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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 792 del 17.03.2003
Approvazione delle direttive ai sensi dell'articolo 107, comma 23 della legge urbanistica provinciale (modificata con delibera n. 236 del 29.01.2007)

….omissis….

Sono approvate le direttive ai sensi all'articolo 107, comma 23 della legge urbanistica provinciale come segue:
 

Direttive all'articolo 107, comma 23 della legge urbanistica provinciale

1. In caso di demolizione di singoli fabbricati rurali non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole siti  nella sede dell'azienda ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale, la ricostruzione con trasformazione ai sensi dell'articolo 107, 23ocomma della legge urbanistica provinciale non può essere effettuata a una distanza superiore a 40 m dagli esistenti o progettati edifici residenziali o fabbricati rurali o stalla. Se in considerazione dell'andamento del terreno detti 40 metri non sono sufficienti, la ricostruzione è ammessa a una distanza massima di 60 metri di detti edifici su vincolante parere della commissione urbanistica provinciale. In caso di costruzioni soggette a tutela dei beni culturali, ove siano prevalenti i motivi di tutela dei beni culturali, attestati dalla ripartizione 13 - Beni culturali -, su parere della commissione urbanistica provinciale, la ricostruzione può essere autorizzata nell'ambito del medesimo territorio comunale anche ad una distanza superiore. Se i pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione 13 - Beni culturali - sono contrastanti, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

2. In caso di demolizione dei fabbricati rurali non più utilizzati che non sono siti nella sede dell'azienda agricola ed esistono dal 1973 la ricostruzione con trasformazione è ammessa soltanto sull'area di pertinenza determinata con i criteri dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale; inoltre è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta.

3. La ricostruzione con trasformazione in un altro posto nel verde agricolo comunque entro i 300 m dello stesso centro edificato è ammessa in applicazione dell'articolo 107, 13° comma della legge urbanistica provinciale.

4. Il volume di più fabbricati aziendali rurali con meno di 400 m³ fuori terra, non può essere accumulato o sommato ai fini della legge provinciale sulla trasformazione della destinazione d'uso.

5. La trasformazione parziale o totale della destinazione d'uso di fabbricati aziendali rurali è ammessa se il volume fuori terra non più necessario per la conduzione dell'azienda non è inferiore a 400 m³.

In caso di trasformazione o demo-ricostruzione deve essere conservato o garantito nel medesimo edificio il volume aziendale rurale necessario, in base alla superficie agricola di proprietà, per la conduzione dell'azienda agricola in relazione alle esigenze agricole e per il ricovero delle macchine agricole (comprese le esigenze per la manutenzione, carburante e anticrittogamici).

Il fabbisogno minimo del vano per il ricovero delle macchine riferito al volume esistente è fissato nella tabella grafica allegata, che è parte integrante della presente direttiva.

6. Il volume aziendale rurale esuberante al fabbisogno può essere trasformato al agriturismo ai sensi delle relative disposizioni solo nella sede dell'azienda agricola.

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