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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1828 del 03.06.2003
Attuazione in provincia di Bolzano delle leggi di incentivazione 28 novembre 1965, n. 1329 (Sabatini) e 28 maggio 1997, n. 140; (modificata con delibera n. 886 del 19.03.2007)

...omissis...

1. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo integrativo della convenzione tra Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e Finanze) e Mediocredito Centrale S.p.A. (ora MCC S.p.A) relativo all'attività istruttoria ed alle erogazioni delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, nella quale la Provincia autonoma di Bolzano subentra;

2.  di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo integrativo della convenzione tra Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, (ora Minsitero Attività Produttive) e Mediocredito di Roma S.p.A. (ora MCC S.p.A.) relativo all'attività isttruttoria ed alle erogazioni delle agevolazioni previste dall'art. 13, D.L. 28 maggio 1997, convertito dalla Legge 140/97, nella quale la Provinicia autonoma di Bolzano subentra;

3.di autorizzare l'Assessore all'industria a firmare i relativi atti aggiuntivi;

4. di approvare gli allegati criteri - Allegato A all'Allegato 1 - per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5. di approvare gli allegati criteri per l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

6. in sede di prima applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329 e per i primi 40 giorni di operatività dello strumento agevolativo, decorrenti dall'apertura dello sportello, sarà consentito presentare domande di agevolazione relative ad effetti emessi dal 1° gennaio 2001;

7. in sede di prima applicazione dei criteri per l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono ammessi ad agevolazione anche gli investimenti effettuati negli esercizi 2001 e 2002;

8. di nomiare, quale membro designato dalla Provincia autonoma di Bolzano della struttura di collegamento, prevista all'articolo 8 dell'atto aggiuntivo, di cui al precedente punto 2, il dott. Franz Schöpf;

9. di impegnare l'importo di Euro 42.608,70 IVA inclusa sul capitolo 16200.30 per l'anno finanziario 2003;

10. di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

 
Allegato 1
 

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329

(Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili)

 

ART. 1

Finalità

1.     Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

 

ART. 2

Criteri e modalità

1.     Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nell'allegata scheda tecnica, che forma parte integrante del presente Regolamento.

 

ART. 3

Concessione delle agevolazioni

1.     All'applicazione dei benefici di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 provvede un soggetto convenzionato (Gestore) con la Provincia autonoma di Bolzano che opererà in conformità ai principi stabiliti dai presenti criteri applicativi.

2.     Gli atti deliberativi inerenti le agevolazioni di cui alla legge 1329/65 sono affidati alla Giunta provinciale, che:

a) delibera sulle singole operazioni di agevolazione, nonché in ordine alle revoche, rinunzie, transazioni e quant'altro sia necessario all'attuazione o risoluzione del rapporto, anche con banche ed intermediari finanziari, entro i limiti ed i principi fissati con i presenti criteri;

b) approva annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze e del contenzioso in essere; la suddetta situazione contabile è predisposta dal Gestore;

c) approvare i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi spettanti al Gestore;

d) fissare orientamenti e modalità operative per l'applicazione dei presenti criteri, anche riguardo ai rapporti fra Gestore, banche convenzionate e imprese beneficiarie.

 
 

Art. 1

Requisito soggettivo:

1.     Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e s.m.i..

2.     Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

industria carboniera (10.11, 10.22, 10.33);

siderurgia (13.104, 13.205, 27.106, 27.22.17, 27.22.28);

costruzioni navali (35.11.19, 35.11.310);

pesca (05.01);

piscicoltura e acquacoltura (05.02).

 

1 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile.”

2 Estrazione ed agglomerazione di lignite.”

3 Estrazione ed agglomerazione di torba.”

4 Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

5 Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese).

6  Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)” (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite,  lamiere  laminate  a  freddo inferiori a 3 mm,  lamiere  magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).”

7 Produzione di tubi senza saldatura” (tutta la categoria).

8 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

9 Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

10 Cantieri di riparazioni navali”

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

 

3.     La presente normativa non si applica:

a)     alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b)     agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

 

4.     Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:

-l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti  ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

-l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

-l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

-non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato, dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

-non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

-non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

-in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione.

 

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

 

Art. 2

Oggetto dell'agevolazione:

1.     Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a euro 1.000,00.

 

2.     Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per alberghi, ristoranti, ecc.

 

3.     Le macchine devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio provinciale.

 

4.     Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri,le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

 

5.     Non è ammissibile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

 

6.     Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

 

Art. 3

Ambito territoriale

1.     Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA (R.E.A.), ubicate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Art. 4

Operazione agevolabile:

1.     Operazione finanziaria assistita da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi. Operazione di locazione finanziaria, anche non assistita da effetti, effettuata ai sensi della legge n. 1329/65 di durata superiore a 12 mesi. La data di sottoscrizione del verbale di consegna dovrà risultare non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.

 

Art. 5

Importo dell'operazione agevolabile:

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A., alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
 
Possono essere agevolate operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di finanziamento in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
 

Art. 6

Tassi da applicare alle operazioni agevolabili:

Il tasso agevolato applicato all'operazione è pari al 50% del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC S.P.A.
Il tasso di attualizzazione di riferimento è il tasso equivalente al tasso di riferimento, calcolato con la tecnica dello sconto composto.
 

Art. 7

Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.
 
L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.
 

Art. 8

Richiesta di ammissione all'agevolazione:

1. Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte da Banche o da Intermediari Finanziari11, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione prevista. Le richieste di ammissione possono essere sottoscritte anche in via telematica secondo le modalità stabilite dalla relativa circolare di MCC SpA. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte dai predetti soggetti, sono restituite al mittente su richiesta ed a sue spese.

 

11 sono considerati Intermediari Finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (di seguito TUB) nonché nell' elenco di cui all'art 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli artt 113 e 155.

 
 

2. MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti il numero di posizione assegnato e il responsabile del procedimento amministrativo. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, ivi compresa quella riguardante la normativa antimafia, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

 

3. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

 

4. Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni della Giunta Provinciale. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

 

5. MCC S.p.A. comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera della Giunta.

 

6. Nei casi nei quali le domande di intervento sono presentate prima dell'emissione degli effetti e sulla base di preventivi rilasciati dalle imprese fornitrici dei macchinari, le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

 

7. Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da una impresa operante nei settori di cui all'allegato I al Trattato CE,la richiesta di ammissione all'agevolazione deve essere necessariamente presentata a MCC S.p.A.,anche direttamente dall'impresa beneficiaria, compilando l'apposito modulo, prima dell'avvio dell'investimento.Pertanto, la stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla comunicazione del gestore di accettazione della richiesta di intervento. In questo caso, l'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua erogazione può avvenire esclusivamente su richiesta della banca o intermediario che concede il relativo finanziamento, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo “Erogazione del contributo”.

 

8.Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche o degli Intermediari Finanziari, o direttamente abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni semprechè permangano le condizioni previste dalla vigente normativa agevolativa.

 

9.La Giunta delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

 

Art. 9

Modalità d'intervento ed erogazione del contributo:

Il contributo - calcolato su un finanziamento di importo pari al costo di acquisizione della macchina, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi - è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione del montante al tasso di riferimento e al tasso agevolato, come successivamente individuati.
 
Gli interessi sulla dilazione di pagamento, in via generale, si calcolano al tasso di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti ovvero al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nel caso di leasing.
 
Per le operazioni con effetti ancora da emettere ovvero con verbali di consegna ancora da sottoscrivere alla data di arrivo della domanda a MCC, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di riferimento vigente alla predetta data di arrivo della richiesta a MCC.
 
Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano ai tassi agevolati individuati secondo le modalità di cui al precedente paragrafo.
Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.
 
La data di avvio dell'investimento è la data di stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, che deve contenere l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC S.p.A. Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.
 
Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.
 
Nei casi nei quali le domande di intervento sono presentate prima dell'emissione degli effetti e sulla base di preventivi rilasciati dalle imprese fornitrici dei macchinari, le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.
 
Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.
 
Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti.
 
Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.
 
Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

 

Art. 10

Variazioni:

1. Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari finanziari a MCC S.p.A..

 

Art. 11

Cessazione e revoca dell'agevolazione

1.     Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

a)     insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b)     risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;

c)     risoluzione o estinzione anticipata del contratto relativo all'operazione finanziaria ad opera del beneficiario;

d)     cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

e)     affitto dell'azienda o del ramo d'azienda interessata dall'investimento;

f)     fallimento, o altra procedura concorsuale dell'impresa beneficiaria, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita da parte della medesima.

 

2.     La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

 

3.     Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

 

4.     I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

 

5.     Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

a)     mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;

b)     venir meno dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c)     contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d)     alienazione, cessione, distrazione e perdita di possesso dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione, anche per donazione, d'azienda o di ramo d'azienda a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei requisiti di ammissibilità.

e)     inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

f)     mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.

 

6.     Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale. Si applica altresì alle suddette fattispecie la normativa provinciale vigente in tema di sanzioni.

 

Art. 12

Procedimento di revoca e cessazione

1.     Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, MCC S.p.A. comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca o di cessazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2.     Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

3.     Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

4.     Il procedimento di cessazione, ove ricorra uno dei casi indicati al paragrafo precedente, opera di diritto e non necessita di apposita delibera della Giunta.

5.     In relazione al procedimento di revoca, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Giunta, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora la Giunta ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

6.     Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

 

Art. 13

Ispezioni e controlli:

1.     Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione della Provincia autonoma di Bolzano, ulteriori controlli documentali allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle schede presentate, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

 

Art. 14

Soggetto gestore

La misura è gestita da MCC SpA sulla base della convenzione già in vigore con la Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Riferimenti normativi:

·      Legge 28.11.1965, n. 1329.

·      Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3.

·      Legge 16.2.1987, n. 44.

·     Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.

·     Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

·      Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

·      Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 15.

·     Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63 del 28 febbraio 2004, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23 dicembre 2006 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006.

·     Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006.

·     Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006.

 
Allegato A ...omissis...
 

Criteri attuativi per l'attuazione delle agevolazioni a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali previste dall'articolo 13 del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140

 

ART. 1

Soggetti beneficiari, classificazione dimensionale delle imprese, individuazione aree di intervento
 
1.1 Le agevolazioni sono destinate alle imprese che svolgono attività industriali ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile e che risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo “industria” all'atto della sottoscrizione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 5, comma 1, dei presenti criteri.
1.2 Le unità locali presso le quali sono state condotte le attività di ricerca e sviluppo devono altresì essere ubicate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i parametri da utilizzare sono quelli riportati nell'allegato 1, tenendo presente che debbono essere valutati in base ai criteri in esso indicati.
1.4 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, nonché le imprese poste in liquidazione volontaria
 

ART. 2

Iniziative e Costi Ammissibili

 
2.1 In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo le iniziative ammesse alle agevolazioni, purché non commissionate da terzi, sono quelle relative:
a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
 
Si tratta, quindi, in genere, sia di attività volte all'acquisizione di conoscenze che comportano l'adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse, sia di attività più direttamente volte a trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell'attività produttiva.
 
Vanno escluse tutte quelle attività che non rientrano nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed in particolare quelle che, in rapporto alle attività produttive  dell'impresa, non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici ma, piuttosto, afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale. A titolo esemplificativo, si indicano talune delle attività considerate non ammissibili:
nel settore tessile, le attività relative alla “realizzazione di nuove collezioni” (es. ricerca negli stili, nei modelli, nei tessuti, nel design ecc.);
nel settore orafo e ceramico, le attività di presentazione dei modelli e ricerche stilistiche;
sul piano orizzontale, le ricerche di mercato, le analisi di marketing, di immagine del prodotto, di target potenziali, di pubblicità ecc.;
nei settori nei quali l'attività dell'impresa è rappresentata da sviluppo di prodotti immateriali (quali, ad esempio, il software, l'ingegneria e simili) non potranno essere ammesse alle agevolazioni attività per le quali possa sussistere sovrapposizione, anche solo parziale, ovvero indistinguibilità con le attività a carattere produttivo.
 
2.2 Per le grandi imprese, ai sensi della disciplina comunitaria per la ricerca e sviluppo, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative di cui ai punti a) e b) del punto 2.1 solo qualora sia riscontrabile il carattere di addizionalità delle stesse rispetto all'ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici devono essere forniti elementi adeguati a tale finalità.
2.3 I costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attività di cui al punto 2.1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ed imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate. Tali costi riguardano:
a) costi del personale impiegato;
b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;
d) oneri per spese generali definiti nella misura forfettaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a).
In ogni caso, i costi imputati non possono riguardare beni, prestazioni e servizi direttamente impiegati per le attività produttive.
Per “esercizio precedente” si intende quello la cui data di chiusura si verifichi nell'anno solare precedente la dichiarazione-domanda stessa.
2.4 I costi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.3 sono ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. A titolo di guida per l'individuazione dei costi, si veda quanto riportato all'allegato 3. I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1997, ovvero le cui prime imputazioni a bilancio non siano antecedenti all'esercizio 1997, ed effettivamente utilizzati nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici per le attività agevolate. I costi di cui alle lettere b) e, se del caso, c), sono riconoscibili anche se riferiti ad operazioni di locazione finanziaria (leasing).
Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze debbono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti con i fornitori.
I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche ovvero a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato. I requisiti di professionalità non vengono richiesti qualora si tratti di Università, Centri pubblici di ricerca o di Laboratori di ricerca iscritti all'Albo di cui all'art. 4 della legge 46/82. I suddetti requisiti devono essere dettagliati nella perizia del professionista che accompagna la dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.
2.7 Per le sole voci di spesa b) e c) è consentito presentare la dichiarazione-domanda a fronte di spese afferenti quota/e di ammortamento successiva/e alla prima quota imputata in bilancio, purché nell'esercizio di riferimento vi sia coesistenza tra l'attività di ricerca e sviluppo svolta e la corrispondente imputazione dei costi del conto economico, e purché tali spese siano riferite a beni di nuova fabbricazione acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1997.
2.6  I costi indicati alle lettere b) e c) di cui al punto 2.3 s'intendono ammissibili qualora:
a) Per i beni materiali il relativo costo sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di leasing ed i beni siano stati consegnati, installati presso l'impresa richiedente l'agevolazione ed utilizzati coerentemente alle scritturazioni di bilancio per le attività agevolate;
b) i beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza siano state ultimate ed il relativo costo sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente.
Qualora le acquisizioni siano alienate successivamente all'avvenuto utilizzo delle stesse, l'impresa beneficiaria conserva per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione delle agevolazioni, la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.
 
2.7 Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente, così come individuato nel punto 2.3, a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.
2.8 Per le imprese tenute alla redazione del bilancio, la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, richiamata anche al precedente punto 2.3, deve contenere, a pena di improcedibilità, gli elementi che, secondo lo schema metodologico dell'allegato 3 ai presenti criteri applicativi, evidenziano la natura dei costi e la loro imputazione alle attività agevolabili e la descrizione delle finalità stesse. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, gli elementi di cui sopra possono essere esposti nella nota integrativa. Per le imprese di cui al precedente punto 2.7, infine, gli elementi di cui all'allegato 3 debbono risultare da una “relazione sostitutiva”, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza dello stesso, del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.
2.9 Per i soli esercizi concernenti gli anni 2001 e 2002, qualora il relativo bilancio sia stato chiuso approvato e depositato, è consentito integrare la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile in merito agli elementi di cui all'allegato 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza dello stesso, del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione domanda per l'accesso ai benefici.
2.10 I costi sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.
2.11 Le attività ammesse alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 140/97 non possono essere oggetto di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi.
2.12 Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici. Comunque, la data della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna, a pena di decadenza.
 

ART. 3

Misura dell'agevolazione

3.1 La misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente, sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi ammissibili:
 
Dimensione dell'impresa
Piccole imprese          20%
Medie imprese           15%
Grandi imprese          10%
 
3.2 Le agevolazioni concesse ad una singola impresa non possono superare il limite di € 903.800 per ciascun esercizio.
 

ART. 4

Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni

 
4.1 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve essere redatta, successivamente alla approvazione del bilancio, secondo lo schema di cui all'allegato 4, tenendo presenti gli elementi informativi e gli impegni in esso elencati. Deve essere presentata dichiarazione-domanda distintamente per ciascuna delle unità produttive dell'impresa nelle quali hanno trovato svolgimento le attività presentate all'agevolazione. In tale caso, la relazione di bilancio di cui all'articolo 2428 del codice civile, ovvero la relazione sostitutiva per i casi in cui è prevista, deve contenere il dettaglio analitico di cui all'allegato 4 per ciascuna delle unità locali per le quali si intende accedere alle agevolazioni.
4.2 Il Gestore concessionario predisporrà e renderà disponibili, attraverso appositi canali distributivi, i moduli che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico.
4.3 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. Essa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi, attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni impegnando i soggetti relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
4.4 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) una perizia giurata resa da un professionista esterno alla struttura aziendale, competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante, secondo lo schema dell'allegato 6, la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili;
b) la copia del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di relazione ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile e di ogni altro suo allegato (compresa la nota dell'avvenuto deposito), in linea con le previsioni dell'allegato 4, riferentesi all'esercizio per il quale vengono richieste le agevolazioni.
Il verbale di approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento potrà essere richiesto dal Gestore ogni qualvolta ciò risulti necessario per il completamento dell'esame istruttorio.
4.5 La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici deve:
a) essere riferita ad una sola unità locale;
b) essere presentata presso gli sportelli abilitati del Gestore che rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione.
c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di consegna.
4.6 Non possono essere presentate più dichiarazioni-domande per la stessa unità locale e riferite allo stesso esercizio. La Provincia verifica ai fini delle limitazioni per cumulo, l'ammontare delle agevolazioni concesse ad ogni singola impresa, attraverso il Gestore concessionario.
4.7 Il Gestore provvede a:
a) accertare la completezza e la regolarità formale delle dichiarazioni-domande presentate;
b) acquisire, ove prevista, la certificazione antimafia;
c) trasmettere alla Provincia l'elenco dei soggetti ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni e delle risorse disponibili.
4.8 L'atto concessivo è subordinato all'acquisizione da parte del Gestore della certificazione prevista dalle vigenti normative antimafia ( decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).  Pertanto, alla dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici, ove ne ricorrano le condizioni, deve essere altresì allegata la documentazione di cui all'allegato 7. Qualora la certificazione antimafia non fosse ancora disponibile, la Provincia provvede ad effettuare nei termini ordinari la concessione condizionata: ai fini della effettiva fruibilità da parte dell'impresa beneficiaria di tale concessione, è necessario il rilascio di un successivo nulla-osta che verrà tempestivamente inoltrato dalla Provincia stessa alla beneficiaria solo a seguito della favorevole conclusione della procedura.
4.9 Sono motivi di immediata esclusione:
a) l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi di cui all'allegato 4 nonché alle dichiarazioni del possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore concessionario,
c) la mancanza delle firme o il titolo improprio dei firmatari;
d) l'apposizione sulla dichiarazione-domanda di data antecedente di oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna della stessa;
e) la mancanza della perizia giurata o la non aderenza della stessa alle prescrizioni della presente circolare;
f) la perizia giurata resa dallo stesso professionista certificatore del modulo.
4.10 Il Gestore concessionario verifica la regolarità formale e la compatibilità della dichiarazione-domanda con gli elementi di bilancio e della perizia giurata, nonché i limiti di cumulo e delle disponibilità a copertura dell'intervento; conseguentemente la Provincia emette il provvedimento di liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione, fatti salvi i casi in cui debba procedere all'emissione di concessione subordinata rispettivamente alla conclusione delle procedure per la certificazione antimafia, ovvero per il giudizio di compatibilità con le limitazioni di carattere comunitario.
4.11 Qualora nel corso dell'attività istruttoria la dichiarazione-domanda risulti carente di elementi rilevanti, la cui mancanza però non determina l'esclusione di cui al precedente punto 4.9, il Gestore, prima di fornire gli esiti alla Provincia, contatta l'impresa al fine di integrare la domanda di tali elementi, acquisendo a tal fine, anche solo a mezzo fax, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dagli stessi sottoscrittori della domanda.
4.12 La Provincia comunica all'impresa interessata l'emissione del provvedimento di liquidazione, anche se condizionato, nei tempi più rapidi possibili, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; nei casi condizionati per l'acquisizione della certificazione antimafia, lo scioglimento della riserva è comunicato entro 10 giorni dall'acquisizione degli elementi che lo consentono.
4.13  La comunicazione, oltre a recare i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, delle attività e dell'agevolazione liquidata, è corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta. Nei casi di concessione con riserva, il modulo viene trasmesso soltanto unitamente alla comunicazione di scioglimento delle riserve.
4.14 L'agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere nella fruizione secondo il loro ordine cronologico, potendo fruire delle risorse indicate dal provvedimento successivo soltanto all'esaurimento di quelle stabilite dal precedente.
4.15 Contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la Provincia dispone la chiusura del termine di presentazione della dichiarazione tramite apposito decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; le dichiarazioni-domande eventualmente inoltrate successivamente alla data indicata dal predetto decreto sono restituite al richiedente.
4.16 Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti alla copertura del fabbisogno delle agevolazioni, si procede all'assegnazione delle residue risorse disponibili pro-quota fino ad esaurimento nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 
 

ART. 5

Controlli

5.1 Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore-concessionario esegue, per conto della Provincia, il controllo degli elementi esposti nella dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici con quelli desumibili dalla documentazione trasmessa dall'impresa. Tali controlli si concludono entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la formale comunicazione dell'esito all'impresa interessata e, nei confronti dell'Amministrazione, degli elementi sulla base dei quali quest'ultima può disporre approfondimenti  ovvero avviare procedimenti intesi alla revoca delle agevolazioni concesse.
5.2 Nel caso il controllo evidenzi carenze documentali sulla base delle previsioni dei presenti  criteri, il Gestore concessionario chiederà all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 30 giorni per il completamento che decorrono dalla data di ricezione della richiesta.
 

ART. 6

Ispezioni, revoche e sanzioni

6.1 La Provincia, direttamente o per il tramite del Gestore, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tale fine, l'impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda  per l'accesso ai benefici, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Provincia, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
6.2 Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione ed avvengono sistematicamente per le iniziative per le quali il controllo documentale, effettuato successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, abbia messo in luce lacune ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
6.3 Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, la Provincia revoca le agevolazioni medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, nella misura effettivamente fruita, secondo le previsioni di cui all'art. 9 del D. lgs. 123/1998 e, in particolare, applica una sanzione amministrativa che consiste nel doppio dell'agevolazione indebitamente fruita; tale sanzione è elevata al quadruplo dell'agevolazione indebitamente fruita nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.
6.4 Una volta acquisiti dalla Provincia gli estremi del provvedimento di revoca totale ovvero parziale, il Gestore provvederà ai conseguenti adempimenti presso il Concessionario di Riscossione dei Tributi.
 

ART. 7

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge provinciale 17/93.

 
L'avvio del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda il cui termine iniziale è fissato con delibera della Giunta provinciale.
 
7.2 La durata prevista per l'iter amministrativo è determinata dalle seguenti fasi:
a) Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale della dichiarazione-domanda e della disponibilità delle risorse, all'impresa interessata viene comunicata l'emissione del provvedimento di liquidazione.
b) Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono, entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell'esito anche all'impresa interessata e con le modalità di cui al precedente art. 5.

7.3 Il diritto di accesso di cui all'art. 24 della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta al Gestore.

7.4 Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste al Gestore.
 
Allegato 1 – Definizioni e parametri dimensionali delle imprese
 
I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”, che di seguito vengono riassunte.
 
1) è definita “piccola” l'impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti  e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO,
c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, di seguito definito;
 
2) è definita “media” l'impresa che, non classificandosi come “piccola”:
d) ha meno di 250 dipendenti, e
e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO,
f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, di seguito definito;
 
3) È definita “grande” l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.
 
Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:
 
4) È definita “piccola” l'impresa di servizi che:
a) ha meno di 20 dipendenti  e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO,
c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 
5) È definita “media” l'impresa di servizi che, non classificandosi come “piccola”:
d) ha meno di 95 dipendenti, e
e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,
f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 
6) È definita “grande” l'impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.
 
Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.
 
E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

 
Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:
 

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annue (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

 
Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
 
Allegato 2 – Esemplificazione dei costi ammissibili
 
Personale dedicato all'attività di R&S: il relativo costo è quello sostenuto dall'azienda per il personale. Va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, estrapolando dai dati di bilancio il pro-quota di costi dedicati alla attività agevolabile.
 
Strumentazioni ed attrezzature: in questa voce vanno incluse le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell'attività di ricerca e sviluppo, con l'esclusione dei beni passibili di utilizzo nelle fasi industriali. Il costo delle attrezzature e strumentazioni dovrà essere proporzionale alla quota d'uso per le attività relative alla ricerca e sviluppo. Pertanto, il costo sarà determinato partendo dall'ammortamento imputato a bilancio, tenendo conto dell'effettiva quota d'uso delle stesse per le suddette attività. Ciò comporta, ad esempio, che, nonostante per un determinato bene, sotto il profilo fiscale, sia possibile attuare degli ammortamenti accelerati, la quota dei costi imputabili per le agevolazioni dovrà tenere conto dell'utilizzo effettivo per le attività di ricerca e sviluppo non potendosi riconoscere oneri a copertura della rapidità di obsolescenza tecnologica o della marginalità del bene. Con le stesse limitazioni della proporzionalità all'uso effettivo, sono ammessi i canoni di leasing pagati per l'acquisizione di strumentazioni ed attrezzature.
 
Consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze: comprendono, rispettivamente, le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi (svolgimento di ricerche a carattere applicativo, studio di metodologie riguardanti i processi produttivi, ecc.) e l'acquisizione e/o l'applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza.
Nel caso di licenze remunerate in rapporto ai volumi prodotti (royalties), non deve essere ricompresa nella quantificazione dei costi la frazione pertinente lo sfruttamento industriale. In tale voce sono riconducibili anche le “prestazioni di terzi” che effettuano attività di carattere esecutivo loro commissionate.
 

***

Tutti gli altri costi, come quelli per i materiali per la realizzazione di prototipi  o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per le attività di ricerca e sviluppo, le materie prime,  i componenti ed i semilavorati utilizzati, gli oneri di aggiornamento e documentazione etc. sono compresi nel forfait delle spese generali e quindi non vanno individualmente considerati.
 
Allegato 3 – schema relativo agli elementi da evidenziare nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile per l'accesso agli incentivi automatici per l'innovazione
 
Le agevolazioni automatiche per l'innovazione vengono riconosciute alle imprese sulla scorta della dichiarazione dei costi dedotti ai fini fiscali nell'esercizio corrispondente, secondo quanto desumibile dai dati del Bilancio di esercizio approvato.
 
La Relazione sulla gestione, prevista dall'articolo 2428 del codice civile, deve riportare per i fini civilistici le situazione ed i dati relativi ai costi per ricerca e sviluppo: ai fini della applicazione dell'articolo 13 del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con legge 140/97, appare tuttavia necessario fornire alcune indicazioni e criteri minimi per la redazione della parte interessata della predetta relazione, tenendo presente che essa deve consentire la ricostruzione dei costi ammessi ad agevolazione e permettere l'esercizio dei controlli di merito da parte della Regione.
 
E' previsto un regime particolare per le imprese che redigano in forma abbreviata il Bilancio ovvero che siano esonerate dalla redazione dello stesso. Per dette imprese, venendo meno talune delle prescrizioni civilistiche e/o fiscali, rimangono in essere quelle della normativa particolare in esame per la quale occorrerà, nel primo caso che le informazioni di cui al presente allegato siano desumibili dalla nota integrativa al Bilancio e, nel secondo caso, che il legale rappresentante ed il professionista firmatario della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici redigano una apposita relazione nella quale, per la parte dei costi di ricerca e sviluppo, vengano esposti gli elementi secondo le indicazioni del presente allegato. In tale caso, la relazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 
Ulteriore particolarità è ammessa per tutte le imprese per i soli esercizi 2001 e 2002, nel caso sia necessario surrogare, con una “relazione integrativa” della relazione sulla gestione, i contenuti essenziali necessari, in presenza di bilanci già redatti. Anche in questo caso la “relazione integrativa” deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e firmata dal legale rappresentante e dallo stesso professionista che firma la dichiarzione-domanda per l'accesso ai benefici di legge.
 
Infine, appare di grande utilità poter disporre, per la natura automatica dell'intervento, di relazioni di gestione con una struttura espositiva su base uniformata.
 
Si rammenta che, ove ne ricorrano le condizioni, le informazioni di cui allo schema seguente debbono essere dettagliate rispettivamente per ciascuna delle unità locali dell'impresa e, nell'ambito di queste, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo presentate all'agevolazione, intendendosi a tale fine accorpabili le informazioni relative ad attività in settori tecnologici omogenei o per famiglie tematiche di ricerca, enucleando gli eventuali costi che si riferiscono ad attività per le quali già siano state richieste od ottenute altre agevolazioni.
 
Schema di dettaglio da riportare nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.)
 

A. Natura e descrizione delle attività di ricerca e sviluppo

 

B. Natura, descrizione dei costi dedotti ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, distinti nelle seguenti voci:

b.1 – costi per personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo

b.2 – costi per strumentazioni ed attrezzature

b.3 – costi  per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze

 

C. Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali

 

D. Eventuali altre indicazioni utili alla classificazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei loro costi che non trovino illustrazione nella nota integrativa e che abbiano rilievo ai fini della fruizione delle agevolazioni automatiche.

 
Allegato 4 – Schema della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici
 
La dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici automatici per l'innovazione deve essere compilata su modulo in conformità al presente allegato, distribuito dal Gestore concessionario, tenendo presente che essa costituisce l'atto mediante il quale l'impresa interessata dichiara incondizionatamente il conseguimento delle condizioni per cui la Provincia, senza alcun controllo preventivo, procede alla liquidazione delle agevolazioni di legge. Pertanto è necessario che essa venga resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dal responsabile del progetto di innovazione, qualora persona diversa dal primo firmatario, e certificata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
 
La dichiarazione-domanda deve essere inoltrata al Gestore concessionario, mediante consegna diretta. E' anche possibile inviare la domanda per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, sempre indirizzata al Gestore concessionario. La dichiarazione-domanda deve riferirsi alle attività per le quali si intende richiedere i benefici di legge sviluppate in una singola unità locale dell'impresa ed i cui costi ammissibili sono stati sostenuti nell'esercizio precedente quello di presentazione della stessa dichiarazione-domanda.
 
L'impresa richiedente deve trattenere una copia della dichiarazione-domanda per le sue esigenze documentali nonché per le verifiche successive alla liquidazione delle agevolazioni della Provincia o del Gestore concessionario.
 
Su ogni modulo deve essere applicata ed annullata la marca da bollo, secondo la tariffa vigente alla data di presentazione, ogni quattro facciate.
 
La dichiarazione-domanda deve contenere, a pena di nullità e di improcedibilità, tutti i seguenti elementi che, ove non diversamente specificato, devono intendersi come obbligatori, ove non diversamente specificato, al fine della liquidazione dell'agevolazione. E' possibile omettere i dati richiesti ai punti contrassegnati con un asterisco (*) in prossimità del numero ordinale ove essi non siano variati rispetto a quelli già forniti all'Amministrazione in sede di analoghe dichiarazioni-domanda a valere su esercizi precedenti ovvero per altre unità locali dell'impresa già presentate per lo stesso esercizio, intendendosi con l'omissione confermato quanto già dichiarato in precedenza alla Provincia.
 
Si invita alla massima attenzione nella fase di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di riferimento, la Provincia darà luogo, al minimo, alla applicazione di sanzioni amministrative e, ove il fatto costituisca più grave pregiudizio, penali.
 
Alla dichiarazione-domanda, oltre alla perizia asseverata, deve essere allegato il bilancio dell'esercizio relativo alla richiesta di agevolazione corredato di quanto indicato nell'allegato 3.
 
Allegato 6 – Schema della perizia giurata
 
Da rilasciare da parte di uno dei soggetti individuati dall'articolo 13 del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 140/97.
 
La perizia costituisce l'attestazione da parte in un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale, del pieno possesso dei requisiti fissati dalla legge per l'accesso automatico alle agevolazioni.
 
In proposito, si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nonché se le informazioni in essa riportate non aderiscono alle prescrizioni del presente allegato.
 
Il sottoscritto __________________________, iscritto all'Albo/Ordine  dei ________________________
della Provincia di ______________________, al n. ________, incaricato dalla Ditta ________________,
con sede in ___________________________, via ________________________________, codice fiscale
___________________________________- Partita IVA _____________________________________,
esterno alla Ditta stessa,
ATTESTA
 
con perizia asseverata a giuramento quanto segue:

la realizzazione da parte dell'impresa delle seguenti attività di ricerca industriale e di sviluppo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 28.3.1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28.5.1997, n. 140 nonché dalla sua normativa attuativa:

 
descrivere schematicamente le attività effettivamente elaborate dall'impresa nell'esercizio in esame, con l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'iniziativa dell'impresa, del dettaglio analitico delle attività svolte e dei risultati conseguiti; l'aspetto descrittivo delle attività deve essere seguito dall'analisi puntuale delle risorse impiegate e dei relativi costi. Deve essere fornita giustificazione ricostruttiva dei costi del personale, delle attrezzature e strumentazioni impiegate e degli apporti per servizi di consulenza tecnologica e per apporti di conoscenze.
A titolo riassuntivo dei costi, può essere utilizzata la seguente schematizzazione:

per personale: indicare numero persone (e livello di qualifica: se impiegati, operai, tecnici) coinvolte nello svolgimento dell'attività, con relativo numero di ore impiegate nell'attività e con l'importo della retribuzione lorda oraria;

per attrezzature e strumentazioni: indicare l'importo per quote di ammortamento; indicare la congruità e la pertinenza degli ammortamenti con le attività di ricerca ed innovazione svolte;

per consulenze: indicare i relativi importi nonché la loro pertinenza e congruità con le attività di ricerca ed innovazione svolte.

la funzionalità degli investimenti in rapporto alle risorse impiegate e la pertinenza e congruità dei costi esposti in rapporto agli obiettivi di legge;

la corretta imputazione per quanto riguarda le quote del costo per attrezzature e strumentazioni, la loro necessità per i fini delle attività sviluppate;

le consulenze e le acquisizioni di conoscenze corrispondono a principi di correttezza e congruità in rapporto alle altre risorse impiegate ed, in particolare, all'apporto del personale proprio dell'impresa; le stesse, inoltre riguardano aspetti di ordine tecnologico senza i quali l'impresa non avrebbe potuto completare le attività di ricerca e sviluppo.

 
 
Data ___________________               FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA
 
 
L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla “firma asseverata” non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme ( DPR 445/2000).
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