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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1242 del 19.07.2010
Nuovi criteri per la concessione di contributi per servizi di trasporto d’interesse turistico (Articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 2.12.1985, n. 16)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per servizi di trasporto d’interesse turistico

Articolo 13, comma 7 L.P. n. 16/1985

 

Articolo 1

Finalità

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge provinciale 2.12.1985, n. 16, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici e privati richiedenti l'istituzione di servizi di trasporto di interesse turistico ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della citata legge, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale.

2. Per servizio di trasporto turistico, ai sensi dei presenti criteri, s’intende un collegamento temporaneo verso una località o impianto turistico (zona balneare o montana, stazione sciistica, impianto sportivo ecc.) allo scopo di ridurre la congestione da traffico automobilistico e l’inquinamento ambientale, per i quali possono essere previsti tariffe particolari, da autorizzare dall’Assessore competente.

3. I servizi possono essere affidati a titolari di una concessione di servizio pubblico e noleggiatori.

 

Articolo 2

Condizioni per la concessione del contributo

1. Il servizio richiesto deve avere una durata di almeno 30 giorni, anche non consecutivi.

2. Il contributo verrà concesso qualora sia attestato un introito tariffario ammontante ad almeno il 10% del costo complessivo del servizio. Questa condizione non viene applicata per i servizi elencati all’articolo 6, comma 4.

 

Articolo 3

Termini di presentazione della domanda

1. La richiesta di contributo per il servizio di cui all’articolo 1 deve essere presentata all’ufficio provinciale competente contestualmente alla domanda di istituzione del servizio:

a) Le domande di istituzione di nuovi servizi  e di servizi già istituiti in precedenza che prevedano modifiche di percorsi o richieste di nuove fermate devono essere presentate, di norma, almeno 60 giorni prima della data di inizio del servizio stesso al completo della documentazione richiesta. Questi servizi verranno autorizzati solo dopo parere tecnico positivo in merito alla regolare esecuzione degli interventi prescritti da parte del competente Ufficio;

b) le domande di istituzione di servizi già approvati negli anni precedenti e senza modifiche di fermata e percorso devono essere presentate, di norma, almeno 30 giorni prima della data di inizio del servizio stesso al completo della documentazione richiesta.

2. Le domande per l'autorizzazione a modifiche a servizipreviamente istituiti (cessazione anticipata del servizio, prolungamento del servizio ecc.), devono essere presentate di norma almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio della modifica richiesta. Le modifiche devono essere adeguatamente pubblicizzate al pubblico.

 

Articolo 4

Documentazione

1. La domanda di contributo, corredata con marca da bollo, deve essere presentata all’ufficio competente da parte dell’ente richiedente l’istituzione del servizio.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documentazione:

a) orario, percorso e periodo di effettuazione del servizio;

b) tariffa prevista per il servizio;

c) i preventivi d’offerta richiesti per l’aggiudicazione del servizio (almeno tre), con indicazione dei criteri di aggiudicazione tecnico-qualitativi ed economici;

d) copia della convenzione di aggiudicazione del servizio.

 

Articolo 5

Concessione del contributo

1. Per l’istituzione di un servizio di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere un contributo per i costi del servizio e per le spese di informazione e pubblicazione dello stesso. Le modalità per la concessione del contributo sono stabilite nei successivi articoli 6 e 7.

2.  I contributi pubblici, in ogni caso,  non possono superare il 90% dei costi ammessi.

 

Articolo 6

Contributo per i costi del servizio

1. Sono ammessi a contributo i costi totali per il servizio detratti gli introiti tariffari.

2. Per introiti tariffari si intendono i gli importi monetari, che gli utenti del servizio pagano o direttamente tramite l’acquisto di un valido titolo di viaggio, o indirettamente a terzi, per acquistare il diritto di  utilizzare il relativo servizio.

3. L’ammontare del contributo viene determinato sulla base della percentuale degli introiti tariffari e le percentuali sotto elencati.

Percentuale

introiti tariffari

Contributo

sui costi ammessi

0 – 9 %

10 – 14,9%

15 – 19,9%

20–  24,9%

25–  29,9%

30–  34,9%

35–  39,9%

>=   40%

0%

10%

20%

30%

35%

40%

45%

50%

4. Il contributo calcolato in base al comma 3 può essere maggiorato fino ad un massimo del 50 % del costo ammissibile del servizio effettuato:

a) se il servizio viene istituito da o per una zona economicamente depressa secondo lo sviluppo turistico, di cui all’allegato A del DPGP del 18.10.2007, n. 55, e che, in base alla legge del 25.07.1970, n. 16, è posta sotto tutela del paesaggio;

b) se viene istituito un nuovo servizio. Un servizio è considerato nuovo, se viene istituito un nuovo collegamento turistico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dei presenti criteri o se viene ripristinato un servizio dopo un’interruzione almeno triennale. Estensioni di servizi già esistenti non vengono considerati come nuovi servizi.

c) se si tratta di un collegamento verso un impianto turistico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dei presenti criteri,  che è di importanza strategica per la relativa destinazione turistica e lo sviluppo positivo della stessa verso un turismo ecocompatibile. Secondo questo criterio il contributo potrà essere concesso al massimo per tre anni consecutivi.

 

Articolo 7

Contributo per iniziative di informazione e pubblicazione

1. Addizionale al contributo per i costi del servizio di cui all’articolo 6, può  essere concesso un contributo per iniziative di informazione e pubblicazione dello stesso, che devono essere documentate adeguatamente. Il contributo può essere concesso fino al 50% delle spese documentate.

 

Articolo 8

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione della documentazione delle spese sostenute ed una dichiarazione dalla quale risulta:

a) costi per il servizio;

b) spese per iniziative di informazione e pubblicazione del servizio;

c) numero dei giorni in cui fu effettuato il servizio;

d) introiti tariffari;

e) eventuali altri contributi pubblici concessi per il servizio.
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