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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)

Ordinanza (12 aprile 2010) 15 aprile 2010, n. 137; Pres. De Siervo; Red. Tesauro
 
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16/19 giugno, depositato il successivo 23 giugno 2009, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l), o), s), della Costituzione, 8, 9, 19 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (di seguito, statuto regionale), ed in relazione agli artt. 12 e 13 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009 (infra, Trattato CE), questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 (rectius: art. 5, comma 1), 25 (rectius: art. 25, comma 1), 27, comma 7, 28, comma 1, 31 (rectius: art. 31, commi 2 e 3) e 52 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 9 aprile 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 – Legge finanziaria 2009);
che il citato art. 5, comma 1, ha sostituito l'art. 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), e, ad avviso del ricorrente, ha disciplinato l'acquisizione di immobili attraverso la realizzazione di un'opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica, in violazione della materia «tutela della concorrenza», spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), ponendosi altresì in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
che l'art. 27, comma 7, della legge in esame ha introdotto nella legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'articolo 6-sexies, il quale sarebbe costituzionalmente illegittimo, poiché demanda al regolamento di esecuzione di detta legge la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori, riconducibile anch'essa alla materia «tutela della concorrenza», in violazione altresì degli artt. 4, comma 3, ed 85, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 28, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009 ha inserito nella legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), l'art. 41-bis, avente ad oggetto la disciplina dello «avvalimento», istituto regolamentato dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163 del 2006 e riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», ordinamento civile» e «giurisdizione», con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. e degli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;
che, ad avviso della difesa erariale, il citato art. 31, commi 2 e 3, ha modificato gli artt. 19, comma 3, lettera b), e 43, comma 1, lettera h), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), i quali ora stabiliscono, rispettivamente, una disciplina dell'obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto di rifiuti e la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di mancata, incompleta o inesatta compilazione del formulario dei rifiuti, incidendo in tal modo sulla materia «tutela dell'ambiente», dunque, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e degli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;
che l'art. 25, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009, ha sostituito il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), il quale disciplina la nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, prevedendo che detti incarichi possano essere conferiti senza alcun limite di età, quindi, secondo il ricorrente, in relazione ad un profilo riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed o), Cost., e dell'art. 8 dello statuto regionale;
che, infine, il citato art. 52 ha modificato il comma 5 dell'art. 30-bis della legge provinciale 17 agosto 1976, 36 (Ordinamento delle scuole materne-scuole per l'infanzia), il quale ora dispone che, al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, per la scuola dell'infanzia delle località ladine, «si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino», e, in tal modo, violerebbe gli artt. 3, 97, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 12 e 13 del Trattato CE, nonché gli artt. 8, 9, 19 e 89 dello statuto;
che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio;
che, con atto notificato a controparte in data 21 dicembre 2009, depositato presso la cancelleria di questa Corte il 5 gennaio 2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto gli artt. 9 e 10 della successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 ottobre 2009, n. 7 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni), rispettivamente, hanno modificato l'art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1992, come modificato dall'art. 25 comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009, ed abrogato le restanti norme impugnate.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (fra le più recenti, ordinanze n. 92 e n. 70 del 2010).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.