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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 5071 del 29.12.2006
Approvazione delle "Direttive sulle verifiche periodiche di strutture di edifici"


Direttive sulle verifiche periodiche di strutture di edifici

 
 

Articolo 1

Finalità

1.Le seguenti disposizioni prevedono l'attuazione di verifiche periodiche decennali di strutture di edifici.
 

Articolo 2

Campo di applicazione

1.Sono soggetti alle verifiche gli elementi strutturali di edifici pubblici, che si caratterizzano in generale per il loro particolare impegno statico in relazione alla destinazione d'uso o alla tipologia strutturale o ai carichi prevedibili.
 
2.In relazione alla destinazione d'uso si individuano le seguenti categorie:

a)     Impianti sportivi soggetti alle verifiche di cui al DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

b)     Edifici soggetti ad autorizzazione di polizia amministrativa per attività di pubblico spettacolo.

 
3.In relazione alla tipologia strutturale si individuano le seguenti categorie:

a)     Edifici di ogni genere con altezza in gronda superiore a 24 m fuori terra

b)     Edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate di ogni genere con luce superiore a      12 m

c)     Edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate carrabili di ogni genere con luce      superiore a 9 m

d)     Edifici con strutture portanti orizzontali o inclinate a sbalzo di ogni genere con luce      superiore a 3 m

e)     Edifici con strutture portanti verticali con altezza libera superiore a 6 m

 
4.In relazione ai sovraccarichi prevedibili si individuano le seguenti categorie:

a)     Sovraccarichi verticali ripartiti superiori a 6,00 kN/m2

 

Articolo 3

Prescrizioni per la valutazione

dell'idoneità statica

1.La valutazione dell'idoneità statica delle strutture individuate dalle presenti disposizioni deve essere eseguita ogni 10 anni  a far data dal certificato di collaudo statico ed in ogni caso qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che abbiano compromesso la capacità portante della struttura (per esempio sisma, urto, incendio) o una variazione di destinazione d'uso che comporta un incremento dei sovraccarichi utili.
 
2.Sono compresi i seguenti adempimenti con particolare riguardo agli elementi strutturali più significativi:

a)     Ispezione dell'opera

b)     Analisi della storia dell'opera (eventi particolari, variazioni ecc.)

c)     Controllo della documentazione relativa alla qualità dei materiali e dei prodotti

d)     Esame delle caratteristiche geologiche del terreno

e)     Controllo della documentazione relativa alle prove di carico

f)     Esame del progetto dell'opera ed in particolare dei calcoli statici

g)     Esaminare e recepire il piano di manutenzione dell'opera ove previsto dalla normativa vigente con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali

h)     Proporre eventuali studi, accertamenti, monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire nell'ambito dell'esercizio dell'opera

 
3.Con riferimento alla disponibilità di documentazione di progetto e di collaudo (a titolo esemplificativo disegni di progetto, calcoli statici, attestazioni relative alla qualità dei materiali, prove di carico, collaudo statico, di cui in generale alla Legge n. 1086 del 05.11.1971), si distinguono i seguenti casi:

a)     Nel caso in cui fosse disponibile la documentazione di cui sopra e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di riduzione della capacità portante o di variazione delle condizioni d'uso, la valutazione dell'idoneità statica potrà avvenire attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della documentazione agli atti, riprendendo il collaudo originario.

b)     Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione di cui sopra, si dovrà procedere ad un'adeguata verifica statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini sui materiali, ed eventuali prove di carico, ove ritenute necessarie.

 
4.Nel caso di cui al punto 3.b o nel caso in cui per assenza o incompletezza della documentazione originale si renda necessaria la ricostruzione della documentazione tecnica (ad esempio calcoli statici, certificati relativi ai materiali), questa verrà ricostruita in occasione della prima valutazione di idoneità statica. Devono essere eseguiti opportuni calcoli statici con metodi a discrezione del tecnico incaricato (eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione) per gli elementi strutturali più significativi.
 
5.La certificazione di idoneità statica decennale, corredata della eventuale documentazione reperita o prodotta allo scopo (ad esempio rilievo geometrico, calcoli di verifica, prove di carico), deve essere depositata presso l'Ufficio accettazione denunce opere in cemento armato/strutture metalliche della Provincia di Bolzano.
 
6.Il mancato rispetto della normativa vigente al momento in cui viene eseguita la valutazione di idoneità statica con riferimento ad esempio ai sovraccarichi di esercizio, al sovraccarico da neve, alle norme sismiche o altro, tale circostanza deve essere segnalata al proprietario dell'edificio. In tal caso potrà comunque essere rilasciata una valutazione di “idoneità statica condizionata” la quale dovrà contenere esplicito riferimento alla difformità riscontrata e indicare il grado di sicurezza che la struttura possiede alla luce delle condizioni di carico vigenti al momento in cui viene eseguita la valutazione di idoneità statica.
 
7.La valutazione di idoneità statica deve essere eseguita da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'Ordine professionale da almeno dieci anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. Inoltre, nel caso di edifici pubblici di interesse provinciale, il tecnico incaricato dovrà essere iscritto  all'Albo provinciale dei collaudatori di cui alla legge provinciale del 24.11.1973 n. 81.
 
8.Tutti gli edifici rientranti nel campo di applicazione delle presenti norme dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica entro il 2007, rispettivamente dieci anni a decorrere dal collaudo statico.
 

Articolo 4

Norme particolari

1.Le procedure di cui alla Legge n. 1086 del 05.11.1971 (deposito del progetto, collaudo ecc.) vengono estese a tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali. Si ricordano ad esempio gli elementi strutturali in legno, in vetro, in metallo in genere ed in materiali polimerici.
 
2.Tutti gli elementi strutturali devono poter essere agevolmente controllati senza dover ricorrere a demolizioni anche di piccola entità. In particolare quindi per quanto riguarda rivestimenti in genere, controsoffitti e similari devono essere dotati di elementi di ispezione.
 
3.Piani di manutenzione: Ove previsti dalla normativa vigente dovranno essere corredati da adeguate schede di monitoraggio relative allo stato d'uso, allo stato di degrado, a sollecitazioni straordinarie che abbiano compromesso la capacità portante della struttura (per esempio sisma, urto, incendio) o a variazioni di destinazione d'uso che comporta un incremento dei sovraccarichi utili.
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