(1) In caso di infortunio compete all’operaio, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INAIL, un’indennità giornaliera così articolata:
dal 1° al 3° giorno di infortunio: 100 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;
dal 4° al 90° giorno di infortunio: 40 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;
91° al 180° giorno di infortunio, rispettivamente fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 25 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.
(2) E’ fatto salvo il rimborso degli emolumenti erogati, qualora l’infortunio non venga riconosciuto dall’INAIL.
(3) In caso di malattia, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INPS compete al operaio un’indennità giornaliera così articolata:
dal 4° al 20° giorno di malattia: 30 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;
dal 21° al 180° giorno di malattia, rispettivamente fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 14 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.
(4) Il pagamento avviene nel mese successivo.