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In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Trasferimento delle partecipazioni azionarie dell´Ente autonomo di gestione delle aziende termali

Sentenza (10 maggio) 12 maggio 1988, n. 532; Pres. Saja - Red. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 23 novembre 1978 la Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-quinquies, 1-sexies, 1-deciesl. 21 ottobre 1978 n. 641, di conversione del d. l. 18 agosto 1978 n. 481, recante norme integrative della disciplina degli enti di cui all'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977, nel presupposto denegato o indubbiato della sua applicabilità ad essa provincia di Bolzano.
L'art. 1-quinquies, in particolare, in quanto prevede la soppressione dell'EGAT (Ente autonomo di gestione delle aziende termali) ed il trasferimento delle relative partecipazioni all'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) — in cui saranno inquadrati società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, già inquadrati nell'EAGAT — risulterebbe lesivo delle competenze esclusive della Provincia ricorrente in tema di acque minerali e termali (art. 8 n. 14 st. spec.) e sottrarrebbe al suo patrimonio beni che, ai sensi dell'art. 68 del medesimo st. spec., dovrebbero essere ad essa trasferiti. Argomenta al riguardo la Provincia che con precedente decreto presidenziale (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, art. 12) erano state ad essa trasferite le analoghe partecipazioni della società « Salvar » ed ancora prima, le aziende termali di Levico e Roncegno (d.P.R. 15 novembre 1952 n. 3599) e che il trasferimento del pacchetto azionario è una modalità di trasferimento dei beni (acque termali)
II detto art. 1-quinquies, per il fatto di prevedere, in riferimento a previsione da parte della legge di riforma sanitaria, l'ulteriore devoluzione dei beni inerenti alla gestione delle acque termali agli enti locali, violerebbe le competenze provinciali in ordine alla (soltanto possibile) delega delle sue funzioni ai Comuni (art. 18 cpv. statuto).
L'art. 1-sexies, facendo salvo il disposto dell'art. 119 d.P.R. n. 616 del 1977, che prevede, per le Regioni a statuto speciale, un ufficio stralcio degli enti di cui all'art. 113 del medesimo d.P.R., fino a diversa disposizione delle norme attuative dei relativi statuti, non risulterebbe in nessun modo applicabile alla provincia ricorrente; e, tuttavia, ove si ritenesse diversamente, prevedendo la ripartizione tra le Regioni dei patrimoni dell'ONPI (Opera nazionale pensionati di Italia), dell'ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani) e dell'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori), e fra i Comuni delle entrate di quest'ultimo ente violerebbe le competenze provinciali, così come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475 ed esercitate con successiva l. prov. 20 giugno 1978 n. 29, in relazione all'ENAL, e così come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469 in relazione agli altri enti.
La Provincia, infatti, con legge menzionata avrebbe già assunto i compiti ed acquisito il patrimonio dell'ENAL; il d.P.R. n. 469 del 1975, d'altra parte, prevede (art. 6) che spetti alla Provincia disporre la cessazione degli enti nazionali e sovraprovinciali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza (su cui la Provincia medesima gode di competenza esclusiva: art. 8 n. 25 st. spec.) e fra questi enti dovrebbero esser ricompresi l'ONPI e PENAGLI.
Illegittima sarebbe poi la sottrazione alla Provincia dei proventi dell'Enalotto, da considerare parte integrante dell'ENAL e ricompresi nel trasferimento operato con la menzionata l. prov. n. 29 del 1978. Ciò violerebbe anche la attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 st. spec.).
Tale art. 1-sexies, infine, prevedendo la devoluzione ulteriore ai Comuni del patrimonio dei detti enti violerebbe le competenze organizzative della Provincia autonoma (art. 18 comma 2 st. spec.).
L'art. 1-decies, stabilendo che l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, venga erogato, a partire dal P aprile 1979, dall'INAIL (Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro), anziché dell'ANMIL (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro), violerebbe le competenze provinciali in materia di assistenza e beneficenza, così come attribuite dall'art. 8 n. 25 st. spec. e trasferite dall'art. 6 d.P.R. n. 469 del 1975, menzionato.
2. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri contestando le deduzioni di parte ricorrente. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie dell'EAGAT innanzi tutto, non comportando trasferimento di competenze amministrative, ai sensi dell'art. 113 d.P.R, n. 616 del 1977, risulterebbe estraneo alla materia degli enti pubblici e, dunque, nessun limite territoriale, in favore delle Regioni a statuto speciale, potrebbe essere invocato. Altra cosa, d'altra parte, sarebbe il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei diritti pubblici sui beni patrimoniali indisponibili concernenti le acque minerali e termali e gli impianti relativi ed altra il trasferimento dei diritti e del patrimonio del concessionario, la cui attività di imbottigliamento delle acque minerali avrebbe carattere meramente commerciale. L'art. 68 st. spec. prevederebbe, del resto, il trasferimento dallo Stato alla Provincia autonoma dei soli diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare, mentre si trasferirebbero alla Provincia tutti i diritti, anche di carattere mobiliare, della Regione; le partecipazioni azionarie in società di natura privata, d'altra parte, avrebbero carattere chiaramente non immobiliare. L'avvenuto trasferimento dei compendi relativi alla acque termali dovrebbe dunque aver soddisfatto tutte le legittime pretese della provincia autonoma, mentre ogni pretesa al trasferimento di diritti di natura mobiliare, configurabile nei confronti della Regione (e da questo punto di vista risulterebbe spiegato l'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario della società Salvar, menzionato da parte ricorrente), risulterebbe destituita di fondamento nei confronti dello Stato.
Lo Stato concorda circa l'inapplicabilità alla Provincia autonoma dell'art. 1-sexiesl. n. 641 del 1978, nel senso che il trasferimento alla Provincia di Bolzano delle competenze di enti che svolgono attività di assistenza e beneficenza (come l'ONPI e l'ENAOLI) e ricreativa (come l'ENAL) risulterebbe disciplinato dal d.P.R, n. 469 (art. 6) e 475 (art. 4) del 1975; tuttavia anche ai sensi di tale specifica normativa risulterebbe escluso dal trasferimento il concorso gestito dall'Enalotto, che non rientra nelle finalità specifiche dell'ENAL ma veniva da questo gestito per conto del Ministro delle finanze, in base a convenzione del 6 marzo 1975, approvata con decreto del 26 marzo stesso anno.
Per motivi analoghi dovrebbe ritenersi infondata ogni censura relativa all'art. l-decies della menzionata l. n. 641 del 1978.
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale agli artt. 1-quinquies, l-sexies, 1-decies l. 21 ottobre 1978 n. 641, di conversione del d. l. 18 agosto 1978 n. 481, per violazione degli artt. 8 nn. 14 e 25, 18, 68, 78 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, oltreché delle relative norme di attuazione in materia di « assistenza e beneficenza » (d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469) e di attività ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475);
La l. n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo l'assunto della Provincia ricorrente, alle Regioni a statuto speciale e dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali; ciò avuto riguardo al suo carattere generale di legge (di conversione di d.l.) recante proroga del termine previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che, in qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni a statuto ordinario, e avuto altresì riguardo al richiamo, contenuto nell'art. 1-sexies, dell'art. 119 d.P.R, n. 616 del 1977 che, per le Regioni ad autonomia differenziata, prevede il funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da sottoporre al procedimento di « regionalizzazione », fino a diversa disposizione della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.
Per l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla Provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme:
a) l'art. 1-quinquies perché, prevedendo il trasferimento del pacchetto azionario dell'EAGAT (Ente autonomo di gestione delle aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958 n. 576, ed investito, con 1; 21 giugno 1960 n. 649, della titolarità delle partecipazioni azionarie anche di società aventi per oggetto lo sfruttamento di acque minerali ed attività connesse), all'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con inquadramento in tale secondo ente anche delle società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, prima inquadrati nell'EAGAT, violerebbe le competenze esclusive della Provincia di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8 n. 14 St. spec.). Alla Provincia stessa, invece, dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'EAGAT, come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali dello Stato in corrispondenza delle materie attribuite alla competenza provinciale (art. 68 st. spec.);
b) ancora l'art. 1-quinquies comma ult. lett. c), perché, prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attività, pertinenze, personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli enti locali, violerebbe le competenze della Provincia nei rapporti con questi (art. 19 cpv. st. spec.);
e) l'art. l-sexies comma 1, perché, prevedendo il trasferimento: alle Regioni del patrimonio dell'ONPI e dell'ENAOLI, violerebbe le competenze della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8 n. 25 st. spec.), così come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469, che attribuisce alla Provincia stessa (art. 6) il potere di disporre la cessazione dell'attività degli enti nazionali e sovranazionali operanti nel settore; perché, prevedendo il trasferimento alla Regione del patrimonio dell'ENAL, violerebbe le competenze provinciali in tema di attività ricreativa (art. 9 n. 11 st. spec.), così come trasferite con il d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475, che, analogamente, attribuisce alla Provincia (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli enti che operano nel settore, potere esercitato con l. prov. 20 giugno 1978 n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle attività e dei beni, e perché, prevedendo come destinatari ultimi del trasferimento dei beni dell'ONPI, dell'ENAL e dell'ENAOLI agli enti locali, violerebbe le competenze della Provincia in materia di rapporti con questi (art. 18 cpv. st. spec.);
d) ancora l'art, l-sexies comma 9, perché, ripartendo fra i Comuni le entrate dell'ENAL e riservando allo Stato i proventi dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di attività ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto d.P.R. n. 475 del 1975, oltreché le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 st. spec.);
e) l'art. 1-deciesl. n. 641 del 1978, perché, prevedendo che l'assegno d'incollocabilità, prima erogato dall'ANMIL (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), venga erogato dall'INAIL, anziché dalla Provincia, violerebbe le competenze esclusive di questa in tema di assistenza e beneficenza (art. 8 n. 25 st. spec.).
2. La 1. 21 ottobre 1978 n. 641 converte, con modificazioni, il d. l. 18 agosto 1978 n. 481, di proroga del termine previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti di cui all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si limita alla pura conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi) un insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge convertito.
Deve, anzitutto, ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. l-sexies all'art. 10 d.P.R, n. 616 del 1977, concernente il funzionamento di « uffici stralcio » per l'esercizio delle funzioni degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce anche alle Regioni a statuto speciale e che i precetti di cui essa si compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente disposto in senso contrario (cfr., del resto sentt. di questa Corte nn. 31 del 1983; 219 del 1984; 165 del 1986; 51 del 1987).
Specificamente in senso contrario dispone, appunto, l'art. l-sexies comma 1, il quale, ribadendo la regola enunciata per le Regioni a statuto speciale dall'art. 119 d.P.R, n. 616 del 1977, esclude la propria operatività per quanto concerne il trasferimento del patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL nei confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa all'art. l-sexies comma 1, è pertanto inammissibile. Analoghe ragioni d'inammissibilità, stante la correlazione fra trasferimento delle funzioni, devoluzione del patrimonio ed attribuzione delie entrate, valgono per la questione relativa alla prima parte del comma 9 dello stesso art. 1-sexies, che prevede la ripartizione fra i Comuni delle entrate dell'ENAL (non, invece, per la questione relativa alla parte del medesimo comma 9 che concerne la riserva allo Stato dei proventi dell'Enalotto su cui v., infra, n. 5).
3. Per quanto concerne il trasferimento all'EFIM del pacchetto azionario dell'EAGAT, nonché delle attività e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali (commi 3 e 4 dell'art. 1-quinquies d. l. n. 481 del 1978, così come convertito nella l. n. 641 del 1978) la questione non è fondata.
Il comma 3 dell'art, 1-quinquies cit. riserva all'EFIM le partecipazioni azionarie delle società prima « inquadrate » nell'EAGAT. Il comma 4 del medesimo articolo, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte in sede di conversione, provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni « attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri »; mentre nella precedente lett. b) prevede l'inquadramento nell'EFIM «delle società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, già inquadrati nell'EAGAT».
Si determina così un trasferimento delle aziende termali, prima inquadrate nell'EAGAT, comprendendosi in esso anche elementi accessori (quali sono i patrimoni alberghieri). Ciò in aggiunta al trasferimento già avvenuto in favore della Provincia di Bolzano del bene pubblico « acqua termale » e delle relative funzioni (art. 4 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115).
Per quel che riguarda le acque minerali la normativa di cui si tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre è chiaro che la Provincia di Bolzano continua ad essere titolare del bene pubblico « acque minerali » — ad essa trasferito, con le relative funzioni, congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a queste ultime, dal detto art. 4 d.P.R. n. 115 del 1973 — in attuazione degli artt. 8 n. 14, 68 e 108 st. spec.
Ora le pretese che la Provincia autonoma può vantare in relazione alle sue competenze in materia non possono estendersi alle partecipazioni azionarie delle società concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali prima « inquadrate » nell'EAGAT, partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla titolarità del bene pubblico « acque minerali e termali » e dalle relative funzioni amministrative.
Analoghe ragioni valgono ad escludere che le pretese statutarie della Provincia di Bolzano possano estendersi alle « società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali », già « inquadrate » nell'EAGAT (art. 1-quinquies comma 4 lett. b), perché anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad un'attività connessa allo sfruttamento delle acque minerali, son cosa diversa dal bene pubblico « acque minerali » e delle relative funzioni amministrative.
4. Non è fondata la questione relativa alla lett. c) del comma 4 dell'art. 1-quinquiesl. n. 641 del 1978, nella parte in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali, vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso delle acque termali, secondo la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36 comma 4 l. 23 dicembre 1978 n. 833, con cui tali aziende termali sono dichiarate presidi e servizi delle Unità sanitarie locali).
Infatti tale devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del bene pubblico «acque termali», dall'altro non preclude alla medesima l'esercizio delle sue potestà legislative e amministrative in materia, ma al più pone indirettamente alle dette potestà il solo limite — da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria — della destinazione del bene termale alla tutela della salute.
5. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 1-sexies, per la parte che riserva al Tesoro i proventi dell'Enalotto; si tratta, infatti, di «concorso-pronostici» (facente capo al Ministero .delle finanze e gestito attraverso l'ENAL, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 14 aprile 1948 n. 496, secondo la disciplina data dal decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni) estraneo alla materia delle attività ricreative ed, a maggior ragione, delle attività assistenziali, e avente, inoltre, carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali).
6. Non è fondata, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art, 1-decies comma 1 l. n. 641 del 1978, che prevede sia erogato dall'INAIL l'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino a quel momento erogato dall'ANMIL.
Si tratta, infatti, di prestazione che presuppone un rapporto assicurativo con l'INAIL e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza; data la sua stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi estranea alla materia «assistenza e beneficenza» attribuita alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8 n. 25 st. spec. e trasferita con d.P.R, n. 469 del 1975 (cfr. sent. di questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche l'art. 38 Cost., non possono essere prive di valore per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies comma 1 d. l. 18 agosto 1978 n. 481 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previste dall'art. 113 comma 10 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), nel testo modificato dalla l. di conv. 21 ottobre 1978 n. 641;
nonché dello stesso art. 1-sexies comma 9, nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate dell'ENAL; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8. n. 25 e 9 n. 11 st. spec. per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 d.P.R. 28 marzo 1975 n. .469 e 4 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475, di attuazione dello statuto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies comma 3, del menzionato d. l. n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla l. di conv. n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8 n. 14, e 68 st. spec.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies comma 4 lett. b), del menzionato d. l. n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla l. di conv. n. 641 del 1978, proposta dalla, Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8 n. 14 e 68 st. spec.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies comma 4 lett. c), del menzionato d. l. n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla l. di conv. n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per violazione dell'art. 18 cpv. st. spec.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 1-sexies del menzionato d. l. n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla l. di conv. n. 641 del 1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8 n. 25 e 78 St. spec., nonché dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, in attuazione dello statuto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-decies del menzionato d. l. n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla l. n. 641 del 1978 proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8 n. 25 st. spec., nonché del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469, di attuazione dello statuto
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
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