(1) I congedi straordinari retribuiti ed i permessi cumulativi per motivi sindacali in atto rimangono in vigore fino al 31 marzo 2015, e fino al 31 agosto 2015 nel comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle scuole professionali e le scuole dell’infanzia.
(2) L’assegnazione dei distacchi sindacali ai sensi del presente CCI avviene per la durata di tre anni a decorrere dal 1° aprile 2015 ossia dal 1° settembre 2015 nel comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle scuole provinciali e delle scuole dell’infanzia e con riferimento al numero degli iscritti delle organizzazioni sindacali rappresentativi al 30 novembre dell’ultimo anno del triennio.
(3) Il nuovo calcolo e la ripartizione dei permessi sindacali orari avviene in prima applicazione del presente CCI a decorrere dal 1° aprile 2015.
(4) A decorrere dalla sottoscrizione del presente CCI non trovano più applicazione le seguenti disposizioni contrattuali: