(1) Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali, svolge saltuariamente attività remunerate da terzi all’ente di appartenenza, può essere assegnata un’indennità di istituto, tenendo conto dell’ammontare dei compensi percepiti dall’ente di appartenenza e delle risorse dallo stesso impiegate per la relativa attività.