Sentenza 4 dicembre 1998, n. 363; Pres. De Gennaro – Est. Camozzi
La scuola dell'obbligo in Alto Adige presenta caratteri peculiari dovendo tener conto della equiparazione a tutti gli effetti di legge delle lingue italiana e tedesca sancita dall'art. 99 del D.P.R. 31.8.1972 n. 670 (T.U. leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. I principi che regolano l'istruzione scolastica obbligatoria sono fissati nell'art. 19 dello statuto, il quale - nel prevedere che l'insegnamento nelle scuole è impartito nella madrelingua degli alunni da docenti di eguale madrelingua, mentre l'insegnamento della seconda lingua avviene da parte di docenti per i quali detta seconda lingua sia la madrelingua - persegue lo scopo di assicurare che gli alunni abbiano insegnanti della corrispondente lingua materna, che deve essere lo lingua veicolare, e di dare rilevanza costituzionale allo studio abbinato della seconda lingua, con docenti per i quali la seconda lingua sia ugualmente quella materna. La normativa di attuazione ( D.P.R. 10.2.1983 n. 89) dal suo canto, ha istituito scuole di insegnamento in lingua italiana e scuole di insegnamento in lingua tedesca con l'insegnamento in entrambe della seconda lingua in via curriculare, al fine, appunto, di pervenire ad una adeguata conoscenza della stessa.
Considerato che i genitori sono direttamente responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei propri figli minori, va riconosciuto in capo ai genitori stessi, non solo quali esercenti la patria potestà, ma anche in proprio, un interesse, distinto da quello generale dell'amministrazione scolastica, all'assolvimento dell'obbligo scolastico attraverso un corretto uso dei poteri spettanti alla P.A. Per quanto concerne in particolare l'istruzione scolastica in provincia di Bolzano - in relazione alla equiparazione delle lingue italiana e tedesca ed all'insegnamento obbligatorio della seconda lingua dalla seconda classe elementare per tutto il ciclo dell'istruzione secondaria - concorre anche il contingente interesse al perseguimento, a tutti i livelli e con i mezzi più opportuni, di un approfondimento della seconda lingua.
É principio acquisito che a nozione di interesse legittimo va riferita ad ogni situazione di interesse sostanziale, configurabile anche quale realizzazione di una utilità sperata, che abbia non solo carattere differenziato rispetto alla generalità, ma sia altresì qualificato per un certo grado di protezione ad esso accordata dall'ordinamento.
Il soggetto che interviene ad adiuvandum nel procedimento amministrativo non esercita alcuna azione impugnatoria autonoma non facendo valere una propria posizione di interesse legittimo, ma si limita a sostenere adesivamente le ragioni del ricorrente, chiedendo al giudice amministrativo l'accoglimento del ricorso principale su presupposto di essere titolare di un interesse correlato ed accessorio rispetto a quello fatto valere dal ricorrente che ne legittima processualmente l'intervento adesivo. Circa i tempi dell'intervento, questo può avvenire in qualsiasi momento e nello stato in cui si trova la controversia, salvo il rispetto, ai sensi dell'art. 23 comma 4 legge 6.12.1971 n. 1034, dell'invalicabile limite temporale e dei venti giorni e dei dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione del ricorso fissati rispettivamente per il deposito di documenti e di memorie illustrative.
In relazione all'art. 1 del D.Lgs 16.3.1992 n. 266 (norme di attuazione dello statuto in materia di rapporti fra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali il quale precisa che è dovere istituzionale dello Stato e degli altri enti pubblici locali contribuire, nell'ambito delle rispettive funzioni, all'osservanza dello statuto speciale, deve riconoscersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un interesse di fatto, e quindi un interesse processuale, alla tutela giurisdizionale avverso atti della Provincia autonoma ritenuti in contrasto con norme statutarie o di attuazione, tutela che può essere in concreto perseguita utilizzando lo strumento processuale dell'intervento adesivo volontario nel giudizio amministrativo.
La contemporanea presenza fisica in aula di docenti di madrelingua italiana e tedesca - nell'ambito di programmi di sperimentazione scolastica per il potenziamento della conoscenza della seconda lingua o di lingua straniera - non è incompatibile né con la lettera né con lo spirito dell'art. 19 dello statuto di autonomia e non viola di per sé i generale principio statutario, in esso enunciato, dell'insegnamento nella lingua materna dell'alunno. Invero tale principio non sembra escludere a priori che si possa attuare, sia nella fase della programmazione che in quella successiva della concreta attuazione didattica, un costante rapporto di coordinamento e di integrazione tra le varie materie curriculari, e quindi anche tra la seconda lingua (che certamente è disciplina curriculare al pari delle altre) e le rimanenti materie d'insegnamento. É quindi illegittimo, per mancanza assoluta di motivazione, il provvedimento della Giunta provinciale di Bolzano che, nell'autorizzare a sperimentazione, abbia acriticamente, e con apodittica affermazione, vietato in via assoluta ogni forma di compresenza senza evidenziarne e ragioni di incompatibilità con il comma dell'art. 19 dello statuto.