Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.
(1) L'indennità di rischio è corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, ai medici specialisti ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed alla legge n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale.
(2) Per i medici specialisti ambulatoriali che non operino in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandata ad un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda sanitaria, da tre rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'articolo 10 dell'accordo, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 5 dell'11 gennaio 1999, e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generaIe.