In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1438 del 25.05.2009
Approvazione delle direttive per la concessione di contributi per la gestione die centri visite nei parchi naturali

Allegato

Direttive per la concessione di contributi per la gestione di centri visite nei parchi naturali (art. 18 della legge provinciale del 25.07.1970, n. 16)

 
Premesse
Queste direttive regolano la concessione e la liquidazione di contributi per la gestione e la conduzione dei centri visite nei parchi naturali.
 
1) Principi

1.1 Sono ammessi al contributo le attività dei comuni che abbiano stipulato una convenzione secondo l'allegato modulo con l'amministrazione provinciale ed aventi tutti i seguenti presupposti:

1.2 Il contributo può essere concesse esclusivamente per le attività dirette esclusivamente alla manutenzione, alla gestione ed alla conduzione dei centri visite.

1.3 Il/La richiedente deve dichiarare di non aver presentato ovvero di non presentare nel futuro domanda di contributo per la stessa attività presso altri uffici o enti pubblici.

1.4 Non vengono concessi contributi ai sensi delle presenti direttive per le attività per cui è già stata richiesta, ovvero verrà richiesta in futuro, una sovvenzione dal fondo del paesaggio previsto dall'art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ovvero una sovvenzione per un'iniziativa singola ai sensi della legge provinciale del 19 gennaio 1973, n. 6.

 
2) Oggetto del finanziamento

2.1 Alla condizione che gli obblighi risultanti dalle rispettive convenzioni stipulate tra l'amministrazione provinciale ed il Comune siano rispettate, le spese per la gestione dei centri visite possono essere finanziate come segue:

- con un contributo fino al 90 % delle spese ammesse dei costi generali di gestione (riscaldamento, elettricità, acqua, acqua di scarico, telefono, gas, imposte rifiuti, spese per l'assicurazione, materiale per ufficio, altri acquisti e servizi) nonché le spese per la manutenzione ordinaria dei vani interni e dell'arredamento.

- con un contributo fino al 95 % delle spese ammesse delle spese per il personale (stipendio lordo, imposte e tributi incl., del/della assistente al centro visite nonchè spese per eventuali sostituti/e). Gli stipendi possono essere riconosciuti fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale tenendo conto dello sviluppo della retribuzione in base all'anzianità.

2.2 Sono in ogni caso escluse in sede di presentazione e di rendiconto le seguenti spese:

- spese per la ristrutturazione ovvero la manutenzione straordinaria dell'immobile ospitante il centro visite,

- spese di rappresentanza,

- interessi passivi,

- deficit d'esercizio degli anni precedenti,

- ammortamenti,

- accantonamenti per acquisti futuri,

- interessi di mora.

 
3) Presentazione della domanda

3.1 Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno all'ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio (28.4), Via Renon, 4, 39100 Bolzano. Quando la domanda è inviata a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3.2 Alla domanda da redigere sui appositi moduli predisposti, devono essere allegati i documenti sotto elencati:

-relazione dettagliata sulle attività programmate,

-preventivo di spesa per le attività programmate,

-piano di finanziamento per le attività programmate con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento,

-resoconto e rendiconto dell'attività dell'anno precedente, se si tratta del rinnovo di domande,

-dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA,

-dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto.

3.3Eventuali successive modifiche del contenuto dei documenti devono essere comunicate con sollecitudine.

3.4Qualora le domande fossero incomplete, la Ripartizione Natura e paesaggio invita i richiedenti a fornire entro il termine di decadenza di 30 giorni la documentazione mancante. Decorso tale termine la domanda è archiviata.

3.5La Ripartizione Natura e paesaggio  può richiedere, oltre alla documentazione prevista, qualsiasi altro documento ritenuto necessario per l'istruttoria delle domande ovvero per la liquidazione dei contributi nonché effettuare sopralluoghi.

 
4) Valutazione ed approvazione delle domande

4.1 L'assessore competente approva il finanziamento dei programmi visto il parere dell'Ufficio parchi naturali, che garantisce la consulenza tecnica ed il controllo di merito delle domande. L' amministrazione contabile è svolta dall'ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio.

4.2 Le domande vengono approvate alle seguenti condizioni:

-idoneità del finanziamento in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività);

-adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza);

-qualità ed effetti di sinergia,

-coinvolgimento della popolazione;

 
5) Liquidazione dei contributi

5.1La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dell'apposita richiesta di liquidazione all'ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio. La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, corredata con i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del Comune interessato, che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive,

- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

5.2I documenti di spesa:

- devono essere emessi a nome dei richiedenti,

- devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all'atto della domanda di contributo,

- devono coprire l'importo complessivo del contributo concesso.

- devono riferirsi al periodo fino al 31.12 dell'anno interessato. Delle spese effettuate fino al 31.03. dell'anno successivo si tiene conto nella concessione del contributo dell'anno seguente.

5.3Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all'ammontare delle spese ammesse, l'importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa.

5.4L'importo del contributo viene arrotondato troncando le cifre decimali all'Euro.

5.5 I comuni possono richiedere l'anticipazione in misura massima del 50% del contributo assegnato, qualora abbiano già presentato la documentazione di spesa relativa all'intero ammontare dell'eventuale contributo concesso nell'anno precedente. L'importo complessivo dell'anticipazione concessa deve essere documentata entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso contrario deve essere rimborsata all'amministrazione provinciale l'intera anticipazione.

 

6) Controlli a campione 6%:

6.1 La Ripartizione natura e paesaggio effettua controlli a campione su almeno il 6 % delle domande accolte.

6.2 Il sorteggio viene effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore e da un impiegato dell'Ufficio amministrativo tutela del paesaggio. Il sorteggio è condotto in maniera casuale da una lista comprensiva tutti i contributi erogati nell'anno in oggetto. Sull'estrazione effettuata va redatto un apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.

6.3 I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell'ambito dei controlli si verificano l'effettiva realizzazione di quanto finanziato nonché la corrispondenza dei costi e della regolare contabilità con i lavori effettivamente eseguiti.

6.4 Il controllo è eseguito dal personale tecnico della Ripartizione natura e paesaggio. La verifica contabile è effettuata dal personale dell'Ufficio amministrativo tutela del paesaggio.

6.5 Nel caso d'indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 
allegato: Modulo convenzione …omissis…
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico