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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
L. 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) - Formazione professionale - scuola materna, istruzione elementare e secondaria - competenza statale

Sentenza (23 aprile) 2 maggio 1991, n. 191; Pres. (ff.) Corasaniti – Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso del 18 dicembre 1990 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 2, 3 commi 2 e 4; 4, 6 comma 2 lett. a) e c); 9, 10 comma 4; 16 commi 2 e 4 1. 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8 nn. 1, 26 e 29; 9 n. 2; 16 comma 1; 19 commi I e ult.; 52 comma ult., 100 nonché 107 stat. spec. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e delle relative norme di attuazione in materia di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione scolastica.
Le questioni sollevate nei confronti della 1. n. 341 del 1990 investono, in particolare, i profili seguenti.
a) Gli artt. 2 e 4, prevedendo l'introduzione di corsi destinati al rilascio di un « diploma universitario » e di un « diploma di specializzazione » finalizzati al conseguimento di livelli formativi in specifiche aree professionali, sarebbero in contrasto con l'art. 8 nn. 1 e 29, dello statuto speciale, che attribuisce la competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale alla Provincia ricorrente, nonché con le relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689, che, salvo alcune fattispecie marginali, ha operato il trasferimento pressoché integrale alla Provincia delle funzioni nella suddetta materia. Si tratta di funzioni che la Provincia ha effettivamente esercitato, istituendo corsi e scuole professionali nonché disciplinandone il personale insegnante e amministrativo, anche nel rispetto della proporzionale e del bilinguismo. Risulterebbero altresì lesi dalle norme in questione l'art. 8 n. 26 e l'art. 16 comma 1, in relazione anche all'art. 100 dello stesso statuto.
b) L'art. 3 commi 2 e 4, nella parte in cui introduce il requisito del diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola elementare, sarebbe lesivo della competenza provinciale esclusiva in materia di scuola materna (art. 8 nn. 1 e 26, stat. spec.) nonché della competenza provinciale concorrente in materia di scuola elementare (artt. 9 n. 2 e 19 comma 1, stat. spec.) ove, in particolare, è stabilito che l'insegnamento nelle scuole elementari e secondarie è impartito nella lingua materna, italiana o tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente materna. Risulterebbero altresì violate le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89 (testo unico dei d.P.R. 4 dicembre 1981 n. 761 e 20 gennaio 1973 n. 116), che hanno introdotto diversi ruoli a seconda della madre lingua degli insegnanti.
c) L'art. 6 comma 2, lett. a) e e), nella parte in cui prevede che le università possano attivare corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nonché corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, violerebbe anch'esso l'art. 8 nn. 1, 26 e 29, stat. spec., anche in relazione agli artt. 33 e 35 Cost. La ricorrente osserva che molti corsi sono già istituiti in base alle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689, per quanto riguarda l'addestramento professionale, e nell'art. 18 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, per il corpo insegnante. Tali corsi, attuati attraverso intese intervenute con il Ministero della pubblica istruzione, garantiscono la formazione professionale nella propria madre lingua ai tré gruppi linguistici conviventi nel territorio della Provincia ricorrente.
d) L'art. 9, nella parte in cui attribuisce ad emanandi decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, nonché delle rispettive tabelle, sarebbe anch'esso lesivo, con specifico riferimento alle scuole di specializzazione, della competenza provinciale primaria in materia di addestramento e formazione professionale (artt. 8 nn. 1 e 29 e 16 comma 1 stat. spec.). Parimenti lesive di questa competenza primaria sarebbero le norme di cui allo stesso art. 9 commi 2 e 3, che conferiscono al Consiglio universitario nazionale (CUN) la potestà consultiva in ordine all'emanazione dei suddetti decreti e dei provvedimenti con i quali il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione. Infine, anche il comma 5 dell'art. 9 lederebbe la competenza provinciale in tema di addestramento e formazione professionale, prevedendo l'individuazione, mediante l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, dei livelli funzionali del pubblico impiego per l'accesso ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge impugnata.;
e) L'art. 10 comma 4, individuando nel Consiglio universitario nazionale l'organo che esercita la funzione consultiva per tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, violerebbe l'art. 8 nn. 1, 26 e 29 e l'art. 9 n. 2 dello statuto, anche in relazione all'art. 6 Cost., in quanto la composizione dell'organo consultivo non prevede un rappresentante delle minoranze linguistiche, nonostante che la legge impugnata richieda il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, che insegnano anche in lingua tedesca.
f) L'art. 16 comma 2, prevedendo quale fonte di finanziamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione anche quella attuata mediante convenzioni con le Regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, lederebbe, oltre le già ricordate competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, anche i princìpi di autonomia finanziaria della Provincia ricorrente, imponendo alla stessa di concorrere al finanziamento delle università in relazione a compiti che, in base allo statuto speciale, dovrebbero essere svolti dalla Provincia medesima. Altrettanto viziata sarebbe la previsione dell'art. 16 comma 4, nella parte in cui prevede la possibilità di una conferma, con atto ricognitivo da parte delle università, delle disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della legge, prevedano scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate inpiù corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali: e ciò in quanto i corsi ed i titoli di studio inerenti a competenze primarie della Provincia verrebbero ad essere sottoposti ad una illegittima forma di controllo.
g) Infine, si contesta che la legge impugnata sia stata adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 52 comma ult., 19 comma ult. e 107 stat. spec. e dell'art, 19 comma 2 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, in quanto alla deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno 1. n. 2266 (presentato alla Camera dei deputati il 19 aprile 1990) non ha partecipato il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, nonostante che — ad avviso della ricorrente — il contenuto di tale disegno di legge riguardasse la specifica sfera di attribuzione della Provincia e comportasse il passaggio alla sola università presente nella Regione (quella di Trento) di una larga sfera di competenze proprie della Provincia stessa.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per affermare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha illustrato i motivi a sostegno di tale richiesta.
In riferimento alle norme della 1. n. 341 del 1990 ritenute dalla Provincia lesive della competenza in materia di addestramento e formazione professionale (artt. 2, 4, 6 e 9), l'Avvocatura sottolinea che le competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale non hanno attinenza con il sistema universitario, mentre le norme impugnate riguardano l'ordinamento didattico universitario e attribuiscono diverso valore legale ai titoli di studio rilasciati presso le università (scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento). In proposito si osserva che la competenza statale in questa materia viene esercitata nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa conferita alle università ai sensi dell'art. 33 comma ult., Cost.
Si richiama poi il d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che disciplina le funzioni delle scuole speciali di tipo universitario e che la Provincia autonoma di Bolzano non ha mai ritenuto invasivo della propria sfera di autonomia ne ha mai impugnato.
L'art. 1 di tale d.P.R. n. 162, riordinando le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento, prevede che esse « fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università ». Rispetto a tale normativa la legge impugnata si limita ad introdurre il diploma universitario di primo livello, favorendo la trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali e il diploma di specializzazione, da conseguirsi presso le scuole di specializzazione. Questi diplomi si collegano a corsi ufficiali universitari. Per il conseguimento del primo, pur non essendo necessario il diploma di laurea, è richiesta una « formazione culturale nell'ambito universitario », mentre il secondo si configura come un corso post-laurea finalizzato all'assunzione della qualifica di specialista nell'esercizio dei diversi rami professionali. Quanto ai corsi di perfezionamento, a cui possono iscriversi coloro che sono già in possesso di un titolo di studio universitario, si rileva che essi rispondono ad esigenze di approfondimento in determinati settori di studio e ad esigenze di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Sotto un diverso profilo si richiamano anche le norme contenute nella legge-quadro in materia di formazione professionale (1. 21 dicembre 1978 n. 845), che distinguono tra formazione professionale e istruzione professionale e che vietano alle Regioni (art. 8) di attuare o autorizzare attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria. A questo proposito si sottolinea che le attribuzioni statali trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano dal d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689, sono, in linea di massima, quelle previste dalla citata legge-quadro.
Con riferimento all'art. 3 l. impugnata, che prevede uno specifico corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, si sostiene che i titoli di studio e le forme di abilitazione all'insegnamento sono stati sempre stabiliti da leggi statali. Dopo aver richiamato tali disposizioni (art. 1 comma ult. d. l. 15 febbraio 1969 n. 9, conv. con modif. nella l. 5 aprile 1969 n. 119 e art. 9 comma 2 l. 18 marzo 1968 n. 444), mai impugnate dalla Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1 del testo unificato delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89), dopo aver trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria, prevede esplicitamente che resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo. Pertanto, per tutto il personale in questione, dovrebbero valere le norme statali sui titoli di accesso ai concorsi, che, inerendo immediatamente al reclutamento, sarebbero parte integrante dello stato giuridico del personale medesimo.
Con riferimento alla censura mossa al comma 4 dell'art. 10 1. impugnata, l'Avvocatura osserva che la composizione del Consiglio universitario nazionale, che svolge funzioni consultive del Ministro, non necessita di alcuna rappresentanza di particolari minoranze proprio in virtù delle funzioni svolte dall'organo, che riguardano in generale le università e gli istituiti di istruzione universitaria.
Per quanto concerne il comma 2 dell'art. 16 l. impugnata, si osserva che nulla viene innovato circa le convenzioni con gli enti pubblici ed in particolare con le Regioni. Dette convenzioni restano infatti regolate dall'art. 2 d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e dall'art. 7 1. 30 novembre 1989 n. 398.
Riguardo al comma 4 dello stesso art. 16 si precisa, inoltre, che le norme in esso contenute sono rivolte alle scuole o corsi funzionanti nell'ambito universitario, nel caso debbano essere utilizzati al fine della continuazione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea o per l'esercizio professionale per il quale sia necessaria una formazione acquisita nell'ambito universitario.
Infine, con riferimento alla mancata partecipazione del presidente della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale è stato approvato il disegno di legge relativo alla legge impugnata, si richiama la giurisprudenza di questa Corte dove si è affermato che, ai fini dell'attuazione della particolare forma di collaborazione concretantesi nell'intervento alle sedute del Consiglio dei Ministri, è necessario che le questioni trattate comportino il coinvolgimento di un interesse « differenziato » della Regione o della Provincia autonoma, interesse di cui si contesta l'esistenza nel caso di specie.
 
Considerato in diritto: 1. Il ricorso, nella sua complessa articolazione, investe varie disposizioni della l. 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), ritenute lesive delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tema di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di istruzione elementare e secondaria.
Le questioni investono in particolare: a) gli artt. 2 e 4, per violazione dell'art. 8 nn. 1, 26 e 29, e dell'art. 16 comma 1, anche in relazione all'art. 100 stat. spec. T.-A.A.; b) l'art. 3 commi 2 e 4, per violazione degli artt. 8 nn. 1 e 26; 9 n. 2; 19 comma 1 stat. spec. nonché del d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89; c) l'art. 6 comma 2, lett. a) e c), per violazione dell'art. 8 nn. 1, 26 e ,29 stat. spec. e del d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e 35 Cost.; d) l'art. 9, per violazione degli artt. 8 nn. 1 e 29 e 16 comma 1 stat. spec. e del principio di legalità; e) l'art. 10 comma 4, per violazione degli artt. 8 nn. 1, 26 e 29 e 9 n. 2 stat. spec., anche in relazione all'art. 6 Cost.; f) l'art. 16 commi 2 e 4, per violazione degli artt. 8 nn. 1, 26 e 29 e 16 comma 1 stat. spec.; g) la legge nel suo complesso, per violazione degli artt. 52 comma ult, 19 comma ult. e 107 stat. spec., nonché dell'art. 19 comma 2 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49.
Tali questioni non si presentano fondate secondo quanto verrà di seguito precisato nel corso della motivazione.
2. Con il primo motivo del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano impugna gli artt. 2 e 4 1. n. 341 del 1990, dove risulta posta la disciplina del « diploma universitario » e del « diploma di specializzazione »: il primo rilasciato in base ad un corso che si svolge nelle facoltà, con una durata non inferiore a due anni e non superiore a tré, destinato a fornire agli studenti « adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali » (art. 2 comma 1); il secondo, che si consegue successivamente alla laurea in base ad un corso di durata non inferiore a due anni, « finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 » (art. 4 comma 1).
Ad avviso della ricorrente, i corsi destinati al rilascio di tali diplomi verrebbero a incidere nella competenza esclusiva spettante alla Provincia in tema di « addestramento e formazione professionale » (art. 8 n. 29 stat. spec.), in quanto preordinati a disporre, nell'ambito delle università, insegnamenti la cui erogazione — anche ai sensi del d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernenti l'addestramento e la formazione professionale) — dovrebbe, invece, spettare soltanto alla Provincia autonoma di Bolzano.
La questione non è fondata.
La materia « addestramento e formazione professionale » affidata in via primaria alla competenza provinciale risulta ben differenziata dall'attività formativa che si svolge nell'ambito delle università e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 Cost., dove si affida alla Repubblica il compito di curare « la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori »; la seconda va ricondotta, invece, all'attività di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore e che le università attuano, ai sensi dell'art. 33 Cost., in condizioni di autonomia, « nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato » (v. sent. n. 14 del 1983).
Del resto, la netta distinzione tra i due settori emerge chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle norme di attuazione dello statuto speciale in tema di « addestramento e formazione professionale » (d.P.R 1° novembre 1973 n. 689); norme (cfr., in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia in questione attività di addestramento e preparazione specificamente orientale verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative proprie del livello universitario.
Tale delimitazione della sfera oggettiva dell'« addestramento e formazione professionale » risulta, d'altro canto, confermata dalla disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt. 35 ss. d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 1. 21 dicembre 1978 n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), dove le attività formative connesse al settore vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, con esclusione delle attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. E vero che questa disciplina, indirizzata alle Regioni ordinarie, non può assumere valore vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo esclusivo, ma essa può pur sempre concorrere indirettamente a definire — ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di attuazione — anche i contenuti della materia che si è inteso assegnare alla sfera dell'autonomia speciale.
Del tutto estranei alla materia richiamata si presentano, di conseguenza, i corsi previsti negli artt. 2 e 4 1. n. 341 del 1990 e destinati al rilascio di due diversi titoli universitari (diploma universitario e diploma di specializzazione). Gli insegnamenti relativi risultano, infatti, interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria, dal momento che i corsi per il diploma universitario, di cui all'art. 2, si svolgono nelle facoltà (sostituendo i precedenti corsi delle scuole dirette a fini speciali), mentre i corsi per il diploma di specializzazione, di cui all'art. 4, si svolgono nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11 comma 1 d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, come « corsi ufficiali universitari ».
3. Con il secondo motivo del ricorso, la Provincia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 2 e 4 1. n. 341, prospettando due diverse questioni: la prima riferita alle scuole materne, dal momento che la previsione del diploma di laurea quale titolo necessario per l'insegnamento in tali scuole verrebbe a violare la competenza esclusiva della Provincia autonoma in materia di « scuola materna » (art. 8 n. 26, stat. spec.); la seconda riferita alle scuole elementari, in relazione al fatto che la disposizione impugnata conterrebbe previsioni sulla formazione del personale insegnante e sull'accesso ai concorsi relativi a tali scuole in violazione della competenza concorrente spettante alla Provincia in tema di « scuole elementari » (art. 9 n. 2, stat. spec.).
Anche tali questioni non si presentano fondate, dal momento che le norme che formano oggetto dell'impugnativa, ove correttamente interpretate, non vengono a determinare le conseguenze lesive che la Provincia paventa.:
Per quanto riguarda la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 3 con riferimento alla scuola materna, va rilevato che i contenuti enunciati con questa disciplina, pur nel loro carattere innovativo, non sono tali da intaccare la sfera assegnata alla Provincia dall'art. 8 n. 26 stat. spec. e specificata dal d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, dal momento che non vengono a esprimere né un principio generale dell'ordinamento ne una norma fondamentale di riforma economico-sociale, suscettibili di limitare la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale.
Le disposizioni impugnate non vengono, pertanto, a introdurre mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di Bolzano, così come previsto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni poste dallo stesso art. 3 comma 2, con riferimento all'istruzione elementare — affidata alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell'art. 9 n. 2 stat. — può valere il richiamo all'art. 1 comma 2, del già citato d.P.R, n. 89 del 1983, dove si riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari (artt. 1 e 12).
La disciplina in tema di scuota elementare posta nella 1. n. 341 può, pertanto, operare anche nei confronti della Provincia di Bolzano, sia con riferimento a detta riserva statale, sia in quanto espressiva di princìpi fondamentali suscettibili di vincolare la legislazione concorrente: ma in relazione a tali profili, non si rilevano nella disciplina in esame contenuti invasivi della competenza assegnata alla Provincia ricorrente.
Nessuna lesione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione è dato, infine, constatare con riferimento al bilinguismo nelle scuole elementari, dal momento che su questo aspetto (toccato nell'art. 3 comma 4 1. n. 341, ma solo in relazione alla Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano alcuna innovazione alla disciplina attualmente in vigore per la Provincia di Bolzano.;
4. La Provincia di Bolzano contesta inoltre (terzo motivo) la legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 1. n. 341, nella parte in cui prevede la possibilità per le università di attivare « corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici » (lett. a) e « corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale » (lett. e).
Secondo la ricorrente, anche queste disposizioni risulterebbero in contrasto con la competenza provinciale in materia di addestramento e formazione professionale (art. 8 nn. 1 e 29 stat. spec. e d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689), competenza che dovrebbe comportare l'attribuzione alla sola Provincia del potere di attivare e organizzare i corsi in questione, con esclusione di ogni ingerenza o concorrenza da parte di università od altre istituzioni.
La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.
Per quanto concerne i corsi di cui alla lett. a) dell'art. 6 comma 2, è agevole rilevare che gli stessi, risultando orientati alla preparazione degli esami di Stato ed ai concorsi pubblici, integrano attività di formazione culturale, scientifica e professionale proprie dell'insegnamento universitario, operando, di conseguenza, su di un piano che — come sopra si accennava — si presenta ben distinto da quello proprio delle funzioni formative e addestrative al lavoro affidate alla competenza esclusiva provinciale.
Diversa si prospetta, invece, la questione per quanto concerne i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui alla lett. c) della disposizione impugnata. Tali corsi — nonostante il loro inquadramento nell'ambito dell'insegnamento universitario sottratto alla competenza provinciale, in quanto attivati dalle università, nell'esercizio della loro autonomia, e riservati a coloro che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario (art. 16 d.P.R, n. 162 del 1982) — possono, in taluni casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione permanente (art. 1 comma 2, lett. e, d.P.R, n. 162 del 1982), investire la sfera delle attribuzioni affidate alla Provincia di Bolzano ed agli altri soggetti di autonomia in materia di addestramento e formazione professionale. E questo spiega l'eventualitࠗ prevista dal già richiamato art. 16 d.P.R, n. 162 — che tali corsi possano essere attivati « anche a seguito di convenzioni .... con la Regione e gli altri enti territoriali » (art. 16). Ciò non toglie, peraltro, che, per quanto concerne le competenze specifiche della Provincia di Bolzano, la materia si trovi già regolata in sede di norme di attuazione dello statuto speciale relative alle materie dell'addestramento e della formazione professionale (d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689) e dell'ordinamento scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89): norme che, in quanto espressione di una particolare competenza separata e riservata (v. sentt. n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983), risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria quali quelle, espresse nella 1. n. 341. Sul piano formale, la previsione contenuta nell'art.6 comma 2, lett. c), di questa legge non è, pertanto, tale da apportare modifiche o innovazioni al regime particolare previsto — anche con riferimento alla protezione dei diversi gruppi linguistici — dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione per le scuole di perfezionamento e aggiornamento professionale operanti nell'ambito della Provincia di Bolzano; mentre, sul piano sostanziale, non è dato rilevare l'esistenza di un contrasto puntuale tra le due discipline in grado di giustificare la pronuncia di illegittimità richiesta dalla ricorrente (v. sent. n. 85 del 1990).
5. Infondata si prospetta altresì la questione sollevata (con il quarto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 9 1. di cui è causa, per la parte concernente la disciplina degli ordinamenti didattici e organizzativi delle scuole di specializzazione: disciplina che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe spettare alla Provincia sempre nel quadro della competenza primaria in tema di addestramento e formazione professionale e non allo Stato, che è chiamato dalla legge a intervenire mediante decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del Ministro e dietro parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
In proposito, basti solo richiamare quanto sopra veniva osservato in ordine all'art. 4, in tema di diploma di specializzazione: e cioè il fatto che le scuole di specializzazione — nel cui ambito si consegue, successivamente alla laurea, un diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista — fanno parte dell'ordinamento dell'istruzione superiore, caratterizzandosi come corsi ufficiali universitari (art. 11 d.P.R, n. 162 del 1982). Resta, pertanto, escluso — per le argomentazioni già formulate al par. 2 — che la disciplina statale relativa a tali scuole posta dalla 1. n. 341 possa risultare invasiva della sfera assegnata, dall'art. 8 n. 29 stat. spec., alla competenza primaria della Provincia.
6. Anche la questione sollevata (quinto motivo) nei confronti dell'art. 10 comma 4 1. n. 341, in tema di composizione del Consiglio universitario nazionale, non merita accoglimento.
Le caratteristiche del Consiglio universitario nazionale — come organo consultivo dell'amministrazione centrale dello Stato — e le competenze allo stesso riferite — tutte strettamente attinenti al settore dell'istruzione universitaria, quand'anche riferite alle scuole di specializzazione — escludono la possibilità di un'interferenza dell'azione di tale organo nella sfera delle attribuzioni provinciali.
Nessuna lesione alla sfera dell'autonomia provinciale può, pertanto, discendere dalla particolare composizione dell'organo prevista dalla legge impugnata e dal mancato inserimento al suo interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche.
7. Va inoltre affermata l'infondatezza delle censure sollevate (con il sesto motivo del ricorso) nei confronti dell'art. 16 1. n. 341, dove si prevede, nel quadro delle norme finali: a) un richiamo a fonti di finanziamento dei vari corsi universitari diverse da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti pubblici « con particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale » (comma 2); b) un particolare procedimento di conferma, con atto ricognitivo delle università, delle disposizioni degli statuti universitari che prevedono « scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali » (comma 4).
L'infondatezza della questione relativa all'art. 16 comma 2, deriva dal fatto che tale disposizione — a differenza di quanto si afferma nel ricorso — non determina alcun vincolo di finanziamento a carico della Provincia autonoma di Bolzano, limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni attualmente in vigore tra università ed enti pubblici solo ai fini del calcolo della misura complessiva del finanziamento del piano di sviluppo delle università destinato all'istituzione ed all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari.
Parimenti risulta infondata la questione relativa all'art. 16 comma 4, ove si consideri che il potere ricognitivo e confermativo da tale norma conferito alle università attiene a scuole destinate a rilasciare diplomi di laurea o titoli finali di livello universitario e, pertanto, riconducibili all'ambito della disciplina dell'istruzione superiore riservata alla competenza del legislatore statale.
8. Va, infine, disattesa la questione di carattere formale sollevata nei confronti della legge nel suo complesso, con riferimento all'art. 52 comma ult. stat. spec. e dell'art. 19 comma 2 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, per avere il Consiglio dei Ministri approvato il relativo disegno di legge senza la partecipazione del presidente della Giunta provinciale di Bolzano (settimo motivo).
Come è stato ripetutamente sottolineato, la legge in questione concerne la disciplina generale degli ordinamenti didattici universitari, materia non compresa nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Nella specie, veniva, di conseguenza, a mancare un interesse particolare e differenziato della Provincia alla disciplina in questione, tale da giustificare, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, l'applicazione dell'art. 52 comma ult., stat. spec. (v., da ultimo, sentt. nn. 224 e 343 del 1990). Né tale interesse si sarebbe potuto far derivare —come ritiene la ricorrente — dall'art. 19 comma ult., dello statuto, dove si prevede il parere obbligatorio della Regione e della Provincia interessata ai fini dell'eventuale istituzione di nuove università nel Trentino-Alto Adige, dal momento che tale profilo non è stato in alcun modo affrontato dalla legge in esame.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti, degli artt. 3 commi 2 e 4 e 6 comma 2, lett. a) e c), 1. 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), per violazione degli artt. 8 nn. 1, 26 e 29; 9 n. 2; 19 comma 2 stat. spec. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689 e al d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, anche in relazione agli artt. 33 e 35 Cost.;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, 4, 9, 10 comma 4 e 16 commi 2 e 4 l. 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), per violazione degli artt. 8 nn. 1, 26 e 29; 9 n. 2; 16 comma 1; 19 commi 1 e ult.; 52 comma ult.; 100 e 107 stat. spec. e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475, al d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, ed all'art. 19 comma 2 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, anche in relazione agli artt. 6, 33 e 35 Cost.
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