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In vigore al: 19/04/2016

x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005 1)
Contratto collettivo provinciale sulla previdenza complementare del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano
4

1)

Pubblicato nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.

Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) disciplina ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 9, del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345, la previdenza complementare. Esso si applica al personale dirigente scolastico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

(2) Rimane ferma la disciplina statale sulla previdenza complementare finanziata dallo Stato e sulla trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, fatta salva comunque la facoltà del personale di cui al comma 1 di aderire ad un fondo regionale.

Art. 2 (Adesione ai fondi pensione complementare)

(1) Il personale di cui all'articolo 1 può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio Trentino-Alto Adige "Laborfonds" o, in alternativa, ad altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

(2) Le modalità di adesione ai fondi, di permanenza nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal personale sono disciplinate dagli statuti e dagli accordi costitutivi dei fondi stessi.

(3) In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31.12.2005, la contribuzione al fondo decorre dal 1°gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale, la relativa contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia dell'adesione al fondo di pensione complementare.

Art. 3 (Contribuzione)

(1) Sono versate le seguenti contribuzioni sulla retribuzione utile ai fini del TFR:

  • a)  l' 1% a carico dell' Amministrazione, previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 dell'Accordo Nazionale 14 marzo 2001, che, sulla base dell'apposita convenzione da stipularsi tra l'INPDAP e la Provincia, viene anticipato dalla Provincia per conto dell'INPDAP in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds";
  • b)  un ulteriore contributo pari all' 1,5 % a carico della Provincia in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale;
  • c)  l' 1% con ritenuta a carico del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale.

(2) L'ulteriore contributo a carico della Provincia di cui al precedente comma 1, lettera b) è aumentato con decorrenza 1°gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

(3) I versamenti ai fondi pensione complementare cui può aderire il personale, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, ivi indicata fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'ente. Il personale può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1. gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

(4) L'obbligo contributivo a carico del personale ed a carico dell'Amministrazione provinciale, anche per quanto concerne la parte di contribuzione anticipata per conto dell'INPDAP ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sorge in conseguenza dell'adesione al fondo da parte del personale su base volontaria. In caso di mancata adesione ad un fondo al personale non è dovuto alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo.

(5) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto trova applicazione la disciplina statale prevista dall'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto il 14 marzo 2001, nonché dai successivi contratti collettivi in materia di previdenza complementare in favore del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

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