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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane

Sentenza (23 giugno) 7 luglio 2005, n. 263; Pres. Capotosti – Red. Maddalena
 
Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 17 giugno 2002 la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70, Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane).
1.1. - L'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000:
a) istituisce un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da "associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio";
b) demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, dei requisiti, delle modalità e dei termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e per la verifica delle attività svolte.
Il D.M. n. 70 del 2002, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dà attuazione all'art. 80, comma 14, stabilendo i criteri di riparto del fondo tra le varie Regioni e Province autonome e dettando una articolata e puntuale disciplina, espressamente applicabile anche nei confronti della Provincia di Trento.
2. - La ricorrente premette di essere competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, numero 25, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige") e di igiene e sanità (art. 9, numero 10, del medesimo statuto) e sostiene che il D.M. n. 70 del 2002 restringerebbe illegittimamente la propria autonomia finanziaria, quale definita dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) e dall'art. 12, commi 1 e 2, del D. L. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).
2.1. - La ricorrente sottolinea inoltre l'importanza, ai fini della definizione del presente giudizio, dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, norma di modifica del titolo VI dello statuto, approvata secondo la speciale procedura prevista dall'art. 104 dello statuto stesso, il quale dispone che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, "sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore" e che per l'assegnazione e per l'erogazione dei finanziamenti si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.
Analoga importanza viene attribuita all'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 268 del 1992, norma di attuazione statutaria, il quale prevede l'applicabilità di questa disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi "con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse" (procedure) "non sono espressamente richiamate".
2.2. - La Provincia di Trento ritiene in particolare che il decreto ministeriale impugnato leda la propria competenza, nella parte in cui pretende di disciplinare direttamente la gestione del fondo, anche in relazione al territorio provinciale, invece che limitarsi alla assegnazione del finanziamento all'ente autonomo, con il solo vincolo della destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore.
Di qui l'impugnazione di tutte le disposizioni del D.M. n. 70 del 2002, ad esclusione dell'art. 2, il quale, nel rispetto dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, reca unicamente il riparto del fondo tra le varie Regioni e le Province autonome.
2.3. - Nel ricorso si sostiene, inoltre, che la lesione delle proprie competenze sia da attribuire agli articoli impugnati del D.M. n. 70 del 2002, e non all'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, che pure conferisce il potere regolamentare di cui si lamenta l'esercizio, in quanto l'art. 158 della stessa legge n. 388 del 2000 detta una espressa "clausola di salvaguardia", rendendo le varie disposizioni della legge finanziaria applicabili alla Provincia di Trento "compatibilmente" alle norme dello statuto speciale ed escludendo, pertanto, che il regolamento ministeriale di attuazione possa vincolare anche la Provincia autonoma.
2.4. - Contestata, dunque, la stessa spettanza del potere regolamentare esercitato, la ricorrente si sofferma sulle singole disposizioni impugnate, lamentando che esse, sotto diversi profili, limitano la propria autonomia di gestione del fondo.
Più in particolare, l'art. 1, comma 2, detta una definizione vincolante di "persona anziana".
L'art. 3 definisce i "soggetti destinatari dei contributi", prescrivendo che gli stessi debbano essere iscritti nei rispettivi albi regionali (qualora esistenti).
L'art. 4 riguarda i requisiti dei destinatari e tra di essi quello della "comprovata esperienza", che viene definita in maniera vincolante, residuando alla Provincia un margine di discrezionalità solo in ordine alle modalità attraverso cui accertare detta esperienza.
L'art. 5 prevede che possono essere finanziati progetti che garantiscano un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno con copertura non inferiore alle dieci ore giornaliere e senza utilizzo di risponditori automatici e descrive lo standard minimo del servizio in questione.
L'art. 6 riguarda i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare e "autorizza" le Regioni e le Province autonome a stabilire tali criteri "con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia", "al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale".
L'art. 7 si riferisce alle modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, disponendo che le stesse siano stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti.
L'art. 8 dispone che le Regioni e le Province autonome trasmettano all'amministrazione statale competente relazioni sui criteri utilizzati, sull'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi. L'invasività della norma risiederebbe sia nel fatto che l'obbligo di trasmissione non può essere stabilito da un regolamento, sia nel fatto che tale obbligo non realizzerebbe una semplice collaborazione informativa, ma sarebbe strumentale all'esercizio di un potere di direzione da parte dello Stato, come dimostrerebbe la previsione della revoca del finanziamento in caso di mancata trasmissione delle relazioni.
L'art. 9 disciplina la valutazione d'impatto degli interventi, attribuendone "abnormemente" la competenza allo Stato.
L'art. 10 prevede la revoca dei finanziamenti "alle Regioni" - senza menzionare espressamente nel primo periodo del primo comma le Province autonome - in tre distinte ipotesi:
a) mancata trasmissione delle relazioni di cui all'art. 9;
b) segnalazione negativa da parte delle Regioni e delle Province autonome sulle realizzazioni progettuali;
c) mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2002. La censura si appunta in particolare sull'ipotesi sub b), poiché essa si riferisce a finanziamenti già erogati ai beneficiari finali che sarebbero revocati "a prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere la restituzione" in concreto.
2.5. - La Provincia autonoma di Trento, in via subordinata, prospetta l'illegittimità degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 10 del D.M. n. 70 del 2002, in relazione all'art. 117 Cost., sesto comma, come modificato dalla L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione), esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della medesima legge costituzionale, nella parte in cui prevede forme di autonomia più ampie di quelle statutarie. Si sostiene che, trattandosi di una materia di competenza regionale, lo Stato non potrebbe definire con regolamento modalità e criteri per la erogazione di contributi a carattere assistenziale.
2.6. - La ricorrente deduce inoltre che la L.cost. n. 3 del 2001 abrogherebbe, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni anteriori, le quali, come l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, prevedono poteri regolamentari dello Stato in materie regionali. Nel ricorso si evidenzia poi come "alla stessa conclusione si dovrebbe arrivare ove si ragionasse in termini di sopravvenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano poteri regolamentari, anziché di loro abrogazione" e pertanto viene addotta, in subordine, la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, in quanto esso prevede poteri regolamentari statali in contrasto con la nuova disciplina costituzionale.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
3.1. - La difesa erariale premette che la ricorrente non ha impugnato l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale è stato emesso il regolamento impugnato, e prospetta, pertanto, la seguente alternativa: "o il regolamento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso è inammissibile perché la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in questo caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al giudice amministrativo" e non davanti al giudice costituzionale.
3.2. - Nel merito, il resistente sostiene, anzitutto, che il decreto impugnato, norma strumentale all'attuazione dell'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, avrebbe ad oggetto il procedimento di erogazione di un fondo statale, sicché esso rientrerebbe nella esclusiva competenza dello Stato, ed inoltre pone in risalto che la questione sottoposta alla Corte sia quella di stabilire se i fini specifici dei finanziamenti vincolino o non vincolino la Provincia autonoma.
Al riguardo si sottolinea che il conflitto, relativo all'attribuzione di fondi statali per uno scopo determinato, sia da risolvere alla luce dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 268 del 1992, il quale dichiara, in tale ipotesi, non applicabile l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 sarebbe vincolante per la Provincia autonoma.
3.3. - Quanto alle censure sulle singole disposizioni impugnate, l'Avvocatura rileva sostanzialmente che la Provincia non contesta la ripartizione delle erogazioni finanziarie, ma solo i vincoli apposti al loro utilizzo dalla normativa statale, con ciò pretendendo in modo arbitrario di disporre liberamente di somme assegnate dallo Stato per scopi determinati.
3.4. - La stessa difesa erariale sostiene, infine, che tanto la legge quanto il regolamento di attuazione avrebbero ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ( art. 117 Cost., secondo comma, lettera m), osservando che tale competenza esclusiva dello Stato sarebbe esercitabile seppure fosse incompatibile con la normativa statutaria delle Regioni e Province a statuto speciale, in quanto dovrebbe ritenersi prevalente la successiva legge di revisione costituzionale, L.cost. n. 3 del 2001, anche al fine di garantire il valore unitario degli interessi connessi alle materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.
4. - In prossimità dell'udienza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria nella quale contesta le argomentazioni della difesa erariale, insistendo nelle conclusioni in precedenza rassegnate.
4.1. - Ad avviso della ricorrente, sarebbe infondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità formulata in base all'assunto che, alternativamente, o la lesione era già nella legge, non tempestivamente impugnata, o il regolamento, in quanto illegittimo, avrebbe dovuto essere impugnato in sede giurisdizionale amministrativa e non per conflitto davanti al giudice costituzionale.
Al riguardo, si osserva che il decreto ministeriale impugnato, nel riferirsi contra legem agli enti ad autonomia speciale, avrebbe contenuto precettivo autonomo e non costituirebbe pertanto mera esecuzione della norma legislativa, di per sé non lesiva. Peraltro, la concorrenza del rimedio giurisdizionale amministrativo non escluderebbe la proponibilità del conflitto, dato che l'illegittimità del regolamento n. 70 del 2002 si sostanzierebbe in una lesione delle prerogative costituzionali di essa ricorrente.
4.2. - La Provincia autonoma nega, poi, che l'oggetto del decreto ministeriale impugnato, relativo ai servizi di telefonia per le persone anziane, sia un "procedimento statale", rilevando che in base ad una tale interpretazione "basterebbe istituire un fondo statale per trasformare ogni materia" in un procedimento statale. Invero, si argomenta nella memoria, l'oggetto del regolamento in questione sarebbe costituita dalla politica sociale e cioè da una materia rispetto alla quale la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 423 del 2004), in relazione alle Regioni ordinarie, ha escluso la legittimità di norme statali che vincolino somme a specifiche destinazioni, indipendentemente dal fatto che tali somme siano destinate alle Regioni o, direttamente, ai privati.
4.3. - La ricorrente, inoltre, nel ribadire che il ricorso ha ad oggetto l'intero regolamento (ad esclusione dell'art. 2, recante unicamente il riparto proporzionale del fondo in ragione della popolazione degli enti territoriali interessati) e che la contestazione attiene anzitutto alla legittimità del potere regolamentare esercitato, osserva comunque che il D.M. n. 70 del 2002 non avrebbe ad oggetto i livelli essenziali di prestazioni sociali, ma realizzerebbe un "mero intervento di sostegno", del quale si intenderebbe, più limitatamente, assicurare "l'omogeneità qualitativa" sul territorio nazionale. Non vi sarebbe pertanto titolo di legittimazione statale ( art. 117 Cost., secondo comma, lettera m) in ordine al fondo in questione, né troverebbe applicazione la disciplina del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, per il quale le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità per gli stessi stabiliti. La gestione dei fondi in questione, continua la ricorrente, sarebbe invece disciplinata dal secondo comma dello stesso art. 5 appena richiamato. Ne deriverebbe che la Provincia autonoma avrebbe il dovere di utilizzare le risorse erogate nell'ambito del corrispondente settore, "cioè il sostegno dei servizi di telefonia destinati agli anziani", ma secondo la propria normativa. Il rispetto del vincolo di destinazione sarebbe assicurato dal controllo della Corte dei Conti e dal potere dello Stato di "impugnare i provvedimenti provinciali di utilizzazione delle risorse mediante gli strumenti appropriati".
4.4. - È contestata poi l'argomentazione secondo cui la L.cost. n. 3 del 2001, nell'attribuire determinati settori materiali alla competenza esclusiva dello Stato ( art. 117 Cost., secondo comma) prevarrebbe sugli statuti speciali, qualora questi attribuiscano alle Regioni poteri "interferenti". Secondo la difesa provinciale, che richiama a sostegno talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 377, n. 533 e n. 536 del 2002; n. 48 e n. 103 del 2003), l'art. 117 Cost., secondo comma, nel prevedere competenze statali esclusive nei confronti delle Regioni ordinarie, non potrebbe in ogni caso comprimere l'autonomia delle Regioni e Province a statuto speciale, mentre, d'altro canto, ai sensi dell'art. 10 della L.cost. n. 3 del 2001, sono applicabili agli enti di autonomia speciale solo quelle disposizioni che prevedono spazi di autonomia più ampi.
4.5. - La Provincia ricorda, infine, i pareri nn. 1 e 5 del 2002 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato, i quali avrebbero escluso, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la sopravvivenza di poteri regolamentari dello Stato ed affermato l'abrogazione delle norme che tali poteri prevedessero in settori non riconducibili alle materie dell'art. 117 Cost., secondo comma.
5. - In prossimità dell'udienza pubblica anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito le difese già svolte e sviluppato ulteriori argomentazioni.
L'Avvocatura rileva, anzitutto, che l'atto impugnato riguarda la erogazione di fondi per gli anni 2001 e 2002; ne discenderebbe la necessità per la Provincia autonoma di Trento di dare prova dell'attualità del suo interesse al ricorso, che non sussisterebbe se la ricorrente avesse già speso le somme erogate attenendosi alle modalità e ai criteri del regolamento.
5.1. - Quanto, poi, all'inammissibilità del ricorso, nella memoria si deduce:
- che l'art. 158 della legge n. 388 del 2000 prevede l'applicazione alla Provincia di Trento dell'art. 80, comma 14, "compatibilmente con le norme" dello statuto;
- che, né l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 268 del 1992, né l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 sarebbero norme statutarie;
- che, in particolare, il D.Lgs. n. 268 del 1992 è una norma di attuazione statutaria, che l'art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige regola diversamente, quanto a modalità di adozione ed effetti;
- che l'art. 104 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede che le norme del titolo VI (in tema di finanza propria delle Province) possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato "su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province";
- che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 ha un oggetto diverso da quello delle disposizioni del titolo VI dello statuto e, pertanto, non costituirebbe, diversamente dalle altre disposizioni della medesima legge, norma di modifica statutaria, sebbene la legge che lo contiene sia stata adottata secondo il procedimento di cui all'art. 104 dello statuto speciale in questione;
- che, conseguentemente, il suddetto art. 5, comma 2, non potrebbe essere utilmente invocato quale parametro in un giudizio per conflitto di attribuzioni costituzionali;
- che l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 sarebbe ex se applicabile alla Provincia autonoma;
- che, conseguentemente, sarebbe inammissibile il conflitto avverso il D.M. n. 70 del 2002, atteso che la lesione lamentata deriverebbe direttamente dalla legge, non tempestivamente impugnata, e non dall'atto di normazione secondaria, meramente esecutivo della prima (cfr. sentenza di questa Corte n. 467 del 1997).
5.2. - L'Avvocatura insiste, infine, sulla non riferibilità della fattispecie al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, sottolineando che la destinazione del fondo ad assicurare livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale varrebbe a riferire l'intervento normativo alla competenza esclusiva dello Stato ( art. 117 Cost., secondo comma, lettera m) e a rendere applicabile la diversa disciplina di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 5, il quale vincola la Provincia al rispetto delle modalità ed ai criteri previsti dalla legge statale.
Considerato in diritto 1. - La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70, Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all' art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), per violazione degli artt. 8, numero 25, 9, numero 10, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e, in via subordinata, dell'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in quanto richiama a favore della Provincia autonoma le maggiori autonomie stabilite per le Regioni a statuto ordinario dal nuovo testo dell'art. 117 Cost., sesto comma.
2. - La Provincia di Trento prospetta la violazione delle proprie attribuzioni statutarie, in quanto lo Stato ha provveduto a disciplinare in via regolamentare criteri e modalità di utilizzazione del fondo nella materia delle politiche sociali (servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), invece che limitarsi alla assegnazione dello stesso all'ente autonomo, con il solo vincolo della destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore.
Per le stesse ragioni la ricorrente prospetta, in via subordinata, la violazione dell'art. 117 Cost., sesto comma, applicabile ai sensi dell'art. 10 della L.cost. n. 3 del 2001.
3. - Deve preliminarmente essere dichiarata infondata l'eccezione di carenza di interesse al ricorso, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che il fondo, per la cui utilizzazione è stato emanato il decreto ministeriale impugnato, concerne gli anni 2001 e 2002 e, pertanto, le relative risorse sarebbero già state spese (o comunque non risulta provato dalla ricorrente, su cui graverebbe il relativo onere, che non siano state spese) in forme diverse da quelle prescritte. Se tali modalità fossero state rispettate, secondo la prospettazione della difesa erariale, sarebbe venuto meno l'interesse della Provincia di Trento al presente conflitto.
Al riguardo è sufficiente osservare che, nella specie, la lesione si concreta nella emanazione del regolamento invasivo.
4. - Deve parimenti essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall'Avvocatura, in quanto la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento, che pure l'Avvocatura non ritiene sussistente, sarebbe stata, in ipotesi, recata dalla legge (art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000), attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l'esercizio, e non dal D.M. n. 70 del 2002 (oggetto del conflitto), meramente esecutivo della prima.
L'art. 158 della legge n. 388 del 2000 detta, infatti, una "clausola di salvaguardia" prevedendo l'applicazione alla Provincia di Trento del suddetto art. 80, comma 14, "compatibilmente con le norme" dello statuto ed esclude, pertanto, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l'autonomia speciale dell'ente.
Né vale, in proposito, sostenere, come fa l'Avvocatura, che l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria) e l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 (legge adottata secondo lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello statuto, per la modifica e l'integrazione del titolo VI dello statuto stesso), invocati dalla ricorrente a fondamento del conflitto, non siano norme dello statuto, sicché le relative disposizioni, escluse dalla "clausola di salvaguardia", sarebbero state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento.
Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto speciale (come, nella specie, il D.Lgs. n. 268 del 1992), nonché quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige (come, nella specie, l'art. 5 della legge n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità (cfr. sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). A fronte di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione statutaria, la "clausola di salvaguardia" dettata dall'art. 158 della legge n. 388 del 2000 deve, allora, essere intesa, in una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le disposizioni che delineano e garantiscono l'autonomia speciale della Provincia.
5. - Nel merito il ricorso è fondato.
Il fondo in questione, istituito nell'ambito di quello nazionale per le politiche sociali, riguarda i servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.
La materia rientra nell'assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto, per la quale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva.
L'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 stabilisce che, in materie provinciali, lo Stato con legge può istituire fondi per scopi determinati, i quali devono essere utilizzati, nell'ambito del settore definito dalla legge statale stessa, secondo normative provinciali, e quindi esclude che condizioni e modalità per l'utilizzo di detti fondi possano essere stabiliti con regolamento statale.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 268 del 1992, peraltro, stabilisce che la predetta norma si applica a qualsiasi disposizione statale anche se non espressamente richiamata.
Appare evidente, ai sensi delle predette disposizioni, l'illegittimità del regolamento statale in questione e di conseguenza resta assorbita ogni altra questione.
6. - Alla luce di queste considerazioni deve, pertanto, dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei finanziamenti previsti dall'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 70 del 2002, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella parte in cui si applicano alla Provincia autonoma di Trento.
7. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle due Province autonome relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
annulla, di conseguenza, gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70, Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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