(1) Alla luce delle disposizioni del presente regolamento le attività extraservizio possono essere autorizzate anche in caso di assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente motivata da parte del personale.
(2) In caso di assenza retribuita possono essere eseguite solo le attività extraservizio di modica entità di cui all’articolo 4; in caso di assenza non retribuita trova applicazione il limite di reddito di cui all’articolo 5, comma 2.
(3) Il superamento dei limiti di reddito di cui al comma 2 può essere autorizzato nei seguenti casi:
(4) In caso di assenza per malattia o di congedo obbligatorio per maternità non è consentito lo svolgimento di alcuna attività extraservizio.