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Sentenze della Corte costituzionale
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
Istruzione pubblica - Servizio ispettivo tecnico
Attendere, processo in corso!
Sentenza (9 luglio) 23 luglio 1992, n. 358; Pres. Corasaniti – Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 settembre 1991, n. 274, con il quale sono state dettate direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico.
A giudizio della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe lesivo della competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ad essa attribuita dall'art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Lo stesso decreto, inoltre, contrasterebbe con le previsioni contenute nell'art. 19 dello Statuto, come attuato dal d.P.R.10 febbraio 1983, n. 89, il quale detta norme speciali per la disciplina dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di Bolzano, preordinate, fra l'altro, alla tutela delle minoranze linguistiche e all'amministrazione della scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine, ed in particolare con gli artt. 14, 15 e 18 del citato d.P.R..
La Provincia autonoma di Bolzano impugna, in particolare, le disposizioni dell'art. 1, secondo comma, lett. a), b), c), e), f), h) e l) e degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, le quali disciplinerebbero le finalità della funzione ispettiva in modo estremamente dettagliato, in contrasto con i citati parametri statutari in base ai quali, in ambito provinciale, questo compito spetterebbe solo alla Provincia.
La ricorrente censura, anche, le disposizioni di cui all'art.2, secondo e quarto comma, le quali, prevedendo che i corpi ispettivi, in sede centrale e nelle sedi regionali, debbano redigere una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi, relazioni destinate a confluire in una relazione generale da presentarsi al Ministro, comprimerebbero indebitamente le sue competenze.
E, ancora, la ricorrente censura le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto impugnato, le quali disciplinano l'organizzazione del servizio ispettivo e la funzione ispettiva stabilendo che "gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal Ministro" e configurando un disegno organizzativo compiuto e dettagliato, all'interno del quale al Ministro é riservato un ruolo di assoluta preminenza.
Analoghe censure la ricorrente muove nei confronti del capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevede l'istituzione della Conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano, e del quarto comma del medesimo articolo, che attribuisce alle Conferenze regionali, e quindi anche alla Conferenza della Provincia di Bolzano, il compito di definire i criteri per l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro.
In ogni caso, la ricorrente rileva che tutta la disciplina organizzativa del servizio ispettivo e dell'"amministrazione del ruolo unico degli ispettori tecnici" non potrebbe essere legittimamente applicata in ambito provinciale, sia per le peculiarità dell'ordinamento scolastico provinciale e della funzione ispettiva, sia perché di fatto pretende di sovrapporsi alle norme di attuazione, realizzando, in luogo di quelle, il coordinamento previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 89 del 1983.
2. Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie difese, contesta comunque la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
L'Avvocatura dello Stato osserva infatti che, ove il ricorso fosse ritenuto ammissibile, superandosi la eccessiva genericità delle conclusioni prospettate dalla ricorrente, lo stesso sarebbe non fondato, dal momento che l'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983 stabilisce che "le scuole di istruzione elementare e secondaria nella Provincia di Bolzano hanno carattere statale" e che l'art. 12 dello stesso decreto ribadisce che "il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e della scuola ed istituti di istruzione secondaria é statale a tutti gli effetti".
3. In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ampia memoria difensiva, con la quale contesta le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, la ricorrente sottolinea che con il proprio ricorso ha inteso contestare non già il potere di direttiva del Ministro, ma l'estensione di questo potere al proprio territorio, perché in tal modo risultano disattese le esigenze di differenziazione della disciplina dell'ordinamento scolastico provinciale.
Considerato in diritto:
La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto in data 12 settembre 1991, n.274, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha dettato "direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", deducendo la violazione delle competenze di tipo concorrente ad essa attribuite dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.670), in materia di istruzione elementare e secondaria, nell'attuazione ad esso data dal d.P.R.10 febbraio 1983, n. 89.
Premesso che le censure mosse dalla ricorrente si appuntano sull'assetto organizzativo della funzione ispettiva e, in particolare, sulla Conferenza per gli ispettori della Provincia di Bolzano, a causa dei riflessi che quell'assetto produce sull'ordinamento scolastico provinciale, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, emesso in data 5 febbraio 1992, sono state apportate modificazione al decreto ministeriale impugnato tali da far ritenere venuto meno l'interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della controversia.
Il decreto da ultimo citato, infatti, mentre ha modificato diversi commi dell'art. 3 del decreto impugnato concernenti l'organizzazione del servizio ispettivo, ha introdotto un ulteriore comma, il diciassettesimo, il quale dispone: "Nulla é innovato per la Regione Sicilia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa della emanazione di specifiche disposizioni in materia". Inoltre, lo stesso decreto ha soppresso il capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevedeva l'istituzione di un'apposita conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano.
Risulta, dunque, evidente che il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, a seguito delle ricordate modificazioni, non può determinare alcuna lesione delle competenze provinciali garantite dall'art.9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
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