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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Tariffa elettriche - Contributo termico

Sentenza (28 gennaio) 11 febbraio 1988, n. 157; Pres. Saja - Red. Casavola
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 1976 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione alla comunicazione n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e a non versare alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito, con provvedimento n. 34 del 6 luglio 1974 del Comitato Interministeriale Prezzi, per varie categorie di utenze.
Con successivo ricorso notificato in data 8 febbraio 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto con la medesima Provincia in relazione al decreto 28 dicembre 1976 n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in materia di sovrapprezzo termico (di cui al citato provvedimento CIP n. 34 del 1974 ed alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre 1976) stabilendo:
a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere — senza diritto a rimborso da parte della Provincia — alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a partire dall'11 luglio 1974 per la causale « sovrapprezzo termico », e da versare per il resto in un deposito fruttifero vincolato a favore del Fondo per l'elettrificazione montana;
b) l'obbligo a carico delle stesse imprese tornitrici di applicare, con decorrenza 1° gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la tariffa provinciale, pari a quella CIP vigente nel restante territorio nazionale comprensiva della voce « sovrapprezzo termico », ridotta però degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla misura massima del 20 per cento della tariffa CIP complessivamente considerata e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito intestato al Fondo per l'elettrificazione montana.
In entrambi i ricorsi si sostiene che i due provvedimenti, disponendo in tema di sovrapprezzo termico, valicano i limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella diversa materia delle tariffe d'utenza ai termini dell'art. 13 dello St. reg. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), nonché del disposto dell'art. 7 della 1. prov. 30 agosto 1972 n. 18, modificato dall'art. 3 della successiva l. 21 gennaio 1975 n. 10. Ma soprattutto viene richiamata la sent. n. 217 del 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del proprio territorio, tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per altre categorie di utenti determinati con legge provinciale. Tale sentenza ha annullato il provvedimento CIP n. 34 del 1974 limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni « entrano in vigore per tutto il territorio nazionale » non faceva salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.
Tariffa e sovrapprezzo sarebbero distintamente disciplinati a causa della loro ontologica differenza: la prima si riferisce alla regolamentazione del corrispettivo dovuto dall'utente al fornitore, il secondo ha invece natura di contribuzione, imposta dallo Stato agli utenti onde poter erogare attraverso la Cassa conguaglio alle imprese produttrici di energia (anche estranee al rapporto di fornitura) il rimborso dei maggiori oneri relativi al combustibile impiegato.
Ad avviso dell'Avvocatura, l'esenzione dal pagamento del sovrapprezzo termico ovvero la riduzione di questo, non si collega in alcun modo con l'obbligo imposto dallo Statuto ai grandi concessionari di derivazioni idroelettriche di cedere gratuitamente alla Provincia determinate quantità di energia, in quanto il sovrapprezzo è destinato a compensare la diminuzione d'introiti d'imprese che producono energia con impianti termoelettrici e non già idroelettrici. Tale esenzione o riduzione travalica i limiti segnati dall'art. 13 dello Statuto venendo altresì a porsi in contrasto con le norme che regolano la materia relativa alle imposizioni di sovrapprezzi e contribuzioni (d. l. 26 gennaio 1948 n. 98) attributive di specifiche funzioni al Ministro per il tesoro.
Parimenti lesivi di dette competenze sarebbero i punti 2 e 5 del decreto impugnato in quanto, prevedendo l'obbligo per le imprese distributrici di versare al Fondo per l'elettrificazione delle zone montane alcune quote del sovrapprezzo termico, consentirebbero alla Provincia (che ha solo il potere di stabilire tariffe ridotte) di dirottare a proprio favore parte del provento di una contribuzione imposta dallo Stato. Tali disposizioni comporterebbero altresì il superamento dei criteri dettati dalla citata legge provinciale n. 18 del 1972 che prevede riduzioni di tariffe consistenti in minori incassi delle imprese distributrici le quali hanno conseguentemente il diritto di rimborso da parte dell'Amministrazione provinciale. Nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dettano disposizioni sul sovrapprezzo termico, previa sospensione dell'esecuzione, l'Avvocatura sostiene che la Provincia autonoma ha sostanzialmente disapplicato i provvedimenti CIP nn. 31 e 33 del 1976 invece di ricorrere alla Corte. Tale difesa delle proprie attribuzioni in via di autotutela concreterebbe violazione dell'art. 134 Cost. e degli artt. 376, 40 e 41 l. 11 marzo 1953 n. 87.
2. La Provincia autonoma si è costituita in entrambi i giudizi, depositando memoria fuori termine in relazione al primo ricorso e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per essere sopravvenuto il decreto n. 62 del 1976. Con riguardo all'impugnativa di tale provvedimento la Provincia ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 217 del 1976 ed osservando come del tutto indifferente debba ritenersi la scomposizione del prezzo dell'energia nelle due voci di prezzo vero e proprio e di sovrapprezzo dovuto alla Cassa di conguaglio:
La competenza della Provincia sostituirebbe, infatti, nel proprio territorio, quella del CIP: essa potrebbe perciò variare a propria discrezione le voci costituenti la tariffa.
3. Con ord. n. 50 del 1977 la Corte, riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi, disposta la riunione degli stessi ai fini della trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione, concedeva quest'ultima — ritenuta la sussistenza delle gravi ragioni — in relazione alle disposizioni impartite in materia di sovrapprezzo termico attraverso la lettera ed il decreto più sopra citati.
4. Con ricorso del 16 luglio 1986, notificato il successivo 19 luglio, il Presidente della Provincia di Bolzano ha richiesto l'annullamento del provvedimento del CIP n. 32 del 23 maggio 1986 che avrebbe invaso la competenza della Provincia autonoma di stabilire nel proprio territorio le tariffe dell'energia elettrica — con l'unica limitazione che esse non possono comunque superare quelle fissate dal CIP — secondo quanto sancito dagli artt. 3, 13 e 16 St. spec. T.-A.A. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e determinato in modo specifico dall'art. 7 l. prov. aut. Bolzano 30 agosto 1972 n. 18, modificato dall'art. 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1975 n. 10.
Con tale normativa provinciale sarebbero incompatibili — secondo il ricorso — gli aumenti dei prezzi e delle tariffe relativi a forniture di energia per usi domestici (soprattutto perché incorporanti « quote di maggiorazione » del prezzo da destinarsi a favore dell'Enel attraverso la gestione contabile della Cassa di conguaglio) disposti dal denunziato provvedimento. Quest'ultimo inoltre non avrebbe fatto salve le « tariffe di utenza stabilite dalla Provincia », limitandosi, con dizione che si assume generica, a salvaguardare le « competenze in materia di tariffe » della Provincia medesima, sebbene la necessità di adottare la prima locuzione risultasse evidente dal dispositivo della sent. n. 217 del 1976 di questa Corte.
Si conclude in ricorso osservando che la stessa Presidenza del Consiglio, nel sollevare il conflitto relativo al decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 28 dicembre 1976, ebbe a sostenere che la Provincia autonoma non può disapplicare una disposizione CIP che sia dichiarata vigente in tutto il territorio nazionale.
5. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha viceversa sostenuto che la formula (usata anche in altri provvedimenti non impugnati) al di là di differenze lessicali, ha il senso di rispettare la competenza della Provincia ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura ha altresì espresso l'avviso che il Presidente della Giunta provinciale debba emanare un decreto che adegui le tariffe di utenza, in coerenza con il principio affermato nella sent. n. 46 del 1962, secondo cui l'unificazione delle tariffe corrisponde ad esigenze indeclinabili di politica nazionale dell'energia (infatti il provvedimento impugnato sarebbe applicazione dell'art. 17 della legge « finanziaria » 28 febbraio 1986 n. 41 in tema di riduzione delle agevolazioni alle utenze domestiche).
 
Considerato in diritto: 1. I tre ricorsi nn. 3 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti intorno alle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.
2. Con i primi due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei Ministri prospetta la violazione dell'art. 13 commi 1, 2 e 3 st. spec. T.-A.A. (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), nonché dell'art. 7 1. prov. 30 agosto 1972 n. 18 (come modificato con l. prov. 21 gennaio 1975 n. 10), norme tutte concernenti le competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.
All'origine del conflitto sono due atti che l'Avvocatura dello Stato qualifica di sostanziale disapplicazione di alcuni provvedimenti del CIP.
Con lettera datata 21 ottobre 1976, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano comunicava alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di aver invitato le imprese distributrici a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto ad essa versato a titolo di contributo termico (rimborsandolo successivamente agli utenti) e a non incassare né a corrispondere più tale importo che, secondo la Giunta non sarebbe stato dovuto ad alcun titolo per effetto della sent. n. 217 del 1976 di questa Corte. Siffatta interpretazione della citata sentenza costituisce la premessa del decreto 28 dicembre 1976 n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, denunziato con il secondo ricorso. Il provvedimento conferma l'orientamento espresso dalla lettera di cui sopra, prevedendo per i distributori di energia elettrica l'obbligo di ripetere quanto pagato alla Cassa conguaglio come sovrapprezzo termico a partire dall'11 luglio 1974 (data di pubblicazione del provvedimento CIP n. 34 del 1974), nonché l'ulteriore onere di versare tale importo (che nominalmente resta a far parte della tariffa), non già alla Cassa predetta, bensì a favore del Fondo per l'elettrificazione delle zone montane.
Riguardo al primo dei due conflitti, la Provincia autonoma ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il decreto avrebbe in un certo senso « riassorbito » le disposizioni impartite con la lettera oggetto del primo ricorso. Nel merito la Provincia autonoma rivendica viceversa la propria esclusiva competenza statutaria a fissare le singole componenti tariffarie escludendo che, nell'ambito del proprio territorio, il CIP possa imporre la riscossione di sovrapprezzi. Tale ordine di argomentazioni, volto a contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno introdotto il meccanismo di sovvenzione dell'energia termoelettrica tramite la Cassa conguaglio, viene seguito sia nelle difese relative al secondo conflitto, sia, sostanzialmente, nello stesso ricorso n. 34 del 1986, con il quale la Provincia medesima ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento al provvedimento del CIP n. 32 del 23 maggio 1986. Sostiene la Provincia la violazione delle stesse norme statutarie già richiamate, poiché anche attraverso tale provvedimento sarebbero state illegittimamente introdotte « quote di prezzo » da destinarsi alla Cassa conguaglio. A parere della Provincia, poi, il testo del provvedimento, contemplando l'entrata in vigore dello stesso « per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13 » dello Statuto regionale, non garantirebbe a sufficienza le attribuzioni proprie della Provincia autonoma non essendovi specifico riferimento ad esse.
3. Va premesso che il contenuto della comunicazione datata 21 ottobre 1976, pur costituendo un'informativa alla Cassa conguaglio, da atto di una precisa direttiva impartita alle imprese distributrici che non risulta formalmente superata dal successivo decreto, contenendo viceversa l'esplicita enunciazione di un intento (quello di non incassare né versare più il sovrapprezzo), dotata di una ben individuata autonomia. Ciò indusse a suo tempo la Corte alla sospensione dell'esecutività di tale lettera, distinguendola dal successivo provvedimento, ed esclude ora la possibilità di configurare il decreto 28 dicembre 1976 n. 62, come fatto sopravvenuto che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta di dichiarare cessata la materia.
Nel merito deve affermarsi che la Provincia autonoma di Bolzano difetta dei poteri che essa si attribuisce in tema di tariffe di utenza sulla base di una erronea lettura della sent. n. 217 del 1976 che non a caso è indicata come oggetto della sopracitata comunicazione del 21 ottobre 1976.
3.1. L'art. 13 dello Statuto Regione Trentino-Alto Adige impone ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e Bolzano una determinata quantità di energia, destinata a servizi pubblici e categorie di utenti, da determinarsi con legge provinciale e sempre con legge della Provincia dovrà essere stabilito il prezzo di cessione alle imprese distributrici l'energia ricevuta gratuitamente, nonché « i criteri per le tariffe di utenza », le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
Ma la previsione statutaria con la riferita espressione « tariffe di utenza », concerne esclusivamente le tariffe per gli utenti beneficiari dell'energia gratuitamente fornita alla Provincia e che la medesima ha previamente determinato, per categorie, tramite apposita legge.
I limiti di tali attribuzioni erano del resto già stati precisati in altre due occasioni da questa Corte.
Una prima volta, con la sentenza n. 46 del 1962, sia pur con riguardo alla diversa formulazione delle norme all'epoca vigenti, si era escluso comunque che potessero derivarsi poteri impliciti nel delimitare la competenza regionale. « Secondo la costante giurisprudenza della Corte — chiariva infatti tale sentenza — l'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali (...) deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non già la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti».
Si era così affermata la competenza dello Stato all'emanazione del provvedimento del CIP, che aveva disposto l'unificazione delle tariffe dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In particolare si era circoscritta la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia tariffaria dell'energia ad essa fornita a prezzo di costo dai concessionari e destinata ad usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, chiarendo come la discrezionalità della Regione nel fissare il prezzo di tale energia agli utenti trovasse un suo logico limite massimo nelle tariffe delle Regioni limitrofe. Successivamente, con la sent. n. 217 del 1976, questa Corte ha ulteriormente ribadito che la competenza in materia di tariffe « non ha carattere generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane circoscritta a determinate categorie di utenti ». Con riferimento specifico alle norme statutarie, regionali e provinciali richiamate nei presenti conflitti, la Corte chiarì che con il provvedimento del CIP oggetto di quel giudizio non poteva lo Stato disporre senz'altro delle tariffe per tutto il territorio nazionale senza contestualmente prevedere che le tariffe per i servizi pubblici e per le particolari categorie di utenti di cui sopra venissero disciplinate dalla Provincia. La quale ben può scegliere, nell'ipotesi di aumento di tariffe, se adeguarle, ovvero se modificare la normativa provinciale (cfr. art. 6 comma ult. l. prov. aut. n. 18 del 1972) secondo cui l'energia acquisita gratuitamente è ceduta al prezzo stabilito dalle tariffe CIP, ridotto fino al 20 per cento.
Ciò e non altro significa «fare salva la competenza provinciale in materia di tariffe di utenza»: questa è la portata ed il senso inequivoco della citata sent. n. 217 del 1976, sì che non è legittimo farne derivare la conseguenza che lo Stato non possa variare l'entità delle tariffe globalmente ovvero introducendo ulteriori elementi, come la Provincia autonoma ha inteso prospettare negli atti che originarono i primi due conflitti e nel ricorso introduttivo del più recente.
4. — I provvedimenti del CIP — esplicitamente ebbe ad affermare la Corte — oltre ad applicarsi nei confronti di quegli utenti non rientranti nei servizi e nelle categorie determinati con legge della Provincia, comunque operano nel territorio della medesima « come parametro di riferimento ». Anzitutto essi limitano la discrezionalità nella fissazione del prezzo, fungendo rispetto a questo da limite massimo (ex art. 13 comma 2 dello statuto), in secondo luogo, in conseguenza della loro emanazione, viene a variare la base di calcolo della diminuzione percentuale stabilita dalla legge provinciale. Ed è proprio su tale ultima variazione, ripetesi, che si esercita, disciplinandola, la competenza legislativa riservata alla Provincia, rispetto alla quale, dunque, la tariffa CIP rappresenta un dato cui essa deve riferirsi senza poter pretendere di mutare la destinazione di determinati elementi (a prescindere dalla loro qualificazione, come componenti o meno delle tariffe), a fortiori allorché essi sono stabiliti nell'interesse nazionale. Tanto il sovrapprezzo termico che le quote di maggiorazione, infatti, si inseriscono nel generale disegno della politica energetica, mentre l'esigenza propria della Provincia autonoma di finanziare l'elettrificazione delle zone montane resta appagata, come affermato dalla sent. n. 217 del 1976, dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n. 18 del 1972.
Le attribuzioni peculiari della Provincia non sono in conclusione vulnerate dalla previsione di sovrapprezzi e quote di prezzo che abbiano l'effetto di aumentare le tariffe elettriche, atteso che queste ultime assolvono pur sempre la loro funzione di parametro rispetto al quale dette competenze continuano ad esercitarsi, mediandone le variazioni. Alla luce di ciò, le potestà provinciali trovano adeguata garanzia alla loro esplicazione nella previsione testuale del dato normativo che fa espressamente salve le competenze a stabilire le tariffe di utenza per i servizi pubblici e le categorie ex art. 13 dello statuto.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che spetta allo Stato la determinazione delle tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire nell'ambito del suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, in applicazione della legge provinciale;
e per l'effetto, annulla la lettera datata 21 ottobre 1976 del Presidente della Giunta provinciale ed il decreto n. 62 dal medesimo emesso in data 28 dicembre 1976;
2) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suddetto Presidente il 16 luglio 1986.
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