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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Adozione dei libri di testo nelle scuole

Sentenza (8 giugno) 10 giugno 1988, n. 629; Pres. Saja - Red. Greco
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso in data 1 luglio 1977, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al d.P.G.p. Bolzano n. 17 in data 22 aprile 1977, recante « criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche ».
Ad avviso dell'autorità ricorrente, il conflitto si manifesterebbe sotto diversi profili.
A) L'art. 6 comma 8 1. 30 luglio 1973 n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), stabilisce il principio che la scelta dei libri di testo spetta al collegio dei docenti ed il successivo d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, sul riordinamento degli organi collegiali della scuola, all'art. 4 lett. d), dispone che il collegio dei docenti provvede all'adozione dei libri di testo, «sentiti i consigli di interclasse o di classe».
Tale criterio, che, come principio stabilito da una legge statale, rappresenta un limite alla potestà normativa delle Regioni e delle Province autonome, è stato disatteso dalla Provincia di Bolzano. Essa, nell'esercizio del potere legislativo attribuitele in materia di istruzione secondaria dagli artt. 5 e 9 n. 2 st. spec. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), ha dapprima emanato la l. 5 settembre 1975 n. 49, che, all'art. 4 lett. d); stabilisce che il collegio dei docenti provvede all'adozione dei libri di testo, « sentiti i consigli di interclasse o di classe ». Peraltro, la successiva l. prov. 24 maggio 1976 n. lo, all'art. 6, ha precisato che nella materia devono essere rispettati i criteri « che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della l. prov. ». Tale regolamento è stato emanato con il d. 22 aprile 1977 n. 17 Pres. Giunta prov. Bolzano, che, all'art. 3 comma 2 dispone che « qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe siano unanimamente contrari all'adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti ».
L'efficacia attribuita dalla norma in esame al parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse o di classe, che finisce per conferire loro un potere decisionale in subiecta materia, si pone in contrasto con l'enunciato principio della legislazione statale, che riconosce ai predetti consigli una funzione solo consultiva.
B) Sotto un diverso profilo, la stessa norma viene denunciata come lesiva di attribuzioni costituzionalmente garantite ad organi dello Stato. L'art. 33 Cost. tutela la libertà d'insegnamento al personale docente, che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116, è personale statale a tutti gli effetti anche quando svolga la propria attività nel territorio della Provincia di Bolzano.
Tale rilievo non può ritenersi superato dalla precisazione contenuta nella stessa norma regolamentare, in questione, secondo cui l'esaminata disposizione viene emanata in attuazione del principio di cui all'art. 1 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416. Si tratta del principio secondo il quale la libertà d'insegnamento va esercitata nel rispetto delia coscienza morale e civile degli alunni. In effetti, il legislatore statale aveva già individuato (d.P.R, n. 416 del 1974, art. 4) il punto di equilibrio tra le due diverse esigenze.
C) Ulteriore menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita ad organi dello Stato viene ravvisata nella disposizione de qua alla stregua del rilievo che, attribuendo efficacia vincolante al parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, la norma regolamentare ha, di fatto, modificato la precedente norma di cui alla l. n. 49 del 1975, che attribuiva la scelta dei libri di testo da adottare esclusivamente al consiglio dei docenti. In tal modo, la Provincia di Bolzano, dando forma di atto regolamentare ad un atto sostanzialmente legislativo, ha impedito ai competenti organi dello Stato l'esercizio dei poteri di controllo sugli atti legislativi della Provincia, ad essi attribuiti dall'art. 55 st. spec. T.-A.A.
D) Infine, con riferimento alla norma di cui all'art. 5 d.P.G.p. Bolzano n. 17 del 22 aprile 1977, che stabilisce che nelle classi parallele dello stesso istituto d'istruzione secondaria non può adottarsi più di un unico testo per ogni tipo di libro, l'autorità ricorrente denuncia una ulteriore limitazione delle libertà d'insegnamento, in contrasto anche con la disposizione di cui all'art. 6 r.d. 14 ottobre 1923 n. 2345, che consente, invece, la scelta di testi diversi in corsi paralleli, anche se l'insegnante sia unico.
2. Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano, concludendo per l'infondatezza del ricorso.
La l.d. 30 luglio 1973 n. 477, si rileva, nello spirito di una riforma della scuola che tende ad attribuire un ruolo di sempre più attiva partecipazione dei genitori e degli stessi alunni all'andamento scolastico, non contiene alcun divieto di configurare ipotesi di pareri dei consigli di classe o di interclasse che siano vincolanti per il collegio dei docenti. Pertanto, non può ritenersi che la norma regolamentare in questione abbia violato un principio stabilito dalla legislazione statale.
Né può sostenersi che sia stato alterato il sistema delle competenze degli organi statali, in quanto la scelta dei libri di testo è pur sempre di competenza del collegio dei docenti. Il potere di veto conferito non al singolo genitore o al singolo studente, ma all'unanime volontà di genitori e studenti, non menoma quella competenza, ma ne costituisce un criterio d'esercizio, tenuto conto che il diritto dei genitori di educare i figli è costituzionalmente garantito e che il principio della compartecipazione alla gestione delle scuole è stato posto a base della riforma attuata con la legge delega.
Quanto, infine, al rilievo secondo cui la Provincia Autonoma di Bolzano, adottando la forma regolamentare, avrebbe impedito il controllo statale su di un proprio atto legislativo, osserva la difesa che — a prescindere dalla considerazione che in nessun caso potrebbe escludersi, come non è stato nel caso di specie, il sindacato della Corte costituzionale — nessuna obiezione è stata sollevata nei confronti dell'art. 6 l. prov. 24 maggio 1976 n. 15, che rinviava al regolamento d'esecuzione la disciplina dei criteri da seguire nell'adozione dei libri di testo.
 
Considerato in diritto: 1. Il conflitto di attribuzione elevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha per oggetto il regolamento di esecuzione della l. prov. Bolzano 24 maggio 1976 n. 15, emanato con d.P.G.p. 22 aprile 1977 n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di classe siano unanimemente contrari all'adozione di un libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti, nonché nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso istituto d'istruzione secondaria non può adottarsi più di un unico testo per ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i princìpi della legislazione statale in materia (posto che l'art. 6 comma 8 l. 30 luglio 1973 n. 477, dispone che la scelta dei libri di testo spetta al collegio dei docenti) e il principio, costituzionalmente garantito, della libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.).
Esso ha, inoltre, per oggetto l'art. 3 comma 2 del predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica una norma di legge (l'art. 4 l. prov. Bolzano 5 settembre 1975 n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in conformità a quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di testo), in quanto, adottato nella forma regolamentare, sottrae un atto, che nella sostanza è legislativo, al controllo da parte dei. competenti organi statali di cui all'art. 55 St. spec. Reg. T.A.A.
2. Il ricorso è inammissibile.
Invero, il regolamento emanato con d.P.G.p. Bolzano 22 aprile 1977 n. 17, è stato oggetto di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato con decisione 3 luglio 1981 n. 364, relativamente ai commi 1 e 2 dell'art. 3 e, pertanto, anche nella parte (concernente il parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe) con riferimento alla quale è stato elevato il conflitto di attribuzione di cui al suddetto ricorso.
Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di un unico testo per ogni tipo di libro nelle classi parallele delle scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto (art. 5 comma 2), il regolamento suddetto è stato modificato col successivo d.P.G.p. 8 febbraio 1978 n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla suddetta disposizione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, in relazione al regolamento di esecuzione, adottato con d.P.G.p. Bolzano 22 aprile 1977 n. 17, dell'art. 6 l. stessa prov. 24 maggio 1976 n. 15.
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