(1) Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio, a condizione che il relativo compenso non superi l’importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare:
(2) In questi casi è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.