In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Approvazione dei criteri relativi alla messa a disposizione della Provincia da parte dell'Unità sanitaria locale di medici veterinari

Allegato

CRITERI relativi alla messa a disposizione della Provincia da parte dell'Unità sanitaria locale di medici veterinari

 

Art. 1

Base normativa e finalità

1. La legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18, prevede all'art. 21, comma 3, che il Servizio sanitario provinciale mette a disposizione della Provincia il necessario numero di medici veterinari per lo svolgimento del Servizio veterinario provinciale, determinato in base al comma 1 del medesimo articolo all'interno della ripartizione Agricoltura.
2. Tutte le spese connesse con il trattamento economico e con gli oneri riflessi vengono rimborsati al Servizio sanitario provinciale.
 

Art. 2

Determinazione del numero di posti e del profilo attitudinale

1. Su richiesta del competente assessore e nel rispetto del contingente di posti disponibili nell'organico provinciale la Giunta provinciale fissa il numero di posti da coprire.
2. Tenendo conto dei compiti da svolgere dal Servizio veterinario provinciale il suo direttore può stabilire per la copertura di determinati posti un particolare profilo attitudinale. Ogni interessato può liberamente consultare il relativo provvedimento, che è depositato presso il predetto ufficio provinciale nonché presso il Servizio sanitario provinciale.
 

Art. 3

Domanda, selezione e nomina

1. Medici veterinari del Servizio sanitario provinciale interessati all'attività presso il Servizio veterinario provinciale possono in qualsiasi momento chiedere la messa a disposizione, presentando al direttore del Servizio veterinario provinciale una relativa domanda. Alla domanda va allegata quella documentazione che rispecchia la rispondenza con l'eventuale profilo attitudinale richiesto.
2. L'assessore preposto al direttore del Servizio veterinario provinciale propone alla Giunta provinciale, su motivata propostaa dello stesso direttore, la nomina del concorrente ritenuto più idoneo e qualificato.
3. Al fine di rispondere a particolari esigenze di servizio l'assessore competente può proporre la copertura di un posto mediante apposita procedura di selezione. A tal fine viene applicata, in via analogica, la procedura prevista per il conferimento dell'incarico dirigenza provinciale quale direttore d'ufficio ed attuata dall'Ufficio organizzazione.
 

Art. 4

Messa a disposizione

1. In presenza di gravi esigenze di servizio il Servizio sanitario provinciale può ritardare di al massimo sei mesi la messa a disposizione disposta dalla Giunta provinciale
2. Il dipendente messo a disposizione è collocato dall'Azienda speciale unità sanitaria locale fuori ruolo. Egli è preso in considerazione solo per la proporzionale del personale provinciale.
3. In generale la messa a disposizione avviene a tempo indeterminato.
 

Art. 5

Cessazione della messa a disposizione

1. Il dipendente può in un qualsiasi momento chiedere la cessazione della messa a disposizione. Essa cessa con la data indicata dalla Giunta provinciale ed a condizione che presso l'Azienda speciale unità sanitaria locale sia vacante, anche sotto l'aspetto della proporzionale, un relativo posto.