In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
Elezione del consiglio regionale - Introduzione di una soglia elettorale

Sentenza (14 ottobre) 21 ottobre 1998, n. 356; Pres. Granata – Red. Mirabelli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 16-18 giugno 1998 ai Presidenti della Giunta e del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e depositato il 25 giugno 1998, il dott. Carlo Willeit, unico componente del gruppo linguistico ladino nello stesso Consiglio regionale, ha impugnato, in base all'art. 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 26 maggio 1998, denunciando la lesione di norme costituzionali e statutarie concernenti i diritti dei cittadini e la tutela del gruppo linguistico ladino.
La legge, che consta di un solo articolo, modificando i criteri di determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista, stabiliti dall'art. 61 della legge regionale n. 7 del 1983, ha introdotto una soglia elettorale per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi. Il primo comma, nella prima parte, stabilisce che, nel collegio provinciale di Trento, a tali operazioni partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio, trascurandosi l'eventuale parte frazionaria. Lo stesso comma, nella seconda parte, prevede che, nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo, trascurandosi l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo unico modificano, in conseguenza dell'introduzione della soglia elettorale, i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, stabilendo come divisore il totale dei voti validi riportati dalle sole liste che hanno superato la soglia elettorale ed ammettendo poi le liste che hanno superato la medesima soglia alla attribuzione, in base ai voti residui, dei seggi non assegnati al primo riparto.
L'impugnazione è stata proposta, casi come prevede l'art. 56 dello statuto speciale, dopo che il ricorrente, quale rappresentante del groppo linguistico ladino, aveva chiesto che sulla proposta di legge si votasse per groppi linguistici e la richiesta di votazione separata non era stata accolta dal Consiglio regionale.
Il ricorrente ritiene che la introduzione di una «soglia elettorale» (Sperrklausel) avrebbe arrecato un grave pregiudizio ai diritti della minoranza ladina, riconosciuti dalla Costituzione e dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. La legge, che ha un contenuto unitario, è denunciata nella sua interezza e nelle singole prescrizioni normative, per contrasto sia con gli artt. 2 e 56 dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, sia con gli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. In particolare, l'art. 25 dello statuto dispone che il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale. L'interpretazione sistematica di questa disposizione, che ha rango di fonte costituzionale, consentirebbe di affermare che il legislatore regionale è tenuto a rispettare il principio elettorale proporzionale, in funzione della tutela delle minoranze, garantita sia dalla Costituzione che dallo statuto.
La clausola di sbarramento introdotta dalla legge denunciata, diversamente articolata nei collegi elettorali provinciali di Trento e di Bolzano, sarebbe incompatibile con l'art. 25 dello statuto, che è diretto a salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici (art. 2), anche sul piano della loro rappresentanza politica. Lo sbarramento porterebbe, invece, i gruppi linguistici più piccoli ad essere subalterni nei confronti di quelli più grandi, costringendo le liste elettorali ad innaturali accorpamenti, al solo fine di superare lo sbarramento.
Il ricorrente ritiene che una soglia per l'accesso alla rappresentanza nel Consiglio regionale potrebbe essere introdotta solo se il sistema elettorale rimanesse neutrale; mentre la soglia introdotta dalla legge impugnata, che in astratto si dirige a tutte le liste, in concreto colpirebbe solo quelle espresse da gruppi linguistici di minoranza, i quali sono invece meritevoli di tutela, secondo le previsioni costituzionali e statutarie. In particolare la soglia di sbarramento colpirebbe il gruppo ladino, al quale verrebbe sottratta qualunque possibilità di ottenere una rappresentanza, giacché sia nella Provincia di Bolzano che in quella di Trento il rapporto fra elettorato ladino e totale dell'elettorato è tale che l'applicazione dello sbarramento eliminerebbe la possibilità che una rappresentanza ladina, selezionata attraverso un'apposita lista, possa avere accesso al Consiglio regionale; mentre si tratterebbe di una presenza necessaria per dare effettiva protezione alla stessa minoranza linguistica.
Ad avviso del ricorrente, il principio proporzionalistico, stabilito dallo statuto per salvaguardare le caratteristiche culturali dei diversi gruppi linguistici (art. 2), richiede che il sistema elettorale consenta a ciascun gruppo di presentare una propria lista (art. 62). Altrimenti la presenza nel Consiglio regionale di almeno un ladino sarebbe possibile solo a condizione che i candidati ladini siano ospitati da liste che sono espressione di altri gruppi linguistici; sicché la tutela del gruppo ladino finirebbe con il dipendere dagli altri gruppi.
Il ricorrente ritiene che i meccanismi di garanzia preordinati dallo statuto, attribuendo ai consiglieri regionali di ciascun gruppo linguistico sia il potere di impugnare leggi o atti amministrativi lesivi dei diritti del gruppo (rispettivamente art. 56 e art. 92) che la facoltà di chiedere la votazione di singoli capitoli di bilancio separatamente per gruppi linguistici (art. 84, secondo comma), avrebbero senso solo se i gruppi stessi potessero rimanere arbitri della propria rappresentanza, organizzata attraverso proprie liste. La assegnazione di un seggio, nel collegio elettorale di Bolzano, ad un candidato appartenente al gruppo ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza ed in base alla cifra elettorale più alta, nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto secondo l'ordinario criterio di attribuzione dei seggi (art. 63 della legge regionale n. 7 del 1983), costituirebbe solo una garanzia sussidiaria, indiretta ed aleatoria. Inoltre nel collegio elettorale di Trento l'introduzione di una clausola di sbarramento determinerebbe non la mera possibilità, ma la certezza di non avere un rappresentante ladino nel Consiglio regionale.
In definitiva la legge impugnata vulnererebbe le previsioni statutarie, che compongono un sistema articolato di garanzie della rappresentanza ladina, sottraendo a tale gruppo la possibilità di accesso al Consiglio regionale: sarebbe lesa la salvaguardia dell'identità culturale del gruppo linguistico (art. 2); sarebbero danneggiate le minoranze linguistiche locali, la cui tutela costituisce interesse nazionale (art. 4); si vanificherebbe la specifica finalità del principio proporzionalistico per le elezioni regionali (art. 25); sarebbe violata la garanzia di rappresentanza dei ladini, che si riferirebbe al gruppo e non solo al singolo appartenente ad esso (art. 62, anche in riferimento agli artt. 56 e 92 ed all'art. 84).
Anche le disposizioni costituzionali, direttamente o indirettamente preordinate alla garanzia dei gruppi linguistici, sarebbero vulnerate. Agli elettori ladini verrebbe impedito il libero esercizio di un diritto individuale inviolabile, quale è quello di voto, frapponendo ostacoli al godimento dei loro diritti entro la formazione sociale di riferimento: il gruppo linguistico e la sua espressione politica (art. 2 Cost.). Lo sbarramento imposto per l'accesso delle liste dei gruppi linguistici minoritari alla rappresentanza regionale non solo sarebbe costituzionalmente inaccettabile, ma se pure fosse diretto a semplificare il sistema dei partiti per assicurare la stabilità del governo; perseguirebbe in modo irragionevole questo scopo, giacché da una parte viene introdotta una soglia elettorale, mentre dall'altra si mantengono incongruemente, per la distribuzione dei seggi fra le liste ammesse al riparto, il criterio del quoziente corretto e l'assegnazione dei seggi residui con il sistema dei resti più alti, mediante meccanismi che favoriscono le formazioni più piccole. Sbarrare l'accesso alla rappresentanza nel Consiglio regionale per una lista espressiva del gruppo linguistico ladino, che è di straordinaria importanza storica e culturale, vanificherebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.); inoltre la non neutralità del sistema elettorale pregiudicherebbe la libera ed egualitaria competizione fra i partiti e quindi il libero ed egualitario esercizio del diritto di voto (artt. 3, 48 e 49 Cost.).
Per escludere eventuali dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso, il ricorrente segnala che la dichiarazione di incostituzionalità della intera legge manterrebbe inalterata, quindi applicabile, la disciplina precedente, sicché il sistema elettorale rimarrebbe sempre operativo. Egualmente ammissibile sarebbe anche la soluzione subordinata, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge nella sola parte in cui essa non prevede che la soglia elettorale non si applica alle liste di minoranze linguistiche ed in particolare a quella ladina. Difatti si tratterebbe di una pronuncia additiva, che non toccherebbe la sfera di discrezionalità del legislatore, ma il cui contenuto sarebbe vincolato dalla necessità di garantire il gruppo ladino, attuando il principio di proporzionalità stabilito dall'art. 25 dello statuto. Inoltre la prospettazione di una questione subordinata non sarebbe indice di una possibile scelta discrezionale del legislatore, giacché le due soluzioni sono prospettate in sequenza tra di loro e non sono alternative.
2. Si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige per chiedere il rigetto del ricorso, riservadosi di illustrarne le ragioni di rito e di merito in una successiva memoria, poi depositata in prossimità dell'udienza.
La Regione ricorda che la garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino è stata introdotta nello statuto solo con l'art. 28 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 62 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972), al quale la legislazione elettorale si è poi adeguata (art. 21 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9), senza che, tuttavia, il gruppo linguistico ladino, costituito dall'insieme di coloro che compongono la comunità ladina, sia configurato nello statuto e nella legislazione attuativa come un soggetto politico o istituzionale, e senza che esso possa identificarsi con un partito etnico. I ladini, che risultano appartenere a tale gruppo linguistico dal censimento, sono tutti egualmente idonei a rappresentare il gruppo ladino, quale che sia la lista nella quale sono candidati (art. 62 dello statuto). Di fatto per numerose legislature il rappresentante del gruppo ladino è stato eletto nelle liste della Südtiroler Volkspartei. Soltanto nel 1993 è stato eletto un consigliere della lista Ladins mediante il recupero dei voti residui secondo il sistema dei resti più alti, non avendo la lista stessa raggiunto un quoziente intero.
La Regione, richiamando la relazione di una commissione dalla stessa istituita e presieduta dal professor Paladin, ritiene che l'art. 25 dello statuto non precluda l'adozione, nel quadro dei sistemi elettorali proporzionali, di soglie di sbarramento, purché esse non siano fortemente disrappresentative e si mantengano nei limiti del 4 o 5 per cento dei voti. In questa misura tali soglie sarebbero relativamente neutre rispetto alla composizione etnica della rappresentanza.
La legge regionale impugnata avrebbe introdotto innovazioni più prudenti, prevedendo, per il collegio provinciale di Trento, una soglia del 5 per cento, a preferenza di altri possibili correttivi del sistema proporzionale, quale il premio di maggioranza. Per il collegio provinciale di Bolzano è stata prevista l'ammissione alla ripartizione dei seggi delle sole liste che hanno conseguito almeno un quoziente naturale, corrispondente, in base al numero dei seggi da assegnare, ad una soglia del 2,8 per cento.
Se le nuove regole si applicassero agli esiti elettorali del 1993, il partito Ladins non otterrebbe alcun seggio; ma i ladini sarebbero egualmente rappresentati, mediante l'elezione di candidato ladino presente in altre liste, scelto in base alla maggiore cifra individuale.
Inoltre, ad avviso della Regione, si dovrebbe tenere conto degli effetti che la nuova legge produrrebbe nei comportamenti dei diversi attori del processo elettorale. I partiti minori, che prima potevano aspirare ad eleggere da soli un proprio esponente, non avendo più questa possibilità, sarebbero necessariamente indotti a cercare alleanze, sicché la lista ladina potrebbe eleggere un proprio esponente attraverso una contrattazione politica che ne valorizzi l'apporto elettorale.
Nel collegio provinciale di Bolzano, tenuto conto della percentuale di popolazione ladina (4,36%), la soglia di sbarramento (2,8%) non precluderebbe ai ladini di eleggere un rappresentante della lista ladina, ma richiederebbe loro solo una maggiore coesione. Tenendo conto degli effetti che si produrrebbero sul comportamento dei partiti, ai ladini basterebbe poco per raggiungere, con il gioco delle alleanze, la pratica certezza di eleggere un proprio candidato.
In ogni caso sarebbe estranea all'intero contesto statutario l'idea di una necessaria, o anche solo normale, corrispondenza tra gruppi linguistici e partiti etnici. Né potrebbe essere confusa la garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino con la elezione di un esponente del gruppo politico ladino. Difatti la garanzia di rappresentanza opera, indipendentemente dall'esistenza di partiti di raccolta etnica, mediante l'attribuzione di un seggio al candidato ladino che ha ottenuto la più alta cifra individuale, se tale minoranza non ottiene una rappresentanza in applicazione del criterio generale di attribuzione dei seggi (art. 62 dello statuto e art. 63 della legge regionale n. 7 del 1983). Anche la massima soggettivizzazione dei gruppi linguistici, prevista con il voto separato per gruppi linguistici in seno al Consiglio regiona1e (art. 56 dello statuto), non sarebbe collegata all'esistenza di particolari partiti che esprimano tali gruppi giacché sono chiamati a comporre il gruppo linguistico tutti i consiglieri ad esso appartenenti, in qualunque lista eletti, con le modalità previste dal regolamento consiliare (art. 13).
La tutela delle minoranze non avverrebbe promuovendo o privilegiando l'aggregazione degli appartenenti ad un gruppo linguistico in specifiche formazioni politiche, che si propongano la tutela della minoranza rappresentata quale fine unico o principale.
La Regione sottolinea, in particolare, che l'art. 2 dello statuto esprime principi, di parità dei cittadini e di sa1vaguardia delle caratteristiche culturali dei gruppi linguistici, che non riguardano il procedimento elettorale. La scelta del sistema elettorale proporzionale (art. 25 dello statuto) non sarebbe destinata a promuovere o garantire la sopravvivenza di partiti minimi, collegati o meno a gruppi linguistici, bensì varrebbe come criterio generale di trasformazione dei voti in seggi, per consentire in ogni situazione una adeguata rappresentazione della realtà e del suo divenire, senza escludere un ragionevole scostamento da un criterio proporzionale puro, per assicurare la possibilità di esecutivi stabili.
La introduzione di una soglia elettorale, che lasci tuttavia immutati i rapporti tra gli esiti elettorali delle liste che superano la soglia ed induca i partiti che ipoteticamente in partenza non la superino a collegarsi con altri, non farebbe venire meno la neutralità del sistema elettorale, né inciderebbe in alcun modo sul principio di eguaglianza del voto. Non sarebbero neppure violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, né sarebbe irragionevole mantenere, per la ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato la soglia, un sistema piuttosto che un altro, tanto più che si tratterebbe di presunte irrazionalità che riguarderebbero disposizioni non proprie della legge impugnata, rispetto alla cui eliminazione il ricorrente non avrebbe alcun interesse. Inammissibile ed infondata sarebbe la denunciata violazione dell'art. 6 della Costituzione.
Ad avviso della Regione, il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile per la parte che non riguarda direttamente l'applicazione alla lista ladina delle soglie elettorali, giacché per ogni altro profilo il ricorrente non sarebbe legittimato all'impugnazione e non avrebbe interesse alla pronuncia. Sarebbe inammissibile la domanda principale, che denuncia la illegittimità costituzionale della intera legge, eccedendo l'interesse del gruppo ladino, tanto più che viene poi proposta una domanda subordinata idonea a superare la lesione dogli interessi della minoranza rappresentata. Sarebbe inammissibile anche la domanda subordinata, che si riferisce alle liste espressive di gruppi linguistici anche diversi da quello ladino.
3. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria, per ribadire e precisare le argomentazioni proposte a sostegno del ricorso.
In particolare il ricorrente ha riaffermato la inderogabilità della garanzia dei diritti delle minoranze linguistiche, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 1998), ricordando che lo statuto, con norme di rango costituzionale, identificherebbe le minoranze linguistiche come gruppi meritevoli di apposita e differenziata tutela, anche nel campo specifico della competizione elettorale. La legge impugnata avrebbe, invece, compresso i modi di attuazione della democrazia e violato garanzie essenziali per le minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige, la cui compromissione porrebbe a rischio la stessa esistenza di quelle minoranze, quali gruppi sociali dotati di identità socio-culturale capaci di proiettarsi sul piano delle istituzioni politiche.
 
Considerato in diritto: 1. Il ricorso, proposto in base all'art. 56 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) dall'unico consigliere del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige appartenente al gruppo linguistico ladino, investe 1, legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosti 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale), che introduce una soglia elettorale e, di conseguenza, modifica i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
La legge impugnata stabilisce che, nel collegio provinciale di Trento, partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti pari almeno al 5 per cento dei voti validi, mentre nel collegio provinciale di Bolzano partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di voi validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio.
La determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista avviene, poi, in base al quoziente elettorale ottenuto dividendo il totale dei voti validi riportati dalle liste che hanno superato la soglia elettorale per il numero dei consiglieri spettanti al collegio, più due; i seggi non attribuiti nel primo riparto sono assegnati secondo le cifre più alte dei voti residui delle liste ammesse.
Il ricorrente denuncia la lesione dei diritti delle minoranze linguistiche, segnatamente di quella ladina, determinata dall'introduzione di una soglia elettorale per accedere alle operazioni di ripartizione dei seggi, la cui assegnazione viene riservata alle sole liste che hanno superato lo sbarramento. Questa disciplina violerebbe l'art. 25 dello statuto, che prevede l'elezione del Consiglio regionale con sistema proporzionale, diretto ad assicurare la tutela dei gruppi linguistici ed a garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (artt. 2 e 62 dello statuto), in un contesto statutario che comprende tre gli interessi nazionali la tutela delle minoranze linguistici locali (art. 4) e che attribuisce, inoltre, particolari poteri ai gruppi linguistiche in quanto tali, prevedendo in seno al Consiglio regionale la votazione separata per gruppi linguistici (artt. 56 e 84) e l'impugnazione di leggi e di atti amministrativi ritenuti lesivi della parità dei diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche dei gruppi stessi (arti. 56 e 92).
Il limite posto per l'accesso dei gruppi linguistici alla rappresentanza politica sarebbe anche in contrasto con la Costituzione: violerebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); contrasterebbe con la neutralità del sistema elettorale, arrecando pregiudizio alla libera ed eguale competizione tra partiti ed al libero ed egualitario esercizio del voto (artt. 3, 48 e 49); lederebbe il diritto individuale inviolabile di voto, ostacolando il godimento dei diritti dei cittadini ladini nella formazione sociale di appartenenza e nella espressione politica di essa (art. 2). L'introduzione di una soglia elettorale sarebbe inoltre irrazionale, in contrasto quindi con l'art. 3 della Costituzione, perché diretta a determinare aggregazioni che assicurino la stabilità di governo, mentre il criterio di ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato lo sbarramento favorisce, mediante la correzione del quoziente e l'assegnazione dei seggi residui in base ai resti più alti, le formazioni più piccole.
2. I dubbi di ammissibilità dell'impugnazione, che sono stati prospettati, non sono fondati.
Anzitutto è da ritenere che la domanda proposta dal gruppo linguistico ladino, rappresentato nel Consiglio regionale dal ricorrente, rientra nell'ambito di tutela, cui è preordinata la speciale impugnazione delle leggi regionali, alla quale sono legittimati, in base all'art. 56 dello statuto, i rappresentanti dei gruppi nel Consiglio regionale quando, come nel caso in esame, non sia stata accolta la loro richiesta di votazione della legge separatamente per gruppi linguistici. Difatti il ricorrente ha denunciato la lesione di diritti dei cittadini della minoranza ladina e del loro gruppo di appartenenza, determinata dall'introduzione di una soglia per l'accesso delle liste rappresentative di tale minoranza alle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali nelle elezioni regionali.
La domanda non eccede l'interesse del gruppo linguistico ladino, giacché viene dedotta la lesione derivante dalla introduzione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata; soglie che, pur avendo necessariamente carattere generale, si assume rendano impossibile o più difficile al gruppo ladino esprimere, in quanto tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 25 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dispone l'adozione del sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale, nel generale contesto del riconoscimento di specifici gruppi linguistici, che concorrono tutti, con le caratteristiche etniche e culturali di ciascuno, a caratterizzare la intera comunità regionale, anche nelle articolazioni provinciali.
Lo statuto speciale, nel suo complesso, ha difatti delineato un sistema di particolari garanzie a tutela delle minoranze linguistiche, per salvaguardarne la identità e garantirne la rappresentanza nelle istituzioni regionali e locali, in rispondenza alle particolarità storiche e sociali della Regione, agli obblighi internazionali assunti dallo Stato ed agli interessi nazionali. Sicché la tutela delle minoranze, che è pure principio affermato in via generale dall'art. 6 della Costituzione (da ultimo, sentenza n. 213 del 1998), ha un significato particolarmente pregnante nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (sentenze n. 242 del 1989, n. 438 del 1993 e n. 233 del 1994), assumendo connotazioni del tutto peculiari nella comunità e nelle istituzioni di quella Regione.
In un sistema normativo statutario che attribuisce uno specifico rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici ed alla loro consistenza, prevedendo anche la determinazione dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi (art. 31), e che stabilisce particolari garanzie per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62), la scelta, operata dallo stesso statuto, di un determinato sistema elettorale non appare dettata da una preferenza, che abbia di mira solo la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, ma risponde alla ritenuta necessità che il sistema elettorale renda possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori.
Il sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale è dunque imposto dallo statuto speciale (art. 25) quale strumento di migliore garanzia per le minoranze linguistiche, giacché consente loro di poter esprimere una rappresentanza che può rispecchiare la consistenza e l'adesione al gruppo, sulla base di una libera e spontanea aggregazione dei suoi componenti.
Non si tratta, dunque, né di enunciare valutazioni generali in ordine al sistema proporzionale, quale può essere adottato in altri contesti; né di definire i confini propri di tale sistema, considerando quali correttivi possano essere introdotti mantenendosi nell'ambito di un sistema proporzionale; né, infine, di verificare se, o a quale livello, la introduzione di una soglia elettorale ne determini la mutazione di genere. D'altra parte tali correttivi non incidono sulla parità di condizioni dei cittadini e sull'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, rimessa ai meccanismi del sistema elettorale determinati dal legislatore (sentenze n. 43 del 1961, n. 429 del 1995 e n. 107 del 1996).
Si tratta, invece, di verificare se i correttivi al sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige, introdotti dalla legge impugnata, siano di ostacolo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche in quella Regione e quindi in contrasto con le finalità perseguite dallo statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale.
In questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa riferimento l'art. 25 dello statuto, non è destinato a sollecitare, né tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici; ma, simmetricamente, non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali.
Quest'ultima evenienza si verifica, appunto, a seguito dell'adozione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata. Tanto nel collegio di Trento quanto in quello di Bolzano la soglia elettorale rappresenta un ostacolo per l'accesso del gruppo linguistico ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale.
Nel collegio elettorale di Trento la necessità di ottenere almeno il 5 per cento dei voti validi per potere accedere alle operazioni di assegnazione dei seggi determina una evidente barriera per liste che siano espressione di minoranze linguistiche, venendo richiesto, per concorrere alla assegnazione di un seggio, un numero di voti ben superiore al quoziente poi necessario per la sua attribuzione.
Nel collegio Pettorale di Bolzano, la percentuale di voti richiesta per accedere alle medesime operazioni, pur corrispondente al quoziente naturale, finisce con il costituire un aggravamento rispetto alle condizioni previste dalla stessa legge per la assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia elettorale, richiedendo anche in questo caso, per concorrere alle operazioni di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore a quello poi necessario per la sua attribuzione, rendendo in tal modo più difficoltoso l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico minoritario.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale.)