particolari esigenze tradizioniali e/o turistiche, nonché nei comuni di confine.

Art. 4 Negozi con attività miste e particolari

  • a)  I negozi che esercitano attività miste, soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682), devono osservare gli orari previsti per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato;
  • b)  i negozi che esercitano attività miste, soggette parte ad autorizzazione amministrativa e parte a licenza di pubblica sicurezza e/o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita per gli articoli soggetti ad autorizzazione amministrativa;
  • c)  le rivendite di articoli per turisti, articoli ricordo e articoli militari possono essere autorizzate ad effettuare orari particolari.
2)

Riportata al n. XVI - B/d.

Art. 5

Casi in cui le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:

  • a)  alle rivendite di generi di monopolio;
  • b)  agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
  • c)  agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio o lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di funivie;
  • d)  alle rivendite di giornali;
  • e)  agli impianti stradali di distribuzione di carburante;
  • f)  ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  • g)  ai titolari di autorizzazione per il commercio su
  •   aree pubbliche, per la vendita presso il domicilio del compratore.  

Art. 6

I commercianti sono obbligati ad esporre l'orario di apertura

Art. 7

La chiusura straordinaria degli esercizi commerciali (p. es. per malattia, ferie, ristrutturazione, cambio gestione ecc.) deve essere immediatamente comunicata al Sindaco

Art. 8

Sanzioni: si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682) (da lire 260.000 a lire 2.540.000)

2)

Riportata al n. XVI - B/d.

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