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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1193 del 17.04.2001
Rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano

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1. Destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale

Ha titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il personale di ruolo. Il personale non di ruolo può ottenere un incarico di ore residue nell'ambito dell'assegnazione di incarichi a tempo determinato.

 

2. Contingente per i rapporti a tempo parziale

I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nel limite del 25% delle dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo.

 

3. Presentazione delle domande

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, tramite il Capo di istituto, all'Intendenza scolastica competente.

Il termine di presentazione delle domande verrà fissato dagli Intendenti scolastici competenti.

 

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita;

b) ruolo di appartenenza, classe di concorso, sede di titolarità;

c) esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

d) la tipologia di part-time.

 

Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:

a) l'anzianità di servizio (anni scolastici con almeno 180 giorni di servizio prestati con il prescritto titolo di studio),

b) l'eventuale possesso di uno o più titoli di precedenza di seguito elencati, previsti dall'articolo 7, comma 4 del D.P.C.M. n. 117/1989, ulteriormente integrato dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:

 

1) portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

2) persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;

3) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;

4) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;

5) familiari che assistono persone portatori di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;

6) aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio

7) esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione.

Il richiedente che ottenga il trasferimento o il passaggio, dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.

Le domande e gli eventuali pareri dei direttori scolastici sono trasmesse dalle direzioni scolastiche alle Intendenze scolastiche entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

Il docente che presta servizio in sede diversa da quella scolastica deve presentare la domanda all'Intendente scolastico competente, corredata dal parere favorevole dell'amministrazione presso la quale presta servizio. In particolare si fa rinvio alle norme relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione lavorativa.

 

4. Formazione degli elenchi

Nel caso in cui vengano presentate domande in numero superiore al contingente massimo accoglibile di cui al punto 2 del presente provvedimento, le Intendenze scolastiche competenti compilano gli elenchi, tenuto conto delle precedenze di cui al punto 3 della presente delibera.

Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.

 

In ogni caso hanno priorità gli insegnanti che hanno già un rapporto a tempo parziale.

Qualora le domande non superino il contingente massimo accoglibile, l'Intendenza scolastica competente compila l'elenco dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tenere conto dei titoli di precedenza.

Gli elenchi redatti sono pubblicati all'albo delle Intendenze scolastiche e hanno carattere definitivo.

Tuttavia gli Intendenti scolastici competenti possono apportarvi, d'ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al punto 3 (terzultimo comma).

 

5. Tipologie del rapporto a tempo parziale e durata della prestazione lavorativa

La costituzione dei rapporti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal collegio dei docenti.

Nella scuola elementare la durata della prestazione lavorativa deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Su richiesta del docente è possibile derogare dalla percentuale del 50% qualora non produca effetti negativi sull' organizzazione didattica ed a danno degli alunni; in questo caso alla domanda dell'insegnante dovrà essere allegato il parere positivo del dirigente scolastico.

Si derogherà dalla percentuale del 50% per gli insegnanti di religione e di seconda lingua, in considerazione dell'articolazione dell' orario di insegnamento.

Nella scuola media e superiore la durata del lavoro a tempo parziale viene fissata dalle Intendenze, tenendo conto della richiesta dell'insegnante e del numero di ore necessarie per la formazione della cattedra.

Nelle scuole di ogni grado la fruizione del lavoro a tempo parziale deve essere raccordata all'articolazione dell'orario. I rapporti a tempo parziale devono assicurare l'inscindibilità dell'insegnamento nonché di ciascun ambito o raggruppamento disciplinare.

L'insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell'insegnante.

Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore dell'orario settimanale di tempo parziale.

Ciò, per evitare che un alunno portatore di handicap venga assistito da più di un insegnante di sostegno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale dei docenti di sostegno, di norma, è articolato in modo orizzontale.

Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa ivi compresa l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere programmata in conformità alle prescrizioni indicate all'articolo 6 dell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1 comma 3, lettera A del C.C.N.L. del comparto scuola.

Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno tre giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna a convittori.

 

6. Costituzione e durata dei rapporti a tempo parziale, utilizzazione dei residui

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene tramite contratto di lavoro tra l'Intendente scolastico competente e l'insegnante.

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di anno scolastico. Il rapporto a tempo parziale si rinnova tacitamente di anno in anno.

Le ore residue di insegnamento, resesi disponibili a seguito della costituzione di rapporti a tempo parziale, vengono utilizzate per le operazioni di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo, l'eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Si provvederà, di norma, a sommare all'interno di un incarico le ore residui riguardanti le scuole elementari dello stesso circolo. In situazioni motivate si può non procedere alla combinazioni di ore residue all'interno dello stesso circolo.

 

7. Rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale in aspettativa

Gli insegnanti in aspettativa possono optare per il rapporto a tempo parziale secondo l´articolo 12, comma 5 dell'allegato 4 del contratto collettivo provinciale. Questa forma di lavoro a tempo parziale può essere richiesta anche da insegnanti che già usufruiscono di rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che l'insegnante si trovi in aspettativa con decorrenza dal 1 settembre.

Le domande devono essere indirizzate all'autorità scolastica competente. Il termine di presentazione delle domande verrà fissato dagli Intendenti scolastici competenti.

Anche per questa forma di rapporto a tempo parziale la durata è fissata in un anno scolastico. Qualora l'aspettativa venisse interrotta a causa di astensione obbligatoria per maternità la docente è considerata in servizio a tempo pieno per il periodo di assenza solo nel caso in cui l'insegnante aveva un rapporto di lavoro a tempo pieno prima dell'aspettativa.

 

8. Esami finali delle scuole secondari di secondo grado

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami finali delle scuole secondari di secondo grado.

I docenti con lavoro a tempo parziale al 75% sono obbligati a svolgere la funzione di membro esterno nelle commissioni degli esami finali come i docenti a tempo pieno.

In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarico, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì, essere nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami finali. Per tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ai docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami finali, l'intero trattamento economico.

 

9. Personale collocato a riposo

Il personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di servizio può richiedere il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 29-7-1997, n. 331.

Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia.

 

10. Norma di rinvio

Per quanto riguarda le attività lavorative compatibili si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia, in particolare all'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1997, n. 446.