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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 3350 del 29.09.2003
Settore trasporti: Approvazione dei criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia";Revoca delle proprie deliberazioni n. 775 del 19.03.2001 e n. 1433 del 5.5.2003 (modificata con delibera n. 1196 del 27.04.2009)

Allegato
 

PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1997, n. 4

 
Interventi della Provincia autonoma  di  Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia.
Criteri per l'applicazione nel settore del trasporto.
 

Articolo 1

Obiettivi

1.Al fine di salvaguardare la funzione di interesse pubblico dei servizi di trasporto locale ed allo scopo di incentivare il trasferimento del traffico delle merci verso vettori diversi da quelli stradali la Provincia autonoma di Bolzano concede aiuti alle imprese che realizzano investimenti in beni mobili ed immobili e nelle conoscenze necessarie al trasporto su rotaia o mediante sistemi alternativi al trasporto su ruota.
 
Ai fini del presente regime di aiuto è adottata la definizione di trasporto combinato dell'art. 1 della Direttiva comunitaria 92/106/CEE.
 
2.Al fine di ridurre l'impatto ecologico del trasporto su ruota, la Provincia può inoltre concedere finanziamenti per l'acquisto di mezzi di trasporto, che incorporano tecnologie rivolte a ridurre l'inquinamento ambientale e che superano lo standard ecologico obbligatorio previsto a tale riguardo dalla normativa comunitaria.
 

Articolo 2

Beneficiari

1.Le imprese ammissibili ad aiuto sono le seguenti:

a)     imprese che svolgono attività di trasporto di merci o di persone, iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Bolzano ed aventi la sede legale e la propria unità operativa o soltanto un'unità operativa nella Provincia di Bolzano;

b)     imprese che eseguono attività di trasporto merci intermodale, iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Bolzano ed aventi la sede legale e la propria unità operativa o soltanto un'unità operativa nella Provincia di Bolzano;

c)     imprese di trasporto persone, iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Bolzano ed aventi la sede legale e la propria unità operativa o soltanto un'unità operativa nella Provincia di Bolzano, che svolgono attività di trasporto locale e di vicinato nell'ambito del territorio dell'Alto Adige e delle province confinanti.

 

Articolo 3

Spese finanziabili

1.I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 1 dei presenti criteri, vengono concessi a valere sul Capo II, III, IV e V della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997 e per quanto riguarda l'acquisto di terreni produttivi a valere sulla legge provinciale  n. 15 del 20 agosto 1972, articolo 35 quinquies.
 
2.Alle imprese di trasporto citate all'articolo 2, lettere a) e b) dei presenti criteri sono concessi finanziamenti per le seguenti spese:

a)     la sostituzione dei propri mezzi di trasporto mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, che consentano il raggiungimento di più elevati standard in tema di tutela dell'ambiente di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore. Le spese ammesse all'agevolazione finanziaria devono riguardare la sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni. I veicoli, oggetto di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati a Paesi non appartenenti all'area CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti), anche mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazione del finanziamento è subordinata alla prova della avvenuta rottamazione o alienazione del veicolo sostituito.

Sono ammissibili solamente i costi differenziali tra l'investimento necessario a raggiungere gli standards ambientali più elevati e l'analogo investimento destinato al trasporto;

b)     per interventi di adeguamento ai propri mezzi di trasporto,  finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standard più elevati in tema di tutela dell'ambiente di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

 
3.A favore delle imprese citate all'articolo 2, lettera b) dei presenti criteri, che attuino programmi di trasporto intermodale, sono concessi finanziamenti  per il sostenimento delle seguenti spese di investimento:

a)     beni di investimento acquistati o prodotti in economia (gru, banchine per carico e scarico su rotaia) per svolgere attività di movimentazione, manipolazione e trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia;

b)     acquisto di soft- e hardware, utilizzato esclusivamente per realizzare le suddette attività di movimentazione, manipolazione e trasporto;

c)     acquisto di casse mobili e container, espressamente disegnate per il trasporto intermodale;

sono ammissibili solamente i costi differenziali tra l'investimento necessario a realizzare il trasporto intermodale e l'analogo investimento destinato al trasporto su ruota;

d)     acquisto di semirimorchi, adatti al trasporto intermodale;

sono ammissibili solamente i costi differenziali tra l'investimento necessario a realizzare il trasporto intermodale e l'analogo investimento destinato al trasporto su ruota;

 
4.Alle imprese di trasporto citate all'articolo 2, lettere c) dei presenti criteri sono concessi finanziamenti per le seguenti spese:

a)     acquisto di autoveicoli fino a 9 posti a sedere, conducente compreso.

 
5.A favore di tutte le imprese, citate all'articolo 2, lettere a), b) e c) dei presenti criteri sono inoltre finanziabili le seguenti iniziative:

a) formazione generica del personale aziendale (corsi di marketing, corsi di sicurezza sul lavoro e di prevenzione di incidenti sul lavoro, corsi di lingua);

Sono finanziabili le seguenti spese:

Onorari per relatori, nonché spese per corsi e seminari;

Spese viaggio, vitto e alloggio dei relatori, calcolate secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;

Spese per l'affitto dei locali, il materiale didattico, la traduzione simultanea;

Retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all'attività di relatore, per un massimo di 150 ore all'anno;

b) formazione specifica del personale aziendale (corsi di abilità professionale, corsi per trasporti speciali);

Sono finanziabili le seguenti spese:

Onorari per relatori, nonché spese per corsi e seminari;

Spese viaggio, vitto e alloggio dei relatori, calcolate secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;

Spese per l'affitto dei locali, il materiale didattico, la traduzione simultanea;

Retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all'attività di relatore, per un massimo di 150 ore all'anno;

c) Consulenza aziendale relativa al trasporto combinato (studi di mercato relativi allo sviluppo dell'attività intermodale, consulenza per la ricerca di partner internazionali per il trasporto intermodale, studi di progettazione tecnica di scali intermodali);

Sono finanziabili le seguenti spese:

Costi per consulenti, esperti, università ed istituti specializzati;

Spese per ricerche di mercato se effettuate da consulenti esterni oppure da strutture universitarie e similari;

Spese viaggio, vitto e alloggio per i consulenti, calcolate secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;

Spese per materiale didattico;

d) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità, diretti all'ottenimento della certificazione secondo le norme ISO;

Sono finanziabili le seguenti spese:

Retribuzione del personale interno esclusivamente per il tempo adibito all'attività di consulenza che porta alla certificazione;

Prestazioni di terzi (consulenti, istituti di certificazione): costi di consulenza, spese viaggio, vitto ed alloggio per i consulenti, calcolati secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano, spese per materiale didattico.

 
6.A favore delle imprese citate alle lettere a) e c) dell'articolo 2, dei presenti criteri sono ammessi finanziamenti per le seguenti spese:

fabbricati aziendali e relative pertinenze

impianti tecnici

macchinari e attrezzature

arredamenti officine

 
7.A favore di tutte le imprese citate nei punti a), b) e c) dell'articolo 2 dei presenti criteri sono inoltre concedibili aiuti per l'acquisto di terreni produttivi ai sensi della legge provinciale n. 10 del 7 agosto 1997.
 
8.Non sono ammessi ad agevolazione beni d'investimento usati.
 

Articolo 4

Tipologia di aiuto

1.La concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:
a) contributo a fondo perduto;

b) mutuo agevolato concesso tramite fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale del 15 aprile 1991, n. 9 sull'investimento totale, con una partecipazione massima della quota a carico della Provincia fino al 50% del mutuo.

 
2.Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, la ripartizione dei fondi tra Provincia e istituto di credito viene calcolata in modo da garantire all'impresa la corresponsione dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.
 
3.Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) alle imprese verrà concesso un aiuto in conto capitale fino ad un massimo del 25 % delle spese documentate.
 

Articolo 5

Limite degli investimenti

1.Gli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono rientrare nei seguenti limiti:

a)     Imprese fino a due addetti:

Contributi in conto capitale:

limite minimo: 8.000,00 Euro;

limite massimo 400.000,00 Euro;

Fondo di rotazione:

limite minimo: 400.000,00 Euro;

limite massimo nel triennio: 1.000.000,00 Euro;

b)     Piccole imprese fino a 29 addetti:

Contributi in conto capitale:

limite minimo: 15.000,00 Euro;

limite massimo: 750.000,00 Euro;

Fondo di rotazione:

limite minimo: 750.000,00 Euro;

limite massimo nel triennio: 2.000.000,00 Euro;

c)     Piccole imprese da 30 a 49 addetti:

Contributi in conto capitale:

Limite minimo: 22.000,00 Euro;

Limite massimo: 1.500.000,00 Euro;

Fondo di rotazione:

limite minimo: 1.500.000,00 Euro;

limite massimo nel triennio: 4.500.000,00 Euro;

d) Medie imprese:

Contributi in conto capitale:

limite minimo:   38.000,00 Euro;

limite massimo: 2.000.000,00 Euro;.

Fondo di rotazione:

limite minimo: 2.000.000,00 Euro;

limite massimo nel triennio: 5.500.000,00 Euro;

e) Grandi imprese:

Contributi in conto capitale:

limite minimo: 45.000,00 Euro;

limite massimo: 3.000.000,00 Euro;

Fondo di rotazione:

limite minimo: 3.000.000,00 Euro;

Limite massimo nel triennio: 6.000.000,00 Euro.

 
2.Per la formazione generale o specifica la spesa minima ammissibile è di 1.500,00 Euro, per consulenza aziendale e per progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità, la spesa ammissibile è di 2.000,00 Euro, la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza non può superare l'importo di 800,00 Euro.
3.Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.
 
4.Per le grandi imprese è obbligatoria la notifica individuale alle autorità comunitarie.
 

Articolo 6

Misura dell'agevolazione

1.La misura dell'agevolazione è calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella »A» che forma parte integrante dei presenti criteri.
 

Articolo 7

Domande ammissibili

1.Può essere ammessa una domanda all'anno. E' ammissibile una ulteriore domanda per  iniziative indicate nell'articolo 3, comma 5, ed un ulteriore ancora per iniziative indicate nel comma 7 dello stesso articolo dei presenti criteri.Le agevolazioni richieste riguardano le iniziative che vengono realizzate dopo la presentazione della domanda, nonché quelle che risultano effettuate nei sei mesi antecedenti.
 

2.La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall'Ufficio competente.

 

3.Ai fini della classificazione come impresa industriale si fa riferimento all'inquadramento previsto dall'INPS, comprovato dal modello DM 10 o da specifica dichiarazione dell'INPS. All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, le imprese industriali devono avere - a differenza di quelle artigianali - almeno un dipendente.

 

4.Le spese riguardanti IVA., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione operazioni finanziarie e di leasback, comprese le cessioni di quote. Sono ammesse le operazioni di leasing, comprese le operazioni di “leas-back” tecnico che servono a finanziare la realizzazione, l'ampliamento o la modernizzazione di costruzioni aziendali, eseguite dal richiedente, oppure l'acquisto degli stessi attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, qualora il relativo contratto di leasing venga stipulato al più tardi entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza d'uso.

 
5.Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.
 
6.Le somme di investimento ammesse sono arrotondate ai 500,00 Euro inferiori.
 

Articolo 8

Documentazione per la presentazione

della domanda

1.I progetti di investimento concernenti le costruzioni non possono essere ripartiti in più domande di contributo; per uno stesso progetto di costruzione può essere quindi presentata una sola domanda. Se ritenuto necessario dall'Ufficio provinciale competente, alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione tratta dal modello DM 10 fornito dall'INPS, relativo al mese dell'ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda o da specifico attestato INPS;

b) l'ultimo bilancio di esercizio disponibile firmato dal legale rappresentante dell'impresa/della società qualora disponibile;

c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

d) il prospetto relativo all'evoluzione temporale dei principali dati aziendali;

e) l'elenco degli investimenti previsti con relativi preventivi ed eventualmente un elenco delle spese già sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti, per i quali è presentata domanda di agevolazione;

f)una dichiarazione circa l'appartenenza dell'impresa ad una classe dimensionale in base ai parametri dell'UE;

g) eventuale altra documentazione richiesta dal competente ufficio.

 
2.Le domande incomplete sono archiviate d'ufficio, qualora il richiedente non provveda ad inviare la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'Ufficio competente.
 

Articolo 9

Liquidazione delle agevolazioni

1.La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l'emanazione del provvedimento di approvazione nonché dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un'agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell'azienda.
 
2.Le agevolazioni vengono liquidate sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.
 
3.La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi alle agevolazioni, sarà accertata da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

a) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di valore fino a 500.000,00 Euro: sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento;

b) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili per un importo superiore a 500.000,00 Euro: sulla base del  contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture regolarmente quietanzate e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell'investimento nonché della  dichiarazione del richiedente l'agevolazione di cui al precedente punto di questo comma;

c) in caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, impianti tecnici e mezzi di trasporto: sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o fatture regolarmente quietanzate nonché della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

 
L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore dei lavori, il quale si baserà a tal fine sullo stato finale dettagliato dei lavori.
 

Articolo 10

Impegni

1.Alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione, dalla quale risulti che i beni di investimento agevolati non saranno alienati, affittati o ceduti in comodato per il seguente periodo:

a) nel caso di hard- e software per almeno tre anni, dalla data di acquisto;

b) nel caso di macchinari, impianti tecnici, attrezzature, arredamenti, mezzi di trasporto nonchè nel caso di lavori non soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire rispettivamente dal loro acquisto o dalla data di ultimazione dei lavori;

c) nel caso di locali o di edifici aziendali, nonché nel caso di investimenti in costruzioni e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia per almeno dieci anni a partire dalla data di  acquisto o dal rilascio della licenza d'uso da parte del Comune in caso di nuove costruzioni.

 
2.Qualora i vincoli temporali sopra indicati non siano rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia la parte dell'agevolazione percepita corrispondente in proporzione al rimanente periodo vincolato, maggiorata degli interessi legali maturati. Saranno effettuati controlli a campione presso le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni onde verificare l'effettuazione nonché la destinazione degli investimenti o delle spese agevolati.
 

3.È vietato il cumulo degli incentivi previsti dai presenti criteri con altre forme di finanziamento pubblico.

 

Articolo 11

Revoca delle agevolazioni

1.Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o irregolare documentazione è revocata l'agevolazione, maggiorata degli interessi legali. L'impresa inadempiente è inoltre sospesa per dieci anni dal godimento di agevolazioni provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 2bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
 
L'agevolazione è inoltre revocata nel caso in cui l'impresa beneficiaria cessi la sua attività prima della scadenza dei termini indicati al precedente articolo 10.
 

2.La restituzione dell'agevolazione avviene in proporzione alla durata residua dei periodi indicati al precedente articolo 10 e maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

 
3.Nel caso di imprese individuali o società di persone si può prescindere dall'obbligo di restituzione nei seguenti casi:

qualora il beneficiario possa dimostrare di aver trasgredito le disposizioni previste nel precedente articolo 10 non intenzionalmente e senza proposito di speculazione o di profitto (p.es. grave malattia o infortunio, che vietano una continuazione dell'attività);

qualora l'intera azienda è ceduta a parenti o affini entro il terzo grado, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale.

qualora un'impresa artigianale o industriale che svolga attività di trasporto si trasformi in impresa rispettivamente industriale o artigianale oppure in impresa di servizi o commerciale.

 

Articolo 12

Controlli

Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
 
All'individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.
 
Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature, degli arredamenti e degli automezzi finanziati nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione.
 
Laddove necessario l'Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell'Amministrazione Provinciale.
 
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.
 

Articolo 13

Disposizione procedurale

1.Se applicabili, valgono per l'evasione delle domande di contributo ai sensi di questi criteri anche gli ulteriori criteri di applicazione delle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 e 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35 quinquies, fissati con deliberazioni della Giunta Provinciale.
 

Articolo 14

Validità

1.I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo la loro approvazione da parte della giunta provinciale;  fanno eccezione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che saranno applicate anche per domande presentate già prima e non ancora concluse.
 
Tab. »A» - Misura dell’agevolazione
 

Beneficiari

Spese finanziabili

con riferimento ai commi dell’art. 3

Capo di riferimento

Intensitá del contributo

 
2,  lettera a)-sostituzioneCAPO III

fino al 40 % del costo differenziale per PMI (30 % per grandi imprese)

fino al 25 % del costo di adeguamento

2,  lettera b)-adeguamento

Imprese conforme all  art. 2, comma 1, lettera a), b) e c)

5, lettera a), b) e c)

formazione del personale

consulenza

CAPO IV

fino al 50% formazione generale e consulenza

fino al 25% formazione specifica

lettera d)

progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualitá

CAPO V

fino al 35% sistemi di qualitá

6,fabbricati e relative pertinenze impianti tecnici macchinari ed attrezzature arredamenti di officine,    garages e magazzini

CAPO II

fino al 15% se piccola impresa

fino al 7,5% se media e grande impresa

 

7,acquisto di terreno produttivo

L.P. 15/72

fino al 15% se piccola impresa

fino al 7,5% se media e grande impresa

Imprese conforme all  art. 2, comma 1, lettera b)

3,  lettera a) e b)

acquisto di beni di investimento

acquisto di soft- e hardware

CAPO II

fino al 30% del prezzo d  acquisto

3, lettera c) e d)

acquisto di casse mobili e           container

acquisto di semirimorchi

CAPO II

fino al 40% sui costi differenziali

Imprese conforme all  art. 2, comma 1, lettera c)

4, lettera a) acquisto di autoveicoli idoneo al trasporto fino a 9 posti a sedere, conducente compreso

CAPO II

fino al 15% dei costi d’acquisto

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