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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 3564 del 13.10.2003
Schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone - Standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di personae e relative sanzioni - Approvazione

…omissis…

 

di approvare gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di persone di cui all‘allegato A della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 

di approvare lo schema contratto di servizio per il servizio di trasporto pubblico di cui all’allegato B della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 

di determinare:

-     in Euro 500 la sanzione per ogni sinistro in più rispetto agli standard di cui ai punti 1a e 1b;

-     in Euro 500 la sanzione per ogni 0,1% in più rispetto agli standard di cui ai punti 2a, 2b e 6a;

-     in Euro 500 la sanzione per ogni 0,1% in meno rispetto agli standard di cui ai punti 2c, 3, 4a, 4b, 6b e 6c;

-     in Euro 250 la sanzione per ogni 0,1% in meno rispetto agli standard di cui al punto 8a;

-     in Euro 250 la sanzione per ogni violazione degli standard di cui ai punti 5a, 5b, 5c, 5d, 5e e 7;

di autorizzare l’assessore provinciale ai Trasporti alla stipula dei singoli contratti di servizio con i concessionari del servizio di trasporto pubblico che avranno decorrenza dall’1.01.2004;

 

ALLEGATO A

 

Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato ai Trasporti


Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Assessorat für Transportwesen

STANDARD QUALITATIVI

 

FATTORI DI QUALITÀ

INDICATORI DI QUALITÀ

UNITÀ DI MISURA

STANDARD

1.Sicurezza personale

a)Sicurezza da incidenti in servizio che comportano danni a persone o veicoli di terzi (danni a veicoli > di 500 Euro)

n. sinistri passivi ogni 10.000 km

1

b)Sicurezza da incidenti in servizio che comportano danni a persone o veicoli di terzi (danni a veicoli > di 500 Euro) conseguenti a guasti meccanici imputabili a inadeguata manutenzione

Perizie di terzi

nessuna

2.Regolarità e puntualitá

a)Regolaritá

(sono escluse le corse non effettuate per cause non imputabili al concessionario)

n. corse non effettuate / n. corse programmate da orario

5%

b)Puntualità

(sono escluse le corse effettuate in ritardo per cause non imputabili al concessionario)

n. corse in ritardo > di 5 min. dal capolinea. / tot. corse effettuate

5%

c)Grado di soddisfazione del fattore puntualità del servizio (fonte ASTAT)

percentuale

85%

3.Pulizia mezzi

Grado di soddisfazione del fattore pulizia mezzi (fonte ASTAT)

percentuale

90%

4.Comfort

a)Grado di soddisfazione del fattore  affollamento bus nella fascia di punta (fonte ASTAT)

percentuale

75%

b)Grado di soddisfazione del fattore manutenzione bus

Es. funzionamento apertura finestrini, climatizzazione, stato selleria e altre anomalie che comportano disagi all’utenza (fonte ASTAT)

percentuale

80%

5.     Informazioni ai clienti

a)     Libretto orario e cartina linee

n. copie diffuse annualmente

Dato da inserire in funzione del concessionario

b)     Sito internet

Presenza

c)     Serv. informazioni telefonico

Presenza

Si

d)     Gestione fermate

(escluso interventi programmati e per cambio orario)

Tempo di aggiornamento delle informazioni

Entro 12 ore successive

e)

Tempo di intervento manutentivo

Entro 24 ore successive

6.     Aspetti relazionali

a)     Cortesia e condotta di guida degli autisti

n. reclami su comportamento / n. passeggeri trasportati

3%

b)     Riconoscibilità

Personale a contatto con il pubblico in divisa e/o dotato di tess. / tot. personale

98%

c)     Grado di soddisfazione del fattore percezione presentabilità, riconoscibilitá e cortesia (fonte  ASTAT)

percentuale

90%

7.     Servizio commerciale

Front office

Tempo attesa risposta ai reclami

n. giorni

30

8.     Rispetto ambientale

a)     n. bus alimentati a gasolio bianco/metano

(esclusi bus Euro 3)

n. bus alimentati a gasolio bianco/metano / n. tot. bus

Dato da inserire in funzione del concessionario

b)     Consumo gasolio a basso tenore di zolfo

consumo gasolio a basso tenore di zolfo / tot. consumo

100%

9.     Servizi per disabili

Pedane per disabili e ancoraggio carrozzelle

n. bus urbani attrezzati / n. bus urbani

33%


ALLEGATO B
 

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai Trasporti

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Assessorat für Transportwesen


 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

tra

 

la Provincia di Bolzano, Assessorato ai Trasporti, nel seguito menzionata come “Provincia”, nella persona del dott. Michele Di Puppo,  nato a Bolzano il 23.11.1945 e domiciliato per la carica in Bolzano, via Crispi n. 10, nella sua qualitá di Assessore ai Trasporti

 

e

 

il Concessionario……………………............................……, nel seguito menzionato come “Concessionario”, in persona del rappresentante legale pro tempore, nato a …………………  il …….…… e domiciliato per la carica in ………………......................................................…

 

Premesso che

a)     La Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza piena ed esclusiva in materia di trasporti di interesse provinciale ai sensi dell’art. 8, punto 18 dello Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670;

b)     Ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, i servizi di trasporto di persone  di interesse provinciale sono soggetti a concessione;

c)Ai sensi dell’art.6, comma 6, della medesima l.p. “la disciplina della presente legge costituisce il contratto di servizio”; e che “gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni saranno definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione”;

d)La Provincia quale rappresentante dei cittadini-utenti ha come funzione-obiettivo l’attività di indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo, ed approva la programmazione dei servizi e delle relative proposte di modifica che garantiscano in particolare:

I.     gli interventi sul sistema della mobilità atti ad assicurare servizi efficienti, in termini di quantità e qualità adeguate alla domanda, la regolarità e la continuità della prestazione, nell’ambito di una politica volta a massimizzare l’utilizzazione del trasporto collettivo;

II.     la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell’organizzazione e della produttività dei servizi  ai sensi dell’art. 12, l.p. n. 16/85;

III.     la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale  ai sensi dell’art. 12, l.p. n. 16/85;

IV.     l’accrescimento della sicurezza stradale;

V.     la valorizzazione delle aziende affidatarie del servizio di trasporto, finalizzata ad una gestione flessibile che sappia rispondere in maniera tempestiva ai mutamenti del mercato, anche attraverso la promozione di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali  ai sensi dell’art. 10, l.p. 16/1985.

e)La concessione, secondo l’obiettivo e le finalità stabilite nella richiamata normativa provinciale, riguarda l’insieme dei servizi da svolgersi secondo le modalità previste nell’orario provinciale, stabilito con decreto dell’Assessore provinciale competente, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite con legge o con deliberazione della Giunta provinciale;

f)Con provvedimento n.…………del ………………… è stata rilasciata la concessione a favore della societá …………………., per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico sulla linea ……………………..;

g)Le parti riconoscono che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal  presente Contratto di Servizio ai sensi dell  art. 6, comma 6, della L.P. n. 16/1985, in cui sono definiti i reciproci impegni ed obblighi tra la Provincia ed il Concessionario, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3564 del 13.10.2003 con la quale sono stati definiti gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi, nonché le relative sanzioni;

Tutto ciò premesso, si stipula il seguente

Contratto di servizio

 

Art. 1

Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Esso è rinnovabile per un periodo di tempo pari o inferiore a quello iniziale, a seguito dell’eventuale proroga o rinnovo della concessione. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, alla scadenza del Contratto il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio secondo le modalità previste nel presente contratto, fino alla stipulazione del nuovo contratto di servizio.

2. In caso di revoca, decadenza, ovvero rinuncia , ai sensi dell’art. 7 della l.p. 16/85 e ss.mm.ii., i tempi e le modalità di cessazione dei servizi saranno stabilite con apposito provvedimento dell’assessore provinciale.

Art. 2

Oggetto del Contratto di Servizio

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità “Contratto”.

2. Il presente contratto disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della l.p. 16/85 i rapporti tra il Concessionario e l’Amministrazione provinciale in merito all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alla rete di autolinee individuata nella concessione e riportata nell’Allegato A al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Nel medesimo allegato sono altresì analiticamente individuati percorsi ed i collegamenti, gli orari, il numero di corse, i giorni di servizio, le vetture ed il personale utilizzato nello svolgimento dei servizi.

3. L’elenco dei servizi e le modalità del loro svolgimento possono essere modificati ed aggiornati secondo le modalità previste dall’art.6, comma 3, lett. c) della l.p. 16/85.

4. I provvedimenti di autorizzazione delle fermate adottati ai sensi dell’art. 4-bis della l.p. 16/85 costituiscono modificazioni dell’Allegato A al presente contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le prescrizioni contenute nelle disposizioni della l.p. 16/85 e ss.mm.ii., le disposizioni adottate con decreto dell’assessore provinciale competente in conformità alla l.p.16/85 ed in genere alle disposizioni normative provinciali, nazionali e comunitarie direttamente applicabili, le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.

6. Le parti espressamente convengono che le clausole del presente contratto si intendono automaticamente integrate e/o modificate a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni legislative o regolamentari incidenti sul contenuto del medesimo, adottate dallo Stato ovvero dalla Provincia autonoma di Bolzano, ovvero a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni comunitarie direttamente applicabili.

 

Art. 3

Corrispettivo e contributi

1. La Provincia è tenuta a corrispondere al Concessionario  per i servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, un corrispettivo calcolato ai sensi dell’art. 14 della l.p. 16/85, nonché, su domanda del concessionario, di un corrispettivo integrativo,  finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico, calcolato secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 17 della l.p. 16/85.

2. Gli importi  di cui al precedente comma, oltre l’IVA come per legge, possono essere erogati in rate mensili, nel corso dell’esercizio, nella misura del 90% dell’ammontare che risulta dalla ultima deliberazione adottata ai sensi dell’art. 17, comma 6 della l.p.16/85.

3. Al Concessionario sono altresì attribuiti i contributi sulle spese di investimento sostenute per promuovere il potenziamento ed il rinnovo dei beni strumentali necessari all’esercizio dei servizi di trasporto e a migliorare l’efficienza della gestione aziendale, nonché l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 15 della l.p. 16/85.

 

Art. 4

Comitato

1. Al fine di garantire la corretta gestione delle reciproche obbligazioni assunte attraverso il presente contratto, le parti si impegnano a costituire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del medesimo contratto, un Comitato paritetico, composto da due membri nominati dalla Provincia e due membri nominati dal Concessionario (N.B.: nel caso di concessionario che aderisce al Consorzio inserire “dal consorzio di cui all’art.11 della l.p.16/85 cui il Concessionario aderisce”). Il Comitato è presieduto e convocato da  uno dei membri nominati dalla Provincia: può essere altresì convocato su richiesta motivata del concessionario.

2. Il Comitato, oltre a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, ha il compito di :

- esprimere pareri su eventuali variazioni contrattuali, comprese le proposte di modifica ed adeguamento dei servizi eventualmente pervenute dalle parti, nonché su studi e programmi relativi a spese di investimento;

- assistere le parti nella messa a punto dei sistemi di controllo, monitoraggio e gestione delle informazioni;

- valutare l’applicabilità delle sanzioni e delle penali;

- fornire ogni altra valutazione, su richiesta di entrambe le parti, sul contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta trattate, nominati di comune accordo tra le parti, che concorrono in misura paritetica alla copertura dei relativi oneri.

4. Qualora le determinazioni del Comitato siano oggetto di controversia tra le parti, il concessionario è comunque tenuto a garantire la prestazione dei servizi di cui al presente contratto fino alla pronuncia del collegio arbitrale di cui al successivo art. 17, allo scopo di garantire la continuità del servizio.

 

Art. 5

Variazione dei servizi

1. La Provincia, sentito il Concessionario ai fini della praticabilità operativa,  ha facoltà di apportare, in relazione  ad esigenze di interesse pubblico, specificamente mirate al miglioramento dell’offerta dei servizi, a miglioramenti di efficienza e/o al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi.

2. Il concessionario può apportare, in accordo con la Provincia, parziali variazioni all’organizzazione dei servizi per il soddisfacimento delle esigenze specificate al comma 1.

3. Le suddette variazioni sono comunque effettuate nell’ambito dei livelli tariffari e contributivi fissati nella programmazione annuale provinciale volti ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi e l’equilibrio economico della gestione del Concessionario.

4. Le variazioni di cui all’art. 8 della l.p.16/85 possono essere imposte al Concessionario, che è tenuto ad adeguarsi e ad accettarle integralmente, pena la risoluzione del presente contratto, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, con il quale sono stabilite le modalità di esercizio dei servizi stessi, al fine di assicurare le necessarie comunicazioni. In tale ipotesi la Giunta provinciale è tenuta a concedere sovvenzioni al concessionario dei servizi in relazione ai maggiori oneri impostigli.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, nel caso in cui le variazioni alla erogazione del servizio siano dipese da lavori ed attività poste in essere dalla Provincia, ovvero in base ad autorizzazioni o concessioni dalla medesima rilasciate a favore di soggetti erogatori di servizi pubblici a rete (quali a titolo elencativo e non esaustivo, telecomunicazioni, acqua, energia elettrica, gas…), ovvero da altre attività o eventi di cui la Provincia sia posta a conoscenza per effetto di previe comunicazioni effettuate in conformità alle vigenti disposizioni sulle manifestazioni culturali, sportive, riunioni, assemblee, ed in genere di ordine pubblico, la Provincia informerà tempestivamente il concessionario prima del verificarsi delle attività che comportino dette variazioni, al fine di consentire il necessario adeguamento delle modalità di erogazione dei servizi. Dette modalità di adeguamento dovranno avvenire, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi per la Provincia.

6. Alla scadenza di ogni trimestre il Concessionario è tenuto a predisporre una propria relazione a valutazione e consuntivo di tutti i maggiori oneri sostenuti, nonché degli eventuali danni subiti, per effetto degli eventi richiamati al precedente comma 4 da sottoporre all’approvazione della Provincia, ai fini della valutazione della congruità dei medesimi e della determinazione delle modalità di copertura.

7. Il Concessionario è altresì tenuto ad informare la Provincia immediatamente, e comunque entro 2 ore dal verificarsi dell’evento, di fatti e circostanze eccezionali impeditivi dello svolgimento regolare dei servizi, nonché a dettagliare successivamente in una analitica relazione alla Provincia lo svolgimento di detti fatti o circostanze entro tre giorni dal verificarsi dell’evento. Il Concessionario è inoltre tenuto a riportare, nella relazione trimestrale di cui al precedente comma, gli incidenti eventualmente occorsi a propri mezzi nell’espletamento del servizio, ed i reclami pervenuti da enti pubblici e privati ed utenti, anche per il tramite di associazioni rappresentative.

 

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a:

a) effettuare ed organizzare i servizi di trasporto nel rispetto dell’orario provinciale e successive variazioni dei servizi di trasporto pubblico della provincia effettuate in conformità alle previsioni della l.p. 16/85, avvalendosi, quando necessario, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 13, di  altre imprese;

b) applicare le tariffe di viaggio regolarmente approvate o autorizzate;

c) definire i rapporti con gli altri concessionari interessati a servizi su percorsi comuni;

d) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite all’atto della loro concessione;

e) rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i risultati economici della gestione dei servizi di competenza provinciale;

f) adottare sistemi unificati di emissione e di controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all’esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali uniformi su indicazione della provincia, in modo da garantire l’uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;

g) fornire in modo sistematico e secondo le modalità stabilite dagli uffici provinciali competenti tutte le informazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. g, della l.p. n. 16/1985;

h) effettuare il trasporto gratuito degli organi incaricati della vigilanza muniti di tessere di libera circolazione rilasciata dall’Assessore provinciale, fermo restando l’obbligo di obliterazione;

i) munire il personale a contatto con il pubblico di apposito contrassegno distintivo di identificazione secondo le caratteristiche determinate da decreto dell’Assessore provinciale competente;

j) applicare le norme provinciali e/o statali vigenti nella provincia di Bolzano, nonché le disposizioni comunitarie direttamente applicabili, in materia di sicurezza di servizi di trasporto;

k) fermi restando gli standard qualitativi definiti con deliberazione della Giunta provinciale di cui alle premesse sub c), adottare entro il …….…. la Carta della Mobilità, da aggiornare con cadenza annuale dandone comunicazione alla Provincia, secondo lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998.

2. Le parti danno espressamente atto che il Concessionario ha provveduto alla stipulazione delle polizze assicurative di cui all’art. 5, comma 1, lett. m) della l.p.16/85, che vengono allegate in copia al presente contratto di servizio. Il Concessionario è obbligato ad apportare le necessarie modificazioni e variazioni fissate con decreto dell’Assessore provinciale nei termini previsti dal decreto stesso.

3. Il Concessionario è comunque tenuto alla erogazione della quantità di servizio minimo prevista ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e provinciali in materia di esercizio del diritto di sciopero.
 

Art. 7

Tariffe

1. I servizi verranno svolti rispettando le tariffe (ordinarie; preferenziali e speciali) previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. …….. del ……….

2. Il concessionario dovrà svolgere i servizi rispettando altresì le condizioni particolari e le agevolazioni per determinate categorie di utenti e per le tessere di libera circolazione previste all’art. 6 sopraindicato, comma 1, lett. f) e g).

3. Il concessionario dovrà attenersi all’applicazione di particolari tariffe e di diverse modalità di utilizzo dei servizi, autorizzate con decreto dell’assessore provinciale competente, nei casi di nuovi servizi di trasporto o di intensificazione di quelli esistenti ovvero nei casi di trasporto per esigenze temporanee o di interesse turistico o per l’accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio.

 

Art. 8

Orari e fermate

1. I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previsti dai programmi di esercizio in vigore, approvati dagli organi competenti e su richiesta dei comuni, ai sensi degli artt. 4 e 4-bis della l.p. 16/85.

2. Il Concessionario è tenuto ad esporre nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate gli orari dei servizi di trasporto nella forma e secondo le modalità disposte dall’ufficio provinciale competente.

3. La manutenzione  e gestione degli spazi riservati, sulle paline di fermata, alla esposizione degli orari è affidata al concessionario, secondo modalità e criteri uniformi determinati dall’Assessore ai trasporti della Provincia.

 

Art. 9

Decadenza, revoca e rinuncia alla  concessione

1. La decadenza dalla concessione è pronunciata con decreto dell’Assessore provinciale competente quando il titolare perde i requisiti di idoneità relativi al rilascio della concessione, più precisamente non è più in grado di garantire:

a) l’idoneità tecnica e finanziaria dell’impresa all’esercizio dei servizi;

b) l’efficiente utilizzo delle risorse aziendali necessarie alla produzione dei servizi stessi.

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente , il concessionario incorre nella decadenza della concessione e del contratto:

- quando venga  a perdere i requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

- quando sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste nei casi di non ottemperanza alle disposizioni previste dal presente contratto di servizio (art. 19, l.p. n. 16/85);

- quando non dia corso ai provvedimenti adottati dall’Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente;

- quando non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 6 del presente contratto di servizio.

3. Il Concessionario che intende rinunciare alla concessione deve rivolgere richiesta motivata all’Assessore provinciale che si pronuncia con decreto. I tempi  e le modalità per la cessazione dei servizi saranno stabiliti nel provvedimento di revoca.

4. La Provincia ha facoltà di revocare la concessione nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse.

5. La Provincia riconosce la corresponsione di un indennizzo nei casi:

a) di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia che non ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo;

b) di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l’economico utilizzo delle risorse aziendali.

L’ammontare dell’indennizzo non può risultare superiore  al prodotto  tra il costo standard fissato per l’esercizio ai sensi dell’art. 17 della l.p. n. 16/1985 e le vetture chilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia.

6. Il mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma 5, o la decadenza della concessione non comportano diritto ad alcun indennizzo.

 

Art. 10

Vigilanza e verifiche

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio spettano al personale dipendente delle strutture provinciali organizzative competenti in materia di trasporti, appositamente autorizzato dall’assessore provinciale.

2. Il personale addetto alla vigilanza e al controllo può effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere alle imprese i dati di esercizio necessari, relativi allo svolgimento del servizio.

3. Il concessionario si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, e su supporto informatico.

 

Art. 11

Informazioni aziendali

1. Il Concessionario, al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni aziendali, di garantire l’uniformità e la comparabilità dei dati aziendali e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto ha affidato lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di rilevazione dei dati, in conformità alla disposizione di cui all’art. 12, comma 2 della l.p. 16/85, al Sistema Informativo Interaziendale appositamente costituito presso la SAD.

2. Il Concessionario è altresì tenuto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della l.p. 16/85, agli indirizzi ed alle indicazioni operative della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore provinciale competente, qualora sia individuata una diversa struttura organizzativa o impresa alla quale sia affidata l’organizzazione, la gestione e la conduzione operativa del Sistema Informativo Interaziendale.

3. (n.B.: solo per la SAD: il Concessionario è obbligato a fornire all’ufficio provinciale competente la strumentazione ed i servizi necessari al controllo e all’utilizzo delle informazioni aziendali e quelli relativi alla connesse attività dell’ufficio, secondo le  modalità definite dalla Giunta Provinciale).

 

Art. 12

Informazioni ed assistenza alla clientela

1. Il Concessionario si impegna a garantire, anche ai sensi del comma 3 del precedente art.8, la capillare ed efficace informazione all’utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio.

2. Al verificarsi delle variazioni degli orari o dei percorsi dei servizi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione alla clientela entro 10 giorni precedenti l’entrata in vigore del nuovo orario, del nuovo percorso o del nuovo servizio, purchè le informazioni relative alle predette variazioni siano disponibili in tempo utile.

3. Il concessionario è altresì tenuto a comunicare periodicamente alla Provincia ed alle amministrazioni locali interessate lo stato di conservazione della segnaletica delle fermate, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti e della pianificazione di cui all’art. 4 bis della l.p.16/85.

 

Art. 13

Risorse umane e tecniche

1. Il concessionario dovrà, entro la data di avvio dei servizi, avere la disponibilità di personale aziendale qualificato per lo svolgimento dei servizi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari nonché in conformità con le previsioni dei contratti collettivi applicabili, ed in numero adeguato, atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

2. Il Concessionario si impegna altresì a rispettare le disposizioni legislative ed i contratti  collettivi di settore vigenti, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell’esercizio di trasporto pubblico locale di lavoro.

3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento, fatta eccezione per il personale di vigilanza e di controllo e di biglietteria-informazione, il quale ultimo deve comunque essere munito di tesserino di riconoscimento.

4. Il Concessionario, per le finalità contenute nel presente contratto, all’atto di avvio dei servizi, dovrà avere la disponibilità di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità e la sicurezza  e la qualità del servizio. E  obbligo del Concessionario mantenere tutti i mezzi  in perfetto stato di efficienza  nel periodo di vigenza del Contratto. E  altresì obbligo del Concessionario presentare annualmente un piano destinato al parziale rinnovo e/o potenziamento del parco mezzi, con particolare riferimento a quelli più vetusti, prevedendo l’alienazione dei veicoli che abbiano raggiunto l’età di 12 anni. Detto piano, anche tenuto conto delle disponibilità afferenti alla concessione dei contributi di cui all’art. 15 della l.p.16/85, sarà approvato, anche con modificazioni ed eventuali deroghe a seguito di giustificati motivi legati all’esercizio, dalla Provincia, e ne sarà data esecuzione nel corso dell’anno successivo a quello dell’approvazione.

 

Art. 14

Risoluzione del contratto

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell’affidamento del servizio di cui all’art. 9, la Provincia ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto e con effetto immediato nel caso di gravi inadempienze alle clausole del contratto stesso di cui agli artt. 6, 7, 8, 10 comma 3, 11 comma 4, le quali si protraggano oltre il termine essenziale notificato dall’amministrazione al Concessionario per porre fine all’inadempimento.

2. E  fatta  salva la applicazione di penalità/sanzioni, la risarcibilità del danno ulteriore e l’esecuzione in danno del Concessionario inadempiente.

 

Art. 15

Penali

1. Per ognuna delle violazioni di seguito indicate e non giustificate potrà essere applicata la sospensione provvisoria del pagamento dell’importo mensile dovuto nelle seguenti misure:

-   mancato rispetto delle tariffe, degli orari delle fermate: fino ad un importo di euro 5.000;

- inosservanza degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Provincia: fino ad un importo di euro 5.000;

- variazione non autorizzata ai programmi di esercizio del servizio  da cui derivi una diminuzione della offerta fino ad un importo di euro 5.000;

- inosservanza degli obblighi di comunicazione e di informazione alla utenza: fino ad un importo pari ad euro 5.000;

- infrazioni, anche lievi, a prescrizioni o a norme di sicurezza: fino ad un importo di euro 5.000.

2. Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta al concessionario di ricorrere all’organo giudiziario competente, in caso di rigetto da parte della Provincia delle giustificazioni addotte dal concessionario stesso.

 

Art. 16

Controversie

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti circa l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto, le parti si incontreranno, previa notifica della controversia a cura di una di esse, con l’assistenza del Comitato di cui al precedente art. 4, per esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- uno dalla Provincia;

- uno dal Concessionario;

- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Bolzano.

In caso di mancata nomina dell’arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina é effettuata, su richiesta della parte piú diligente, dal Presidente del Tribunale di Bolzano. Il Collegio giudica secondo le norme di diritto.

2. Il contratto dovrá continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente punto 1; nessuna prestazione dell’una all’altra parte dovrá essere sospesa in pendenza del procedimento.

 

Art. 17

Clausola finale

1. Tutti gli oneri derivanti dal presente Contratto, ove non diversamente specificato, sono a carico del concessionario.

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