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In vigore al: 19/04/2016

l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008 1)
Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2007 - 2008
4

1)

Pubblicato nel B.U. 21 ottobre 2008, n. 43.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2008 e disciplina il conguaglio tra gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e gli aumenti previsti per i dipendenti provinciali nel corrispondente periodo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 (Indennità provinciale)

(1) Per il biennio 2007-2008 valgono le seguenti regole per la determinazione dell'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003:

  • a)  per l' anno 2007 gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 2006-2007 a partire dal 01/01/2007 e dal 01/02/2007 sono attribuiti e conguagliati con le stesse decorrenze mediante detrazione dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo;
  • b)  dal 01/01/2008 continua a competere l' indennità provinciale annua lorda prevista dall'allegato 2 al CCP 6 ottobre 2006;
  • c)  a decorrere dal 01/09/2008 l' indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1 al presente contratto;
  • d)  eventuali aumenti del trattamento fondamentale previsti dal prossimo CCNL per l' anno 2008 sono erogati con le relative scadenze e detratti dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo fino alla sottoscrizione definitiva del nuovo CCP.

(2) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità provinciale di cui al comma 1, lettera c) ed il conguaglio di cui alla lettera d) si tiene conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

(3) L'indennità provinciale di cui al comma 1, lettera c) è aumentata a partire dalla 3° posizione stipendiale dei seguenti importi annui lordi:

  • -  100,00 Euro per un inquadramento statale superiore di una posizione rispetto a quello per l' attribuzione dell'indennità provinciale;
  • -  200,00 Euro per un inquadramento statale superiore di due o più posizioni rispetto a quello per l' attribuzione dell'indennità provinciale.

(4) A decorrere dal 1° settembre 2008, al personale docente delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati con un inquadramento statale nella prima posizione stipendiale (anzianità 0-2) e un inquadramento per l'attribuzione dell'indennità provinciale nella seconda oppure terza posizione stipendiale, è corrisposta la rispettiva indennità provinciale prevista per il personale docente delle scuole secondarie di 1° grado.

(5) L'importo annuo lordo di 982,19 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato con decorrenza 1° giugno 2007, dello 2,30% a 1.004,78 euro e, con decorrenza 1° giugno 2008, di un ulteriore 3,80 per cento a 1.042,97 euro.

Art. 4 (Retribuzione professionale docenti)

(1) A decorrere dal 01/01/2007, la parte dell'indennità provinciale corrispondente all'importo della retribuzione professionale docenti di cui al vigente CCNL è inclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'articolo 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

Art. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)

(1) Al personale docente delle scuole elementari ed equiparati ed ai diplomati delle scuole secondarie di secondo grado ed equiparati, in possesso di laurea di primo livello oppure di un titolo di studio dichiarato equipollente alla laurea di primo livello ai sensi della vigente normativa, viene corrisposta, su richiesta, in aggiunta all'indennità provinciale spettante, un'indennità pari al 60 per cento della differenza tra l'indennità provinciale della posizione iniziale per il personale docente delle scuole medie e quella della posizione iniziale per il personale docente delle scuole elementari. L'importo non è cumulabile con l'aumento dell'indennità provinciale di cui all'articolo 22 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

(2) L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta all'amministrazione.

(3) In deroga a quanto disposto al comma 2, al personale che all'entrata in vigore del presente contratto sia già in possesso del titolo previsto l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dal primo gennaio 2007, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla acquisizione del titolo stesso, se posteriore al primo gennaio 2007.

(4) L'Indennità di cui al comma 1 è corrisposta per 10 mensilità per anno, esclusi i mesi di luglio ed agosto.

Art. 6 (Indennità di bilinguismo)

(1) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del CCP 6 ottobre 2006, l'indennità di bilinguismo annua lorda è rideterminata con decorrenza 1 luglio 2007 come segue:

  • -  indennità di bilinguismo A   2.701,64 euro
  • -  indennità di bilinguismo B   2.255,13 euro
  • -  indennità di bilinguismo C   1.801,10 euro.

(2) L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata con decorrenza 1 luglio 2008, come segue:

  • -  indennità di bilinguismo A    2.804,31 euro
  • -  indennità di bilinguismo B    2.340,82 euro
  • -  indennità di bilinguismo C    1.869,54 euro.

Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)

(1)  2)

(2)  2)

2)

Sostituisce l'art. 29, commi 1 e 2 del TU 23 aprile 2003.

Art. 8 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) Per la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuibili spettano i compensi previsti dall'allegato 2 al presente contratto.

Art. 9 (Premi di produttività)

(1) Il fondo destinato ai premi di produttività è determinato, al netto dei contributi previdenziali, nel seguente ammontare:

  • a)  4.406.000,00 euro per l' anno sco l. 2007/08;
  • b)  4.632.000,00 euro per l' anno sco l. 2008/09.

(2) Per incentivare l'insegnamento dell'inglese nelle scuole elementari il fondo per l'anno scolastico 2008/09 è aumentato di ulteriori 200.000,00 euro. Criteri e modalità di assegnazione dei premi individuali sono stabiliti a livello di contrattazione decentrata.

(3) Il premio di produttività assegnato al/la singolo/a docente, escluso il premio individuale per l'insegnamento dell'inglese, non può superare l'importo di 1.400,00 euro.

(4) Il presente articolo sostituisce quanto previsto dall'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.

Art. 10 Disciplina di missione

La disciplina di missione è contenuta nell'allegato 3 al presente contratto.

Allegato 1
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008

immagine

Allegato 2
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente

(1) I compensi per lavoro straordinario del personale docente sono stabiliti, a decorrere dal 1/09/2008, nella seguente misura:

Ore funzionali all'insegnamento:

  • 22,00 euro normale
  • 23,00 euro maggiorato (dalle ore 20 alle ore 7)
  •   Ore di insegnamento: 35,00 euro.

Allegato 3
Disciplina di missione

Art. 1 (Indennità per l'accompagnamento degli alunni e delle alunne in caso di iniziative extra- e parascolastiche)

(1)  3)

(2)  4)

3)

Sostituisce l'art. 4, comma 4, dell'allegato 3 del TU 23 aprile 2003.

4)

Aggiunge nell'art. 4 dell'allegato 3 del TU 23 aprile 2003, il comma 5.

Art. 2 (Rimborso delle spese di vitto)

(1)  5)

5)

Sostituisce l'art. 5, comma 1, dell'allegato 3 del TU 23 aprile 2003.

Art. 3 (Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1)  6)

6)

Sostituisce l'art. 6, comma 2, dell'allegato 3 del TU 23 aprile 2003.

Art. 4 (Abrogazioni)

(1) A decorrere dal 01/04/2008 sono abrogate le seguenti disposizioni dell'allegato 3 al T.U. dei CCP 23/04/2003:

  • -  articolo 2, comma 1, comma 2 e comma 3;
  • -  articolo 3, comma 1, comma 2 e comma 3;
  • -  articolo 4, comma 1, comma 2 e comma 3.

Dichiarazione a verbale della Parte pubblica

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione previste dal comma 4 dell'articolo 74 della legge statale 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il passaggio della competenza sul trattamento di fine rapporto comunque denominato alla Provincia, la stessa si impegna di attivarsi presso le sedi competenti al fine di ottenere fin d'ora la competenza per concedere al personale interessato dal presente contratto collettivo un acconto sul trattamento di fine rapporto comunque denominato per i motivi e nei limiti da stabilirsi con contratto collettivo provinciale.

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