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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Proroga di concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico.

Ordinanza (28 ottobre) 4 novembre 2004; n. 319; Pres. Onida – Red.  Maddalena
 
Ritenuto che con ricorso notificato il 20 febbraio 1999 e depositato il successivo 11 marzo (reg. conf l. n. 11 del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a quattro decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 5 novembre 1998 – registrati dalla Corte dei conti il 21 dicembre dello stesso anno, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 dicembre 1998 –, con i quali è stato accordato alla Società Edison s.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico rispettivamente del torrente Vizze (impianto Vizze), del fiume Gardena (impianto Premesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige (impianto Marengo);
che la Provincia autonoma lamenta in primo luogo che i decreti ministeriali impugnati siano stati emanati “senza raggiungere e nemmeno cercare la previa intesa” con essa ricorrente, in violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art. 12, primo e terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione in materia di urbanistica e di opere pubbliche approvate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), anche in relazione al combinato disposto degli artt. 10 e 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che un secondo profilo di censura – con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974 – attiene all'omesso invito del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svoltesi il 15 ottobre 1992 e il 28 maggio 1994, nelle quali sono stati esaminati i provvedimenti in questione di prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico;
che la Provincia autonoma sostiene infine che i decreti ministeriali impugnati si porrebbero in contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali competenti a parità di condizioni nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico: tali decreti, pertanto, violerebbero, sotto questo ulteriore profilo, le norme, sopra indicate, dello statuto speciale di autonomia e di attuazione dello stesso – anche in relazione alla misura 30 del “pacchetto” (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano in data 4-5 dicembre 1969 e dal Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, ed in relazione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e quella austriaca del 1992 per la cosiddetta chiusura del pacchetto – , ed inoltre gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso;
che è intervenuta la Società Edison s.p.a.;
che la discussione del conflitto di attribuzione così proposto – dopo una serie di rinvii richiesti dalla ricorrente con l'adesione dell'Avvocatura generale dello Stato, motivati in ragione dell'avvio di una procedura transattiva tra la Provincia autonoma e la Società Edison s.p.a. – è stata fissata per l'udienza del 12 ottobre 2004;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 2269 del 28 giugno 2004, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, unitamente all'accordo transattivo raggiunto con la Società Edison;
che all'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.