Pubblicato nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.
(1) Il personale di cui all'articolo 1 può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio Trentino-Alto Adige "Laborfonds" o, in alternativa, ad altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
(2) Le modalità di adesione ai fondi, di permanenza nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal personale sono disciplinate dagli statuti e dagli accordi costitutivi dei fondi stessi.
(3) In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31.12.2005, la contribuzione al fondo decorre dal 1°gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale, la relativa contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia dell'adesione al fondo di pensione complementare.