In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 3167 del 30.12.2009
Nuove linee guida in materia di dipartimenti

Allegato

NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI DIPARTIMENTI

 
1. PREMESSA
L'art. 14, comma 4, della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”, e successive modifiche (art. 12, comma 4, della Legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9, “Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale”) prevede che l'Azienda sanitaria istituisca i dipartimenti quale modello ordinario di gestione operativa a valenza sia aziendale che comprensoriale.
Obiettivo di tale modello è l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria.
In tale forma organizzativa, che pone in primo piano la collaborazione sistematica, strutturale e funzionale tra le diverse strutture erogatrici di prestazioni, le risorse vengono impiegate in modo mirato; questa modalita' permette di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle  prestazioni sanitarie basate su evidenze  scientifiche, abbrevia i percorsi diagnostico-terapeutici per i pazienti, migliora la sicurezza, aumenta la qualita' percepita ed effettiva.
L'esperienza maturata sino a questo momento con tale forma organizzativa ha tuttavia  dimostrato che esistono delle difficolta' applicative di carattere operativo: scopo delle  presenti linee-guida e' il superamento di questi  ostacoli.
Un'organizzazione lineare, chiare formulazioni degli obiettivi dipartimentali di breve e medio periodo, attribuzione documentata dei compiti, indicatori trasparenti per il raggiungimento degli obiettivi di dipartimento, cosí come la  precisazione delle conseguenze per il non  raggiungimento degli obiettivi, rappresentano   le prerogative per il successo nella  implementazione del modello dipartimentale.
Per il raggiungimento degli obiettivi  sopradescritti viene inoltre prevista una  nuova forma organizzativa di collaborazione (v. cap.2)
Con il presente documento si intendono stabilire criteri e principi di riferimento che dovranno essere seguiti dall'Azienda sanitaria provinciale per l'istituzione dei:
- Dipartimenti ospedalieri
- Dipartimenti di raccordo ospedale –  territorio
- Dipartimenti a valenza aziendale
cosi' come disciplinati dall'atto aziendale.
 
2. DEFINIZIONE e TIPOLOGIE DI DIPARTIMENTO
Il Dipartimento è costituito da strutture complesse e/o semplici omogenee, affini o complementari, anche con qualifica di Centro di riferimento provinciale, che perseguono comuni finalità, sono tra loro interdipendenti e sviluppano modelli organizzativi innovativi ed integrati.
Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate secondo modalita' organizzative e gestionali, in relazione ai compiti ed agli obiettivi assegnati.
Le strutture mantengono la propria autonomia clinica ed assistenziale, nel rispetto della responsabilità professionale degli operatori e delle procedure unificate a livello dipartimentale.
Si distinguono due tipologie di dipartimenti:

1)  dipartimenti strutturali, nei quali le strutture, complesse e semplici, in quanto omogenee o complementari per le attivita' svolte, possono essere aggregate e gestite sotto il profilo strutturale, operativo e funzionale, in modo da favorire la gestione  comune e l'interscambio delle risorse umane, degli spazi, delle attrezzature assegnate.

2)  dipartimenti funzionali, costituiti da strutture, complesse e semplici, che perseguono finalita' comuni; possono  essere caratterizzate da diverso profilo di  aggregazione funzionale.

I dipartimenti possono aggregare strutture a  livello ospedaliero, comprensoriale o Aziendale.
I Dipartimenti possono aggregare strutture ospedaliere e territoriali, costituendo il Dipartimento “transmurale” di raccordo ospedale-territorio.
I dipartimenti a valenza aziendalee/o transmurali sono orientati principalmente al  coordinamento e miglioramento qualitativo dell'attività clinico-specialistica, nonchè alla rispettiva definizione delle prestazioni da erogarsi da parte di ciascuna struttura in un'ottica aziendale.
La delibera istitutiva di tale tipologia di Dipartimenti dovrà esplicitare le comuni finalità e disciplinare le modalità operative di collaborazione tra le unita' operative coinvolte, secondo un modello di rete.
I Dipartimenti strutturali a valenza comprensoriale sono principalmente orientati   ad una funzione organizzativa interna alle  singole strutture aziendali.
 
Forme vincolanti di collaborazione organizzativa.
 
Laddove sia ritenuto opportuno ed  equivalente in termini di efficacia, l'Azienda sanitaria, in alternativa  all'istituzione di un dipartimento può  disciplinare le attività tra le unità operative specialistiche omogenee esistenti attraverso apposite Forme vincolanti di collaborazione organizzativa, anche strutturate in forma di progetti, orientati al miglioramento qualitativo ed  alla riorganizzazione dell'attività clinica.
Le forme di collaborazione, formulate secondo gli indirizzi strategici aziendali, possono essere stipulate tra diverse strutture, anche afferenti a diversi Comprensori. In tali accordi devono essere esplicitate, con delibera aziendale, le finalità, gli obiettivi, gli strumenti da adottarsi, le risorse a disposizione delle singole strutture, le modalità e criteri definiti di valutazione, la durata.
Tali forme di collaborazione diventano vincolanti per le strutture interessate ed assumono valenza ai fini della valutazione dei direttori e dei responsabili di unità operativa.
Questi nuovi modelli organizzativi sono  portati all'attenzione del Consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali.
 
Per la gestione degli obiettivi di  dipartimento e delle altre forme di collaborazione organizzativa si prevede l'utilizzo delle apposite procedure e  modulistica aziendale MBO (Management by objects).
 
Mobilità del personale
 
Sia a livello dipartimentale, che all'interno delle modalita' di collaborazione di cui sopra, allo scopo di rendere piu' efficiente la collaborazione ed integrazione tra le strutture, garantire la qualità clinica ed organizzativa dei Servizi e la professionalità degli operatori viene  prevista e promossa la mobilità del  personale tra le diverse strutture afferenti al dipartimento, nel rispetto delle  disposizioni contrattuali vigenti, e secondo modalità concordate con le organizzazioni  sindacali di categoria.
 
3. Finalità', Obiettivi e COMPITI
Finalità del Dipartimento è di migliorare l'organizzazione delle unita' operative improntandola all'efficacia ed all'appropriatezza delle prestazioni attraverso la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e strutturali, il coordinamento e l'integrazione delle attività nelle strutture del Dipartimento, dei servizi ospedalieri con quelli territoriali.
Il Dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:

· il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

· lo sviluppo delle attività di ricerca, studio, di formazione e aggiornamento; lo sviluppo di modellli organizzativi innovativi nella gestione della risorsa umana e professionale, favorendo il lavoro di èquipe interdisciplinare e multiprofessionale;

· lo sviluppo di percorsi diagnostico – terapeutici e l'utilizzo di protocolli per conferire maggiore omogeneità e sicurezza possibili alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;

· La predisposizione di proposte relative ai piani di investimento per le apparecchiature;

· gestione del budget assegnato al Dipartimento.

Oltre a quelle menzionate, l'Azienda ha la facoltà di attribuire al dipartimento ulteriori attività qualora ritenute di interesse prioritario.
 
4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE
4.1. Criteri per l'individuazione dei dipartimenti
L'azienda stabilisce il numero e la tipologia dei dipartimenti, tenuto conto dei criteri seguenti:

a) obiettivi comuni da conseguire nell'ambito della programmazione aziendale;

b) aree omogenee e livelli di intensità di cura

c) settore nosologico e/o branca specialistica, apparato;

d) fasce di età;

e) razionalizzazione dell'offerta assistenziale, funzionalità e convenienza in termini di rapporto costi-benefici, fermo restando l'obiettivo principale della qualità delle prestazioni;

f) requisito minimo per l'istituzione di un Dipartimento e' l'aggregazione di 4 o piu' strutture complesse.

4.2. Modalità di istituzione dei Dipartimenti
Il Dipartimento viene istituito con provvedimento del Direttore generale, su proposta e/o sentiti il/i Direttori di Comprensorio ed il Consiglio dei sanitari.  L'istituzione di ciascun dipartimento deve essere in coerenza con gli indirizzi  di programmazione sanitaria provinciale.
 
5. LIVELLI DECISIONALI e Comitato di Dipartimento
All'interno del dipartimento e' previsto, quale livello decisionale, il Direttore di dipartimento.
Il Comitato di Dipartimento è organo con funzioni consultive la cui composizione e funzioni sono stabilite nell'atto istitutivo del Dipartimento stesso.
5.1. Il Direttore di dipartimento
Il Direttore di dipartimento è nominato con provvedimento del Direttore generale, su proposta del Direttore Sanitario, d'intesa con il Direttore di Comprensorio (Dipartimenti Comprensoriali), sentiti i Direttori di Comprensorio (per i Dipartimenti Aziendali), ed è scelto di norma tra i Direttori di una delle strutture complesse del Dipartimento.
Nel caso non sia individuato un Direttore disponibile per l'incarico, le funzioni  di Direttore possono essere svolte  dal  Coordinatore sanitario o puo' essere nominato, limitatamente ai Dipartimenti funzionali a  valenza comprensoriale, un Dirigente di struttura semplice non-aggregata di unita' operativa afferente al Dipartimento.
La durata dell'incarico è al massimo di tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore di dipartimento può essere rimosso, prima della scadenza dell'incarico triennale, dal Direttore generale con provvedimento motivato, sulla base delle disposizioni vigenti.
La nomina ed eventuale rinnovo a Direttore di Dipartimento sono direttamente collegate, per il rispettivo periodo, all'incarico quinquennale di Direzione, agli obiettivi annuali e per il  riconoscimento della progressione  professionale.
Durante il periodo di nomina il Direttore di Dipartimento mantiene la Direzione della struttura complessa/semplice.
5.1.1. Funzioni del Direttore di dipartimento strutturale
Il Direttore di dipartimento strutturale svolge le seguenti funzioni in stretta collaborazione con il Coordinatore tecnico-assistenziale di dipartimento.
FUNZIONI GESTIONALI

a) assicura la gestione delle risorse comuni del Dipartimento;

b) garantisce le funzioni di programmazione budgetaria, di coordinamento, di integrazione e di controllo clinico-organizzativo ed economico, l'osservanza delle norme sulla sicurezza e la tutela della privacy;

c) convoca e presiede le riunioni del Comitato e trasmette i verbali delle stesse alla Direzione aziendale e alla Direzione comprensoriale;

d) rappresenta il dipartimento  insieme al Coordinatore nei rapporti con la Direzione Medica ospedaliera/Territoriale con la Direzione comprensoriale e aziendale;

e) Predispone il piano di sviluppo per la valorizzazione delle risorse umane;

f) coordina e predispone i livelli organizzativi necessari per l'urgenza ed emergenza interna, secondo gli indirizzi della Direzione aziendale;

g) coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati e delle informazioni.

Risorse strutturali e tecnologiche

a) coordinamento, integrazione e controllo della qualità, sicurezza, funzionalità e utilizzo degli spazi, delle attrezzature e delle apparecchiature;

b) segnalazione e proposta delle esigenze di manutenzione straordinaria e/o di sostituzione e/o di innovazione tecnologica;

c) programmazione dell'utilizzo dei posti letto  assegnati alle unità operative di Dipartimento;

d) programmazione dell'attività ambulatoriale;

e) programmazione dell'utilizzo delle sale operatorie assegnate;

f) supervisione degli acquisti e dei consumi di beni e servizi per il Dipartimento.

Risorse umane

o gestione e valutazione del personale da lui gerarchicamente dipendente.

Budget

o Negoziazione del budget con la Direzione competente tenuto conto delle proposte formulate nel Comitato di Dipartimento per le singole Strutture.

È facoltà del Direttore di dipartimento conferire deleghe vincolanti ai Direttori e Responsabili di Struttura, per l'affidamento della gestione di risorse comuni.
In caso di vacanza del Direttore di dipartimento  fino alla sua nomina le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario (Dipartimento Aziendale) ovvero dal Coordinatore sanitario (Dipartimento Comprensoriale) o da un loro delegato.
Il sostituto del Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore di dipartimento stesso ed é scelto tra i Direttori di struttura complessa. Ad esso il Direttore di dipartimento può discrezionalmente delegare funzioni di propria competenza.
5.1.2. Funzioni del Direttore di dipartimento funzionale
Al Direttore sono attribuite le funzioni del Direttore di dipartimento strutturale, con l'eccezione della gestione del budget delle singole strutture, delle risorse umane, tecnico-strumentali e strutturali di uso esclusivo delle singole unita' operative.
Le specifiche competenze sono definite nel provvedimento istitutivo del dipartimento stesso.
5.2. Il Comitato di dipartimento strutturale e funzionale
5.2.1. Composizione
Il Comitato di dipartimento è composto da:

a) i Direttori di tutte le Strutture complesse facenti capo al dipartimento;

b) i Responsabili delle Strutture semplici non aggregate a Struttura complessa;

c) il coordinatore del personale nell'ambito della responsabilita' della Direzione tecnico-assistenziale (di seguito definito Coordinatore di Dipartimento);

d) un coordinatore del personale sanitario non medico per ciascuna Struttura complessa facente capo al dipartimento;

e) un rappresentante dei dirigenti medici e sanitari proposto dal Direttore sanitario;

f) un rappresentante del personale sanitario non medico, proposto dal Direttore tecnico-assistenziale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale amministrativo. È compito del Segretario il disbrigo e la predisposizione degli atti amministrativi connessi all'attività del Dipartimento compresa la redazione dell'ordine del giorno e dei verbali.
Hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto:
il Direttore di Comprensorio, i Direttori medici e i Dirigenti tecnico-assistenziali di presidio ospedaliero/territoriali o loro sostituti, il Coordinatore Sanitario di comprensorio, il dirigente tecnico assistenziale coordinatore, il Direttore sanitario e il Direttore tecnico assistenziale.
Possono, inoltre, essere invitati altri esperti in particolare delle strutture ospedaliere e/o territoriali interagenti con il dipartimento, qualora risultasse utile ed opportuna la loro consultazione.
Il Comitato fornisce parere consultivo al Direttore di Dipartimento per gli argomenti all'ordine del giorno riunendosi almeno 4 volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria su invito del Direttore e qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il comitato ( 50% +1).
Il Direttore di Dipartimento che prende una decisione contraria al parere della maggioranza dei membri del comitato di dipartimento, deve verbalizzarne una motivazione scritta.
5.2.2. Funzioni del Comitato di dipartimento strutturale o funzionale
Il Comitato di dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) propone le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi da realizzare nel corso dell'anno;

b) concorre a definire i modelli organizzativi del dipartimento;

c) elabora proposte per il razionale impiego e la mobilita' del personale, nell'ottica della integrazione dipartimentale;

d) elabora proposte per la gestione delle attrezzature assegnate al dipartimento;

e) fornisce indicazioni per la gestione del budget assegnato al Dipartimento;

f) definisce modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza;

g) propone piani di aggiornamento del personale;

h) formula proposte per i fabbisogni di personale, e di dotazione strumentale, indicandone le priorità;

i) elabora in forma sintetica la relazione annuale sulle attività svolte e le proposte  degli obiettivi per l'anno successivo, inviandoli alla Direzione di Comprensorio, tramite il Direttore di dipartimento;

j) promuove lo sviluppo di percorsi diagnostici e terapeutici, protocolli operativi e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale;

k) valuta ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dalla Direzione aziendale, dalla Direzione di Comprensorio, dal Direttore di dipartimento o da singoli appartenenti al dipartimento stesso, in relazione a problemi o eventi di particolare importanza.

 
6. RISORSE DEL DIPARTIMENTO STRUTTURALE
Le risorse attribuite al dipartimento strutturale sono rappresentate da:

a) personale;

b) strutture edilizie;

c) attrezzature;

d) risorse finanziarie, ove previsto dalla programmazione aziendale, qualora attribuite per progetti o attivita' specifiche.

Le risorse sono distinte in:

a) risorse comuni del dipartimento, cioè condivise;

b) risorse proprie delle singole strutture appartenenti al dipartimento, quindi non comuni.

Per i Dipartimenti strutturali, si riportano i seguenti criteri per l'assegnazione delle risorse:
- alle singole strutture complesse o a quelle semplici non aggregate a struttura complessa vengono assegnati dalla Direzione di comprensorio o Generale:

· il personale medico ed il restante personale  sanitario dirigente o equiparato al quale attiene un percorso formativo di accesso al pubblico impiego con specifici requisiti di specialità;

· gli spazi utilizzati per le attività esclusive della Struttura;

· le attrezzature od apparecchiature che vengono esclusivamente utilizzate dalla Struttura.

A) Al Dipartimento vengono assegnati:

· il personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo, amministrativo, gli operatori tecnici e socio sanitari addetti all'assistenza ed altri operatori di supporto, nonché eventuali altre figure professionali  del Dipartimento;

· il personale laureato non medico, al quale non attiene un percorso formativo di accesso al pubblico impiego con specifici requisiti di specialità;

· gli spazi operativi di degenza, le attrezzature, ambulatori, sale diagnostiche strumentali e laboratori, utilizzate da più di una Struttura, uffici e servizi amministrativi, aree comuni a più strutture;

· i programmi, i progetti, i piani di dipartimento;

· ogni altra risorsa necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati.

B) Per il funzionamento del Dipartimento vengono previsti:

· i beni e i servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Sulla base di tali indicazioni, il Direttore di dipartimento, tenendo presente le indicazioni interne fornite dal Comitato di dipartimento, concorda con i rispettivi Direttori e Responsabili i programmi ed i piani di attività annuali che le singole Strutture svolgeranno, destinando a tale scopo specifiche risorse alle strutture.
 
7. Direttore di Struttura complessa  di Dipartimento strutturale
Funzioni e risorse assegnate
Le funzioni del Direttore di struttura complessa  vengono definite nell'atto aziendale; svolge inoltre le seguenti funzioni per la struttura di  competenza:

o assicura la gestione delle risorse  assegnate (struttura, personale, attrezzature) e la loro integrazione con le risorse comuni del dipartimento;

o garantisce le attività, per tipologia e per volume, programmate all'interno del budget;

o adotta nella propria Struttura, modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza secondo gli  indirizzi aziendali ed i modelli  sviluppati a livello dipartimentale;

o collabora attivamente alle attività del dipartimento.

Budget

a) Predisposizione del budget della Struttura e negoziazione con il Direttore di dipartimento strutturale;

b) gestione delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel budget di Dipartimento, per la parte di competenza della Struttura;

c) partecipazione alla negoziazione del budget di Dipartimento con la Direzione di Comprensorio.

 
8. Direttore di Struttura complessa di Dipartimento funzionale
Il Direttore di Struttura complessa di dipartimento funzionale svolge le medesime funzioni del Direttore appartenente ad un dipartimento strutturale, fatto salvo la condivisione di risorse umane, tecnologiche e strutturali, se non specificatamente prevista dal provvedimento istitutivo del dipartimento stesso, o dalle forme organizzative di collaborazione dagli accordi di collaborazione di  cui al cap. 2, per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
 
9. Responsabile di Struttura semplice non aggregata a Struttura complessa
Funzioni
Le funzioni del Responsabile di Struttura semplice non aggregata a Struttura complessa vengono definite nell'atto aziendale. Il Responsabile di Struttura semplice non aggregata a Struttura complessa svolge le medesime funzioni del Direttore di struttura complessa, in relazione alle attivita' svolte, alla gestione delle risorse assegnate e del budget.
 
10. Responsabile di Struttura semplice aggregata a Struttura complessa
Le funzioni del Responsabile di Struttura semplice aggregata a Struttura complessa vengono definite nell'atto aziendale:

a) coordina l'attività clinico-assistenziale affidatagli dal Direttore della Struttura complessa;

b) gestisce le risorse umane, strutturali e tecnologiche assegnategli dal Direttore di struttura complessa.

 
11. Coordinatore del personale nell'ambito di responsabilitá della Direzione tecnico-assistenziale: “Coordinatore di Dipartimento”*
Per ciascun dipartimento l'Azienda nomina, con provvedimento del Direttore generale, un Coordinatore per il personale nell'ambito della responsabilita' della Direzione Tecnico-assistenziale, scelto di norma tra i Coordinatori del personale sanitario non medico delle strutture che costituiscono il Dipartimento stesso e che mantiene l'incarico di coordinamento della struttura di appartenenza. Il Coordinatore di Dipartimento* viene proposto dal Direttore tecnico-assistenziale o dal Dirigente tecnico-assistenziale coordinatore a seconda del tipo di dipartimento.
Il Coordinatore* di dipartimento dipende gerarchicamente dalla Direzione Tecnico-assistenziale ovvero dalla Dirigenza tecnico- assistenziale e per le proprie funzioni collabora strettamente con il direttore di dipartimento.
La durata dell'incarico è al massimo di tre anni ed è rinnovabile. Egli può essere rimosso prima della scadenza dell'incarico dal Direttore generale con provvedimento motivato, sulla base della normativa vigente.
Esso indica, in accordo con la Direzione ovvero Dirigenza tecnico-assistenziale, un proprio sostituto nei casi di impedimento temporaneo.
Il Coordinatore* di dipartimento è tenuto a promuovere l'integrazione operativa e la collaborazione tra i coordinatori del personale sanitario non medico, nonché con i Direttori delle singole strutture facenti capo al Dipartimento stesso.
 
Funzioni
Il Coordinatore* del dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa al processo di budget annuale e concorre alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali;

b) individua, in collaborazione con la Dirigenza tecnico-assistenziale, e sentiti i Coordinatori del personale sanitario non medico delle singole strutture facenti capo al Dipartimento stesso, i fabbisogni di personale sanitario non-medico da inserire nel budget di dipartimento;

c) e' persona di riferimento per il  dipartimento nei rapporti con la Dirigenza tecnico assistenziale, con la Direzione comprensoriale ed aziendale;

d) gestisce l'attività assistenziale, e/o tecnico sanitaria, per la parte a gestione condivisa, coordinandola ed integrandola con quella delle Strutture e predisponendo i relativi piani assistenziali dipartimentali e di gestione della manutenzione ordinaria per le attrezzature del dipartimento;

e) provvede alla assegnazione del personale di competenza all'interno del Dipartimento, in base alle attribuzioni effettuate dalla Dirigenza tecnico-assistenziale;

f) verifica i processi di approvvigionamento e di gestione delle scorte dei materiali economali, farmaci, presidi e gestisce quanto di competenza diretta del dipartimento, in collaborazione con il Direttore di dipartimento;

g) verifica la qualità assistenziale ed alberghiera;

h) coordina il monitoraggio e la raccolta dei dati assistenziali, i bisogni formativi del personale, i progetti di qualità e di ricerca.

Al momento della nomina il coordinatore del personale sanitario non medico del dipartimento riceve una “job description” nella quale vengono definite nel dettaglio funzioni e responsabilità.
 
12. Coordinatore di struttura del personale nell'ambito di  responsabilita' della Direzione tecnico-assistenziale di struttura
Egli è tenuto a facilitare l'integrazione operativa ed a ricercare la collaborazione con i coordinatori del personale sanitario non medico delle singole strutture facenti capo al Dipartimento, con i Direttori di Struttura ed il Direttore di Dipartimento.
Funzioni
Al momento della nomina il coordinatore del personale sanitario non medico del dipartimento riceve una “job description” nella quale vengono definite nel dettaglio funzioni e responsabilità.
Il Coordinatore del personale sanitario non medico di struttura svolge in particolare i seguenti compiti:

a) favorisce i processi organizzativi di integrazione assistenziale dipartimentale;

b) partecipa con il Direttore di Struttura, per gli aspetti di competenza, alla definizione e alla negoziazione del budget di Struttura;

c) concorre alla valutazione della qualità dell'assistenza erogata e delle prestazioni assistenziali fornite dalla Struttura.

 
13. DISPOSIZIONI FINALI
Le proposte di istituzione dei dipartimenti strutturali e funzionali devono essere inviate all'Assessorato alla sanità, Ufficio ospedali, per il parere di congruità con gli indirizzi emanati dalla Giunta provinciale.
Le proposte di organizzazione dipartimentale devono perseguire un uso efficiente e razionale delle risorse con particolare riferimento all'appropriatezza delle prestazioni e non possono comportare un incremento della dotazione organica.
Nell'atto istitutivo del Dipartimento vanno definiti almeno i seguenti punti:

a) Missione, principi, modalità di direzione e operative gestionali

b) obiettivi generali del dipartimento e del Direttore

c) aree/settori di competenza

d) composizione

e) attribuzione delle risorse del dipartimento

In caso di particolari e motivate esigenze organizzative l'Azienda puo' proporre all'Assessorato alla Sanità parziali deroghe alle presenti Linee guida.
Riferimenti normativi: Legge 7/2001, legge 9/2006, Piano sanitario provinciale 2000/2002
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico