(1) I commi 1 e 5 dell’articolo 2 dell’allegato 1, parte prima, del contratto di comparto del 4 luglio 2002 sono cosi sostituiti:
“1. Al personale del Corpo forestale provinciale spetta un’indennità di servizio forestale mensile, in analogia a quella spettante al Corpo forestale dello Stato per compiti analoghi, nella misura del 33 per cento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
5. L’indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:
a) i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;
b) la responsabilità ed i rischi derivanti dall’indossamento dell’uniforme e del porto d’armi;
c) la continua reperibilità per consulenze ed informazioni dell’utenza;
d) un adeguato servizio di reperibilità al fine di garantire, in caso di necessità, il pronto intervento del corpo forestale provinciale nell’ambito delle proprie competenze connesse con la protezione civile;
e) l’onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio, compreso il disagio connesso con l’attività lavorativa da svolgersi fuori dell’ordinaria sede di servizio.”
(2) In sede di prima applicazione del presente articolo viene garantito un aumento dell’indennità forestale in godimento non inferiore al tre percento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza
(3) Il comma 1 trova applicazione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(4) Il comma 3 dell’articolo 2 dell’allegato 1 del contratto di comparto 4 luglio 2002 è abrogato.