(1) Fermo restando il rispetto delle norme generali sull’incompatibilità e sul cumulo di impieghi, sono incompatibili con l’appartenenza al Corpo forestale provinciale le seguenti cariche e attività:
(2) Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l’ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio e il posto di custodia ittico-venatoria.
(3) Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresì applicazione le disposizioni speciali sull’incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi previste per il predetto personale.