(1) Gli operai vengono classificati nei livelli di seguito elencati secondo la loro attività svolta presumibilmente in modo continuativo e prevalente. La classificazione viene di norma conservata, ogni variazione deve essere motivata.
(2) Capo operaio
Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 5° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo provinciale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.
(3) Capo squadra
Agli operai, ai quali venga conferito l’incarico di capo squadra (composta da caposquadra più almeno due operai) è riconosciuta per tale specifico incarico un’indennità nella misura del 15 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale. L'incarico viene conferito oppure revocato all'inizio del mese.