(1) I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, sono collocati, su richiesta delle organizzazioni sindacali, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
(2) L’aspettativa non retribuita per motivi sindacali è utile, con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della progressione economica. Rimane salva la vigente disciplina previdenziale sull’aspettativa di cui al comma 1.