(1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le attività extraservizio che possono essere svolte dal personale dipendente degli enti di cui al comma 2, in osservanza delle disposizioni sull’incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi. Il regolamento contiene inoltre disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentiti.
(2) Il presente regolamento si applica al personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano anche al personale docente ed educativo, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale.
(3) Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale.