(1) I permessi cumulabili sono permessi retribuiti che sono richiesti di regola per almeno un anno e comunque per un periodo di lunga durata e che comportano una riduzione dell’orario settimanale di servizio. Essi possono essere fruiti anche per un periodo ininterrotto di tre anni fino al 31 marzo 2018 e fino al 31 agosto 2018 per il personale delle scuole provinciali e le scuole dell’infanzia.
(2) Le dirigenti/i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere esonerati dal servizio fruendo di permessi cumulabili, esclusi permessi annuali a tempo pieno, nella seguente misura:
(3) Per i permessi effettivamente fruiti di cui al comma 2 sono detratte annualmente, per ogni unità, 1.976 ore dal rispettivo contingente attribuito ai sensi dell’articolo 3.
(4) Le richieste per permessi cumulabili sono inoltrate entro quindici giorni lavorativi prima del loro inizio.
(5) Le unità di permessi cumulabili stabilite al comma 2: