In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 3769 del 29.10.2001
Modifica del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche"

Allegato

Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori responsabile di progetto, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Ambito di applicazione del disciplinare

1. Le presenti norme disciplinano gli incarichi di progettazione, direzione lavori responsabile di progetto, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche da conferirsi a liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, ove previsti, ed a società di ingegneria e di professionisti.
 

CAPO II

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

 

Sezione I – Disposizioni generali

 

Articolo 2

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di progettazione può essere conferito ad uno o più soggetti.
 

Articolo 3

Conferimento dell'incarico ad un unico soggetto

1. Di norma l'incarico viene conferito ad un unico progettista che è tenuto, nel caso ritenga di affidare le progettazioni specialistiche o parti di esse ad altri professionisti, a comunicare all'Amministrazione i nominativi di quest'ultimi e a riconoscere i relativi onorari computati ai sensi del presente disciplinare.
2. Il progettista generale é comunque unico responsabile, anche per quanto concerne le prestazioni specialistiche, nei confronti dell'Amministrazione per la realizzazione dell'opera oggetto dell'incarico. Tale prestazione viene compensata con l'aumento del 10% dell'onorario spettantegli.
 

Articolo 4

Conferimento dell'incarico a due o più soggetti

1. Qualora, per speciali e particolari esigenze motivate, l'incarico debba essere conferito a due o più soggetti, le prestazioni vengono compensate come fossero rese da un unico soggetto, ad eccezione delle prestazioni relative alle progettazioni speciali quali la progettazione degli impianti termico e sanitario, elettrico ed il progetto delle strutture statiche. L'incarico deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti.
2. Con la firma del contratto d'incarico i soggetti nominano "capogruppo" il professionista qualificato come tale nel contratto medesimo, con incarico di rappresentarli di fronte all'Amministrazione in tutti i rapporti derivanti dall'incarico.
3. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei soggetti nei riguardi dell'Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei singoli soggetti.
4. Il capogruppo è tenuto a coordinare l'attività del gruppo, a includere nel progetto la valutazione di spesa relativa alle strutture in cemento armato e alle parti speciali, a inserire con opportuno lavoro di coordinamento e controllo gli elaborati relativi alle suddette strutture e parti speciali, onde soddisfare all'esigenza che il progetto offra, pure nelle diverse fasi della progettazione, un quadro tecnico-economico integrato unitario e completo dell'intera opera.
5. Il rapporto di collaborazione non determina di per se' organizzazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali
6. In caso di fallimento della società' o in caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall'ordine o collegio professionale di uno dei professionisti l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra società' o professionista in possesso dei prescritti requisiti di idoneità oppure di recedere dal contratto.
 

Articolo 5

Assicurazione

1. I soggetti incaricati della progettazione devono munirsi di polizza assicurativa, che garantisca l'Amministrazione committente contro i danni derivanti da errata progettazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 .
 

Articolo 6

Istruzioni dell'amministrazione,

pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni

1. L'Amministrazione può impartire istruzioni circa la compilazione del progetto .
2. Il progettista deve altresí uniformarsi alle indicazioni del responsabile di progetto, nei limiti delle competenze di quest'ultimo .
3. Nel corso della progettazione il progettista è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni ed in particolare la concessione edilizia. E', pertanto, suo obbligo:

a) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati ;

b) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione.
 

Articolo 7

Modifiche al progetto

1. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell'Amministrazione richiedano variazioni nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto l'Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo.
 

Articolo 8

Perizie di variante tecniche e suppletive

1. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli sono richiesti dall'Amministrazione; per tali prestazioni gli spettano i compensi a norma dell'articolo 33. Al progettista tuttavia non spetta alcun compenso se dette varianti o aggiunte siano richieste in conseguenza di difetti di progettazione.
 

Articolo 9

Consulenza architettonica -  progettazione e direzione lavori delle strutture portanti

1. Il soggetto incaricato è tenuto a prestare la consulenza architettonica nella fase esecutiva dei lavori. Per tale prestazione gli spetta il compenso previsto all'articolo 32.
2. Il soggetto incaricato che provvede alla progettazione delle strutture portanti è tenuto a dirigere l'esecuzione delle strutture stesse; per tale prestazione ha diritto al compenso previsto all'articolo 29 .
 

Articolo 10

Prezzi di progetto

1. I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto. Le descrizioni delle prestazioni dovranno conformarsi alle descrizioni riportate nell'elenco dei prezzi informativi della Provincia.
 

Sezione II –Progetto preliminare

 

Articolo 11

Oggetto dell'incarico

1. Il progettista ovvero il progettista capogruppo deve presentare, nel termine concordato, un progetto preliminare, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera nonché a determinare l'ordine di grandezza della spesa. Nel contratto d'incarico sono elencati i singoli elaborati formanti il progetto preliminare (appendice 1).
2. La presentazione di progetti preliminari con soluzioni distinte e diverse può avvenire esclusivamente su espressa richiesta dell'Amministrazione; nella richiesta è indicato il relativo compenso o sono fissati i criteri per il calcolo del compenso medesimo.
3. Occorrendo, per la redazione del progetto, compiere speciali indagini (geologiche, geotermiche, idrogeologiche ecc.), il progettista dovrà presentare apposito preventivo di spesa all'Amministrazione, la quale avrà ampia facoltà di provvedere nel modo più opportuno.
 
 

Sezione III – Progetto definitivo

 

Articolo 12

Oggetto dell'incarico

1. Entro il termine concordato, decorrente dalla data di comunicazione del benestare espresso dall'Amministrazione sul progetto preliminare, il progettista predispone l'elaborato progettuale definitivo da presentare, con le relative domande, agli uffici competenti al rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni. Gli elementi costitutivi di detto elaborato progettuale sono elencati nell'appendice n. 2 del contratto d'incarico. L'Amministrazione provvede a far pervenire al progettista copia di tutti gli atti che pervengano dagli uffici competenti in relazione alle domande anzidette.
2. Il progettista è tenuto ad introdurre senza indugio nell'elaborato progettuale di cui sopra tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e della concessione edilizia, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Spetta al progettista provvedere affinché i necessari pareri, la concessione edilizia ecc. siano rilasciati il più rapidamente possibile.
 

Articolo 13

Elaborati da presentare in caso di ricorso all'espropriazione

1. In caso di acquisizione del terreno mediante esproprio al progetto definitivo vanno allegati i seguenti documenti:

1.1 Una relazione illustrativa sul progetto redatta nelle due lingue;

1.2 Una mappa catastale sulla quale siano evidenziate le aree da espropriare e/o da gravare con servitù;

1.3 Ingrandimento della mappa in scala 1:1000 con indicazione delle aree di progetto ;

1.4 Tipo di frazionamento per progetti di edilizia ;

1.5 Elenco dei proprietari iscritti al libro fondiario con indicazione del Comune catastale, della partita tavolare, delle particelle, dell'area da acquisire – espressa in metri2– ovvero, in caso di asservimento, dell'area da gravare con servitù – espressa in metri2-, della superficie – sempre in metri2– da occupare per la durata dei lavori, cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale nonché quota di proprietà dei proprietari, con attestazione che i dati corrispondono a quelli del catasto e del libro fondiario ;
1.6 Estratto della parte grafica del piano urbanistico con indicazione degli estremi di approvazione del piano medesimo e della relativa legenda .
 

Sezione IV – Progetto esecutivo

 

Articolo 14

Oggetto dell'incarico

1. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati elencati in appendice al contratto e, in caso di ricorso all'espropriazione, anche la documentazione di cui al precedente articolo 13 (appendice n. 3).
2. Il termine per la presentazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione dell'Amministrazione di assenso alla prosecuzione dell'incarico, successiva alla dichiarazione dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia e di tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta e di conformità del progetto alle norme del piano urbanistico, specificante altresì che, in relazione alla natura e al contenuto del progetto, non è necessario alcun altro parere, ovvero decorrente (in caso di ritardo di presentazione della predetta dichiarazione) dalla data del rilascio dell'ultimo parere, nulla osta o concessione edilizia.
3. Nei casi di particolare urgenza, a condizione che non si prospettino particolari difficoltà nel rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni, l'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo può essere conferito subito dopo che sia intervenuto il benestare sul progetto preliminare .
4. Il progetto deve essere presentato su carta (una copia) e su supporto magnetico (CD-ROM).
 

Sezione V

Determinazione degli onorari per la progettazione

 

Articolo 15

Criteri generali

1. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato sulla base delle aliquote indicate nelle tabelle A e B del Decreto Min. Giustizia 4 aprile 2001 "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell'articolo17 comma 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche" e con riferimento alle prestazioni richieste dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 per ogni singola fase progettuale.
 
2. L'importo di progetto non deve superare l'importo preventivato dall'Amministrazione. Qualora detto importo venga superato per cause diverse da eventuali esigenze dell'Amministrazione o dell'utente, a base di calcolo dell'onorario verrà assunto comunque l'importo preventivato; qualora l'importo approvato sia inferiore all'importo preventivato dall'Amministrazione, verrà assunto a base di calcolo dell'onorario l'importo approvato.
 

Articolo 16

Determinazione dell'onorario – prestazioni riconoscibili

1. Al progettista capogruppo sono riconosciute:
- le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), f) e g) calcolate sull'importo complessivo del progetto e applicando la percentuale della Tab. A relativa alla classe e categoria prevalente;
- le prestazioni parziali di cui alle lettere d), e), h) ed i) sull'importo complessivo del progetto esecutivo (escluso l'importo per le opere statiche e l'importo per gli impianti speciali) .
2. Al progettista delle parti speciali sono riconosciute sull'ammontare delle opere di sua pertinenza del progetto esecutivo le prestazioni di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), e i).
3. Per la progettazione degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i);
Per la progettazione degli arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali a), e), h) e i).
4. Eventualmente, ed in aggiunta, vengono riconosciute le prestazioni parziali di cui alla Tabella B1 del D.M. 4.4.2001, quando richieste dall'Amministrazione nella lettera d'incarico .
 

Articolo 17

Determinazione dell'onorario per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  -  modalità di liquidazione

1. A base di liquidazione dell'onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere suddivise nelle singole classi e categorie riconosciuti ammissibili dal competente organo consultivo dell'Amministrazione.
2. Gli onorari per la progettazione sono liquidati come segue:
a) dopo l'approvazione del progetto preliminare – ovvero trascorsi tre mesi dalla data di presentazione del progetto senza che l'Amministrazione si sia pronunciata – si da luogo alla liquidazione dell'acconto del 90% dell'onorario spettante calcolato applicando all'importo di progetto la relativa percentuale della tabella A parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B della tariffa professionale.
b) dopo il rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte dei competenti uffici e dopo la presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 14 comma 2 ovvero trascorsi sei mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, ovvero nel caso in cui non vengano rilasciati i necessari pareri ed autorizzazioni per fatti non imputabili al progettista - si da luogo alla liquidazione dell'acconto del 90% dell'onorario spettante, calcolato applicando all'importo del progetto preliminare la relativa percentuale della tabella A parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere a) b) e c) della tabella B della Tariffa professionale, detraendo l'acconto già corrisposto;
c) dopo l'approvazione del progetto esecutivo – ovvero trascorsi tre mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo senza che l'Amministrazione si sia pronunciata - si da luogo alla liquidazione dell'importo residuo dell'onorario spettante, calcolato applicando agli importi delle classi e categorie previste dal contratto d'incarico le relative percentuali della tabella A parzializzate nelle aliquote di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) della tabella B del D.M. 4.4.2001 detraendo gli acconti già corrisposti .
 

Articolo 18

Determinazione dell'onorario per la progettazione preliminare con soluzioni distinte e diverse

1. Qualora l'Amministrazione richieda la presentazione di progetti preliminari contenenti soluzioni distinte e diverse, il relativo compenso è quello indicato nella lettera di richiesta, computato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 nella versione vigente.
 

Articolo 19

Determinazione dell'onorario per la redazione del progetto preliminare per l'appalto-concorso

1. Qualora sia prevista in progetto l'adozione del sistema dell'appalto-concorso ed a tal fine sia stato predisposto il relativo progetto preliminare, il compenso spettante per la redazione del suddetto progetto si calcola assumendo l'importo determinato secondo il criterio di cui all'articolo 17 comma 1 del presente disciplinare ed applicando a tale importo la relativa aliquota della Tabella A del D.M. 4.4.2001 parzializzata nella percentuale di cui alle lettere a), b), della tabella B ed alla lettera q) della tabella B1).
 

Articolo 20

Determinazione dell'onorario per la redazione di un progetto di stralcio

1. Il compenso per la compilazione di eventuali progetti di stralcio del progetto esecutivo è calcolato come segue:
a) determinando l'importo del progetto di stralcio da porsi a base di liquidazione dell'onorario, ed applicando al medesimo la percentuale ad esso afferente secondo la tabella A parzializzata con l'aliquota di cui alle lettere f), h) ed i) della tabella B del D.M. 4.4.2001.
 

Articolo 21

Determinazione dell'onorario per la redazione di un progetto esecutivo elaborato in più lotti

1. Qualora l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, al professionista si liquida, in via definitiva, l'onorario per la redazione del progetto preliminare complessivo. Per quanto riguarda i progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un distinto incarico di progettazione, con la precisazione che, per quanto concerne la tabella B del D.M. 4.4.2001, si applicano esclusivamente le aliquote c), d), e), f), g), h) ed i) e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo del lotto si discosti, in tutto o in parte, dal progetto di massima.
 

Articolo 22

Determinazione dell'onorario in caso di sospensione di incarico

1. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto preliminare, al progettista si liquida il compenso per il progetto preliminare – aliquote a), b) della tabella B del D.M. 4.4.2001  – a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto definitivo, al progettista si liquida il compenso per il progetto aliquote  a), b), c) di cui alla tabella B del D.M. 4.4.2001 a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.
 

Articolo 23

Riduzione dell'onorario per disegni e rilievi forniti dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione ha facoltà di fornire al progettista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino la redazione del progetto, nonché di fornirgli consulenza e collaborazione.
2. Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di detta facoltà, l'onorario ed il rimborso spese sono congruamente ridotti in misura da concordare con il professionista.
 

CAPO III

INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI

 

Sezione I – Disposizioni generali

 

Articolo 24

Oggetto dell'incarico

1. L'incarico di direzione lavori deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici ( Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41)
2. Con l'accettazione dell'incarico il professionista assume la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti per il direttore dei lavori.
 

Articolo 25

Conferimento dell'incarico

L'incarico di direzione lavori può essere conferito ad uno o più professionisti.
 

Articolo 26

Incarichi conferiti a due o più professionisti

1. Nei casi in cui l'incarico di direzione lavori sia affidato a più professionisti, si procede alla nomina di un direttore dei lavori responsabile principalecon compiti di capogruppo e con gli specifici adempimenti previsti nelle due diverse ipotesi di cui alle lettere seguenti:
a) assegnazione dei lavori sotto forma di appalto unico: il direttore dei lavori capogruppo deve coordinare i lavori dei professionisti coincaricati, cui sia stata affidata la direzione dei lavori delle strutture portanti e degli impianti tecnici.
Deve altresì sottoscrivere tutta la documentazione contabile prevista dalla legge.
Parimenti egli ha l'obbligo di sottoscrivere tutti i documenti che a norma di legge rientrino nella competenza della direzione lavori.
I direttori dei lavori delle parti speciali controfirmano la predetta documentazione per i settori di loro competenza.
b) Assegnazione dei lavori sotto forma di appalti separati, con assegnazione a diversi appaltatori: il direttore dei lavori capogruppo deve coordinare l'attività dei direttori dei lavori di settore, i quali hanno peraltro l'obbligo di fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie.
 

Articolo 27

Assicurazione

1. I soggetti incaricati della direzione lavori devono munirsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 9 della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.
 

Sezione II

Determinazione degli onorari di direzione lavori e di altre prestazioni professionali svolte nel corso dell'esecuzione dei lavori

 

Articolo 28

Determinazione dell'onorario per la prestazione di direzione lavori

1. L'onorario per le prestazioni di direzione lavori viene calcolato sulla base del D.M. 4.4.2001.
2. Al direttore lavori capogruppo è corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo corrispondente al consuntivo lordo dell'opera (lavori e forniture eseguite in conformità di contratto), maggiorato dell'importo delle riserve liquidate dall'Amministrazione, la relativa percentuale della tabella A del D.M. 4.4.2001  parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere l) e l1, della tabella B.
 

Articolo 29

Determinazione dell'onorario per la prestazione di direzione lavori delle strutture statiche e degli impianti tecnici

1. Al direttore dei lavori delle strutture statiche ed al direttore dei lavori degli impianti tecnici e´ corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo delle opere di loro pertinenza la relativa aliquota della tabella A del D.M. 4.4.2001  parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere l) ed l1) della tabella B del D.M. 4.4.2001.
2. Il compenso di cui alla lettera l1) della tabella B è corrisposto al direttore dei lavori che ha adempiuto alle relative prestazioni professionali.
 

Articolo 30

Determinazione dell'onorario per la prestazione di misura e contabilità

1. L'onorario per le prestazioni di misura e contabilità dei lavori viene calcolato in base alla tabella E della legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. A tal fine il contratto d'incarico deve indicare anche le eventuali maggiorazioni previste dalla tariffa in calce alla tabella E, ove si tratti di contabilità riguardante i casi ivi contemplati. Su tale onorario non spetta alcun altra maggiorazione, oltre a quelle sopra menzionate.
3. L'importo complessivo da assumere a base di liquidazione di ciascuno degli onorari anzidetti è costituito dal consuntivo lordo dell'opera determinato dalla somma dei lavori e forniture da eseguire in conformità al contratto d'appalto
 

Articolo 31

Determinazione dell'onorario per direzione lavori di arredi su misura e di serie

1. Per la direzione lavori di arredi su misura sono riconosciuti gli onorari desunti dall'applicazione della relativa percentuale della tabella A del D.M. 4.4.2001  parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere l) e l1) della tabella B.
2. Per la direzione lavori di arredi su serie sono riconosciuti gli onorari desunti dall'applicazione della relativa percentuale della tabella A del D.M. 4.4.2001  parzializzata nelle aliquote di cui alle lettere l) ridotta al 50% e l1) della tabella B.
 

Articolo 32

Determinazione dell'onorario per consulenza architettonica

1. Qualora l'incarico di direzione dei lavori sia stato conferito ad altro tecnico diverso dal progettista le prestazioni di consulenza architettonica svolte da quest'ultimo, si intendono compensate mediante il riconoscimento del 50% dell'aliquota della lettera l) della tabella B del D.M. 4.4.2001.
 

Articolo 33

Determinazione dell'onorario per perizie di variante tecnica e per perizie suppletive

1. L'onorario per la redazione di varianti od aggiunte apportate al progetto nel corso dei lavori viene calcolato applicando i seguenti criteri:

1.1. Perizia di sola variante tecnica con importo contrattuale invariato o in diminuzione:

a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo lordo delle variazioni tecniche comunicato dal competente ufficio;
b) all'importo lordo assunto a base di liquidazione dell'onorario si applica quindi l'aliquota della tabella A, afferente al nuovo complessivo importo lordo dei lavori. Alla somma così ottenuta si applicano le percentuali della tabella B parzializzate sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal progettista ed in quanto tali, riconosciute ammissibili dal competente ufficio.
1.2 Sola perizia suppletiva con importo contrattuale in aumento:
a) si assume a base di liquidazione dell'onorario l'importo suppletivo lordo della perizia di cui trattasi;

b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 1.b).

1.3 Perizie di variante tecnica e suppletiva con importo contrattuale in aumento:
a) si assume a base di liquidazione dell'onorario l'importo complessivo lordo ottenuto sommando l'importo delle variazioni tecniche riconosciuto ammissibile dal competente ufficio all'importo suppletivo dei lavori previsti;

b)      la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 1.b).

2. Gli onorari a compenso delle suddette perizie spettano esclusivamente nel caso in cui queste siano state promosse dall'Amministrazione e non siano dovute in seguito a difetti di progettazione.
 

Articolo 34

Modalità di pagamento degli onorari per direzione lavori ed altre prestazioni svolte nel corso dei lavori

1. L'onorario per la direzione lavori è corrisposto in proporzione all'andamento dei lavori con acconti ogni tre stati di avanzamento, salva diversa pattuizione in relazione alla entità dei lavori.
2. L'onorario per la direzione lavori delle strutture portanti è corrisposto dopo il collaudo staticodelle stesse. Sono ammessi non più di due acconti in relazione alle prestazioni svolte, salva diversa pattuizione in relazione alla entità dei lavori.
3. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive ai sensi della legge 2 marzo 1949, n. 143 viene liquidato immediatamente dopo che l'Amministrazione ha provveduto alla loro approvazione.
 

CAPO IV

INCARICHI DI RESPONSABILE DI PROGETTO

 

Articolo 35

Oggetto dell'incarico

1. L'incarico di responsabile di progetto deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici.
2. Il responsabile di progetto assume le funzioni di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente nella struttura organizzativa dell'amministrazione non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti da dette norme.
 

Articolo 36

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico può essere conferito a non più di due soggetti.
 

Articolo 37

Conferimento dell'incarico a due soggetti

1. In caso di conferimento dell'incarico a due soggetti, entrambi i soggetti hanno pari competenze e le prestazioni vengono compensate come fossero rese da un unico soggetto.
2. Nel caso in cui vengano assegnate le funzioni di responsabile dei lavori dovrà comunque essere nominativamente indicato il professionista che svolgerà tale prestazione
3. Il rapporto di collaborazione non determina di per se' organizzazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali
4. In caso di fallimento della società o in caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall'ordine o collegio professionale di uno dei professionisti l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra società o professionista in possesso dei prescritti requisiti di idoneità oppure di recedere dal contratto.
 

Articolo 38

Assicurazione

1. I soggetti cui sia stato conferito l'incarico di responsabile di progetto devono munirsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.
 

Articolo 39

Determinazione dell'onorario

1. L'onorario viene determinato applicando la seguente formula:

O=25% (onorario progettazione e direzione lavori, al netto di spese e compensi accessori) x aliquote Tab B6 del D.M. 4.4.2001 per prestazioni svolte (max = 0,80).
2. Le competenze per l'attività di Responsabile dei lavori per la sicurezza, prevista dal D.Leg. 494/96 nella versione vigente, sono compensate secondo la Tab. B2 del D.M. 4.4.2001.
 

CAPO V

INCARICHI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

 

Articolo 40

Oggetto dell'incarico

1. L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere espletato in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia.
2. L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere espletato in conformità alle disposizioni statali in materia, nonché in conformitá al Regolamento per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici
 

Articolo 41

Determinazione dell'onorario

1. Le competenze per l'attività di Coordinatore per la sicurezza, prevista dal D.Leg. 494/96 nella versione vigente, sono compensate secondo la Tab. B2 del D.M. 4.4.2001 (max. = 0,15 per la fase di progettazione e 0,25 per la fase di esecuzione).
2. L'onorario va calcolato sull'importo complessivo dell'opera, senza suddivisione dell'importo in classi e categorie, ma applicando la percentuale della Tabella A riferita alla classe e categoria prevalente.
 

CAPO VI

PENALI E RISOLUZIONE DEGLI INCARICHI

 

Articolo 42

Penali per ritardi nell'esecuzione dell'incarico

1. Qualora la presentazione degli elaborati di progetto venga ritardata oltre i termini di cui rispettivamente agli articoli 11, 12 e 14, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'onorario, da trattenersi sull'onorario stesso.  L'importo complessivo della penale in detrazione non può tuttavia superare il 10% dell'onorario.
2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 60, l'Amministrazione resta libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente e questi non può pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
 

Articolo 43

Facoltà di recesso dell'amministrazione

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto stipulato per le prestazioni oggetto del presente disciplinare in qualsiasi momento, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. (Articolo 2237 C.C.)
2. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico specificatamente nei seguenti casi:
a) Qualora, dopo la presentazione del progetto preliminare ritenga non conveniente dar seguito alle ulteriori fasi progettuali per l'elevatezza della spesa o per altro suo insindacabile motivo. In siffatto caso al progettista è corrisposto il compenso a norma degli articoli 17 e 22, semprechè sul progetto preliminare il competente organo consultivo abbia espresso parere positivo. Ove sul progetto preliminare non venisse espresso parere positivo dal competente organo consultivo per accertato difetto dello studio, al professionista non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.
b) Qualora il progetto definitivo non si presenti idoneo  a conseguire la concessione edilizia, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni, ovvero qualora la stessa Amministrazione per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente dar seguito ad ulteriori fasi della progettazione. In siffatto caso e sempre che l'elaborato progettuale abbia conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo, al progettista spetta il compenso a norma dell'articolo 17 e 22 .
 

Articolo 44

Risoluzione per inadempimento

1. Qualora il soggetto incaricato dell'esecuzione di una prestazioni professionale non adempia le proprie obbligazioni l'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (Articolo 1453 C.C.).
 

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

A TUTTI GLI INCARICHI

 

Articolo 45

Criteri generali

1. Gli onorari vengono calcolati secondo la Legge 2 marzo 1949, n. 143 e  successive modifiche.
2. L'Amministrazione provinciale si avvale della facoltà prevista dal comma 12bis, articolo 4 della legge 26 aprile 1989, n. 155, nella misura fissa del 20%, come risultante dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 16 luglio 2001, n. 2294, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 07.08.2001, n. 32.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 il contratto d'incarico prevede sia le singole classi e categorie di cui si compone l'opera da realizzare, sia le relative aliquote di parzializzazione desunte dalla tabella B, B1, B2, B3, B4, B5 e B6 del DM. 4.4.2001, fermo restando che, ai fini della liquidazione dell'onorario, non possono essere prese in considerazione categorie e classi diverse da quelle previste nel contratto.
4. Per lavori di importo fino a 50 milioni di Lire gli onorari sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di Lire di lavori.
 

Articolo 46

Determinazione dell'importo per rimborso spese e compensi accessori

A rimborso delle spese e delle vacazioni sostenute dal professionista viene corrisposta una somma da concordarsi entro il limite previsto dall'articolo 3 del D.M. 4.4.2001
Il rimborso forfettariosi applica a tutti gli onorari contemplati nel presente Disciplinare.
La percentuale di conglobamento di spese e vacazioni pattuita viene applicata all'importo netto totale dell'onorario da liquidare.
4. Il compenso per onorari e spese occorrenti per eventuali rilievi, misure, apposizione di termini e caposaldi, trivellazioni, pratiche di accatastamento, documentazione per la procedura ordinaria della verifica di impatto ambientale, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente è liquidato a parte, quando tali prestazioni vengano richieste dall'Amministrazione.
Le percentuali per il rimborso forfetario delle spese sulla base delle percentuali di cui alla seguente tabella comprendono la fornitura di elaborati progettuali in due lingue, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente.
6. A determinazione delle aliquote afferenti spese e vacazioni si applicano, per scaglioni di onorario, i seguenti criteri :
a) Incarichi con onorario netto fino a 50.000 EURO: percentuale come risultante dall'articolo 3 del D.M. 4.4.2001;
b) Incarichi con onorario netto superiore a 50.000 EURO: percentuale variabile fino al limite massimo relativo all'importo complessivo dell'opera come risultante dall'articolo 3 del D.M. 4.4.2001.
 

Articolo 47

Modalità di compilazione della parcella

1. La liquidazione delle competenze ha luogo su presentazione di parcella redatta in forma analitica. Pertanto, la parcella deve indicare:
a) gli estremi del contratto d'incarico (codice e denominazione dell'opera, oggetto dell'incarico e data della stipulazione del contratto);

b) l'importo assunto a base di calcolo dell'onorario;

c) la percentuale di applicazione con esplicita menzione della classe e della categoria dell'opera cui la prestazione si riferisce (tabella A del D.M. 4.4.2001);
d) l'aliquota di parzializzazione di cui alla tabella B del D.M. 4.4.2001, con la menzione delle singole lettere indicanti le prestazioni professionali considerate;

e) l'operazione di calcolo effettuata;

f) i criteri adottati per il rimborso di spese e vacazioni;

g) la somma di cui si chiede la liquidazione al lordo di IVA e contributo Cassa nazionale previdenza ed assistenza.
2. Nella parcella devono essere indicati tutti i dati prescritti dalla vigente normativa fiscale.
 

Articolo 48

Definizione di controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri.
2. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti; sia la parte attrice che la parte convenuta possono adire anche il giudice ordinario. Al collegio è addetto un segretario, nominato dal committente.
3. In caso di controversie è comunque competente il Foro di Bolzano.
 

Articolo 49

Spese contrattuali

1. Sono a carico del professionista le spese di bollo del contratto nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dell'IVA.
 

Articolo 50

Rinvio alla tariffa professionale

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare si rinvia alla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Per prestazioni che non risultano definite sia nel presente disciplinare che nella vigente tariffa professionale saranno adottati criteri per il calcolo dell'onorario stabiliti d'intesa con i competenti ordini professionali.
 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIA

 

Articolo 51

Norma transitoria

1. Il presente nuovo disciplinare si applica a tutti gli incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.