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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Criteri per il rimborso forfetario delle spese di viaggio agli/alle studenti/esse universitarie

…omissis…

 

1) di concedere agli/lle studenti/esse un rimborso forfetario delle spese di viaggio fra residenza e località sede dell'università, se sono iscritti/e in un'istituzione universitaria o in una scuola superiore in Italia, fuori provincia di Bolzano, o in paesi dell'area culturale di lingua tedesca e se, per motivi di studio, alloggiano stabilmente presso la località sede dell'università o nelle sue immediate vicinanze;

2) di revocare la propria deliberazione 4 marzo 2002, n. 666, e di sostituirla con la presente;

3) di approvare gli allegati criteri, facenti parte integrante della presente deliberazione, e di pubblicarli nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

Allegato

 

Criteri

per il rimborso forfetario delle spese di viaggio agli/lle studenti/esse universitari/e

 

Articolo 1

Beneficiari/e

(1) Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio di cui ai presenti criteri gli/le studenti/esse che, nel relativo anno accademico:

1)sono iscritti/e in un'istituzione universitaria o in una scuola superiore, denominata in seguito “università”, in Italia, fuori provincia di Bolzano, o in paesi dell'area culturale tedesca;

2)risultano dalla graduatoria dei/lle vincitori/ vincitrici o degli/lle idonei/e per la concessione di una borsa di studio di cui all'articolo 6 o 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche;

3)per motivi di studio, alloggiano stabilmente, per almeno 150 giorni, presso la località sede dell'università o nelle sue immediate vicinanze;

4)effettuano almeno cinque viaggi di andata e di ritorno tra residenza e località sede dell'università, utilizzando un mezzo di trasporto pubblico o privato.

 

(2) Considerando l'onerosità che l'amministrazione provinciale deve sostenere per il trattamento delle domande, le spese di viaggio possono essere rimborsate solo agli/lle studenti/esse che, in applicazione dei presenti criteri, hanno diritto ad un importo complessivo non inferiore ad euro 200,00.

 

Articolo 2

Domanda e termine di presentazione

(1) La domanda per il rimborso delle spese di viaggio di cui ai presenti criteri deve essere presentata, con quella per la concessione di una borsa di studio per il relativo anno accademico, presso l'amministrazione provinciale, Ufficio Assistenza Scolastica ed Universitaria, via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano.

 

(2) Per la domanda per il rimborso delle spese di viaggio vigono, perciò, i termini e le modalità di presentazione stabiliti per la domanda per la concessione di una borsa di studio per il relativo anno accademico.

 

(3) Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, lo/la studente/ssa deve dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, che, nel relativo anno accademico:

1)per motivi di studio, alloggia stabilmente, per almeno 150 giorni, presso la località sede dell'università o nelle sue immediate vicinanze;

2)effettua almeno cinque viaggi di andata e di ritorno tra residenza e località sede dell'università, utilizzando un mezzo di trasporto pubblico o privato.

 

Articolo 3

Sanzioni

(1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande per il rimborso delle spese di viaggio agevolate di cui ai presenti criteri, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

 

(2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, costituita dal/la Direttore/Direttrice della Ripartizione Diritto allo Studio, dal/la Coordinatore/Coordinatrice del Settore Diritto allo Studio Universitario nell'Ufficio Assistenza Scolastica ed Universitaria e da un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a. La commissione determina le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti da inoltrare dagli/lle studenti/esse interessati/e.

 

(3) Se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dal rimborso conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, egli/ella viene escluso/a dal rimborso delle spese di viaggio di cui ai presenti criteri e non può fruire di vantaggi economici per un periodo massimo di tre anni. Tale periodo decorre dalla data, nella quale è stata commessa l'ultima azione o omissione costituente presupposto per la concessione del rimborso.

 

Articolo 4

Ammontare

(1) Il rimborso delle spese di viaggio di cui ai presenti criteri viene concesso per il percorso tra residenza e località sede dell'università e corrisponde, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe, andata e ritorno. Se nel luogo di residenza o nella località sede dell'università manca una stazione ferroviaria, per il calcolo dell'importo da rimborsare viene considerata la stazione ferroviaria più vicina.

 

(2) Il rimborso viene concesso forfetariamente per quattro viaggi di andata e di ritorno nell'arco di un anno accademico. Per il calcolo dell'importo da rimborsare, si applicano le tariffe ferroviarie in vigore al 1° gennaio del relativo anno accademico, così come comunicate dall'amministrazione ferroviaria.

 

Articolo 5

Liquidazione

(1) I rimborsi delle spese di viaggio di cui ai presenti criteri vengono liquidati in un'unica soluzione.

 

(2) I rimborsi vengono versati sul conto corrente bancario indicato nella domanda per la concessione di una borsa di studio per il relativo anno accademico, se lo/la studente/ssa non comunica espressamente una modifica delle coordinate bancarie (ABI, CAB, IBAN e BIC).

 

Articolo 6

Disposizioni transitorie

(1) In deroga all'articolo 2, comma 2, il termine per la presentazione delle domande per il rimborso delle spese di viaggio per l'anno accademico 2004/2005 è fissato, in prima applicazione dei presenti criteri, per venerdì, 15 luglio 2005.

 

(2) La domanda deve essere compilata accuratamente e firmata dallo/a studente/ssa maggiorenne. Alle domande o alle dichiarazioni trasmesse tramite telefax, deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata della carta di identità dello/a studente/ssa.

 

(3) Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, lo/la studente/ssa deve dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, quanto segue:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e luogo di studio;

2) che ha presentato domanda, presso l'amministrazione provinciale, Ufficio Assistenza Scolastica ed Universitaria, per la concessione di una borsa di studio per l'anno accademico 2004/2005;

3) che, nell'anno accademico 2004/2005, per motivi di studio, alloggia stabilmente, per almeno 150 giorni, presso la località sede dell'università o nelle sue immediate vicinanze;

4) che, nell'anno accademico 2004/2005, effettua almeno cinque viaggi di andata e di ritorno tra residenza e località sede dell'università, utilizzando un mezzo di trasporto pubblico o privato.

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