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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 3307 del 29.09.2003
Criteri per la determinazione dell'indennità per collaudi di macchine ed impianti ai sensi dell'art. 1, parte 2a dell'art. 1, del CCC del 04.07.2002

Allegato

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1.     L'indennità mensile d'istituto di cui all'art. 1, parte 2, all. 1 CCC dd. 4.7.2002 viene accordata al personale che in base ad appositi requisiti professionali svolge per incarico scritto dell'amministrazione provinciale le seguenti funzioni:

a)     Collaudo tecnico e funzionale d'impianti, incluso il prescritto controllo funzionale

a)     Collaudo tecnico e funzionale di macchine complesse

b)     Accertamento d'idoneità alla circolazione, ove prescritto, di ogni tipo di veicolo, compresa la revisione periodica

c)     Collaudo tecnico e funzionale di materiale rotabile e delle infrastrutture ferroviarie

d)     Attività preliminari di studio, di progettazione e di collaudo di opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, della salute e di altri interessi pubblici.

2.     L'indennità viene attribuita qualora le attività di cui al comma 1 comportino maggiori responsabilità o rischi o carichi di lavoro e non siano già adeguatamente retribuite o retribuibili attraverso altri elementi retributivi.

 

Art. 2

Ammontare massimo

1.     L'indennità di cui all'art. 1 viene erogata mensilmente fino ad un importo massimo del 40% dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

 

Art. 3

Durata massima

1.     L'indennità viene accordata a tempo determinato o a tempo indeterminato in sede di riconoscimento di spettanza

2.     L'indennità viene accordata, di norma, a tempo indeterminato al personale che svolge continuamente le attività di cui all'art. 1, lett. a), b), e c)

3.     L'indennità viene accordata, di norma, a tempo determinato al personale che svolge i compiti e le attività di cui all'art. 1, lett. d) ed e)

 

Art. 4

Determinazione dell'indennità

1.     Ai fini dell'individuazione della misura percentuale per determinare l'indennità di collaudo valgoni i seguenti criteri:

a)     Quantità della relativa attività:

oltre il 60% del lavoro annuale

dal 17 al 20%

oltre il 40% del lavoro annuale

dal 13 al 16%

oltre il 20% del lavoro annuale

dal 9 al 12%

fino al 20% del lavoro annuale

fino al 8%

b)     Responsabilità connessa alla relativa attività

Fino al 5%

c)     Complessità della relativa attività:

Fino al 5%

Per attività particolarmente complesse che richiedano una prolungata e specifica esperienza professionale non inferiore ad 8 anni alla percentuale determinata ai sensi dei criteri ordinari possono essere aggiunti fino a 10 punti, tenuto conto anche della quantità dell'attività svolta.

2.     I dirigenti preposti al relativo personale sono tenuti ad informare tempestivamente la Ripartizione Personale qualora intervengano modifiche nell'attività svolta che influiscano sulla misura dell'indennità sulla base dei criteri per la determinazione dell'indennità La Ripartizione Personale provvede annualmente alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dell'indennità.

 
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