(1) L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni da lunedì a venerdì.
(2) Qualora venga richiesto di lavorare nella giornata del sabato, tali ore sono considerate lavoro straordinario ai sensi dell'art. 50 Ccnl.
(3) Qualora gli operai non effettuino le 39 ore settimanali per causa di forza maggiore, è consentito recuperare le ore di lavoro mancanti nell’ambito del mese, purché tale recupero non comporti un orario giornaliero superiore alle 10 ore. Le predette ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore ordinarie di lavoro.
(4) Nell’ipotesi in cui l’operaio chieda di recuperare le ore perdute effettuandole nella giornata di sabato, tali ore saranno considerate lavoro ordinario a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Tale ipotesi ricorre comunque quando la maggioranza della squadra, ivi compreso il capo squadra, sia d’accordo.
(5) In via eccezionale viene data la possibilità di ripartire l’orario settimanale su 4 giorni, sempre che sia d’accordo la maggior parte degli operai e lo consenta l’organizzazione del cantiere.
(6) Su richiesta scritta dell'operaio nei vivai forestali è possibile ridurre l'orario settimanale. Nella richiesta viene fissata la presumibile durata dell'orario ridotto.