In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Approvazione regolamento della Consulta per la famiglia

Allegato

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA FAMIGLIA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta provinciale per la famiglia, istituita con la legge provinciale del 17.5.2013, n. 8, e successive modifiche. La sopraccitata Consulta verrà di seguito denominata semplicemente Consulta.

Art. 2 - COMPOSIZIONE, FINALITÀ E COMPITI

1. Composizione, finalità e compiti della Consulta sono fissati dall’art. 12 della legge provinciale del 17.5.2013, n. 8 e successive modifiche.

2. In base alla citata legge la Consulta ha i seguenti compiti:

a) sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della normativa provinciale alle nuove esigenze del settore famiglia;

b) elabora proposte per il sostegno e la promozione della famiglia;

c) esprime pareri e raccomandazioni;

d) può esprimere prese di posizione su tematiche rilevanti per la famiglia.

3. Oltre a questi la Consulta può svolgere ulteriori compiti che siano in accordo con le finalità della stessa previste dalla legge.

4. Per garantire l’attività di consulenza della Consulta,

a) la Giunta e l’Amministrazione provinciale forniscono attivamente ed nei tempi adeguati le informazioni e i documenti necessari;

b) viene organizzato una volta all’anno un incontro con la Giunta provinciale;

c) essa può essere ascoltata direttamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio provinciale.

Art. 3 - DOVERE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

I componenti della Consulta sono tenuti

a) a sostenere nel miglior modo possibile il lavoro della Consulta, partecipando alle sedute della stessa e sostenendo le comuni decisioni verso l’esterno;

b) alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna alla Consulta stessa ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati;

c) I membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta, in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione.

Art. 4 - ILSOSTITUTO/LA SOSTITUTA DEL/DELLA PRESIDENTE

1 Il sostituto/la sostituta del/della Presidente viene nominato/a dalla Giunta provinciale dopo aver sentito il/la Presidente della Consulta. Il sostituto/la sostituta sostituisce il/la Presidente quando assente.

Art. 5 - COMPITI DEL/DELLA PRESIDENTE

1. Il Presidente/la Presidente rappresenta la Consulta verso l'esterno e cura i rapporti con le associazioni, enti ed istituzioni. In tali funzioni è vincolato/a alle decisioni e agli orientamenti della Consulta.

2. Convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno prendendo in considerazione eventuali proposte dei componenti, presiede le sedute e coordina le attività della Consulta e segue inoltre lo sviluppo delle attività programmate nella Consulta.

3. In assenza o in caso di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal sostituto/dalla sostituta.

4. Il Presidente/la Presidente e il sostituto/la sostituta sono autorizzati ad adottare insieme decisioni in caso di eventi inderogabili e di massima urgenza. Tali decisioni devono venir comunicate alla Consulta in occasione della seduta seguente.

Art. 6 - SEGRETERIA DELLA CONSULTA

1. L’Agenzia per la famiglia funge da segreteria della Consulta.

2. Essa svolge funzioni di segreteria e funzioni amministrative a favore della Consulta e la sostiene nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La segreteria del Comitato predispone l'ordine del giorno secondo le direttive impartite del/della Presidente.

2. La Consulta è convocata dal/dalla Presidente o in caso di assenza, dal sostituto/dalla sostituta.

3. Le riunioni hanno luogo in caso di necessità, in ogni caso comunque almeno nel numero minimo previsto dalla legge. Una convocazione può anche essere richiesta da almeno 6 componenti.

4. Ai componenti effettivi e quelli supplenti viene trasmesso dieci giorni prima della riunione l'invito scritto, nel quale si comunica ora, luogo e ordine del giorno.

5. Per motivi urgenti, il Presidente/la Presidente può convocare una riunione anche fino a 48 ore prima.

6. È cura del componente effettivo avvertire il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento. Qualora anche il sostituto sia impossibilitato ciò va comunicato in tempo utile alla segreteria.

7. Per la tenuta delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Consulta.

8. I documenti di lavoro, gli appunti, le note ed i promemoria necessari per la conoscenza e la valutazione di ciascuna questione devono essere inviati ai membri effettivi e sostituti dalla segreteria di regola al più tardi cinque giorni prima di quello fissato per la riunione (fanno eccezione le riunioni d’urgenza).

9. Le sedute della Consulta non sono aperte al pubblico. Per la trattazione di tematiche specifiche il/la Presidente può invitare persone esterne o rappresentanti di gruppi di interesse qualora questo venga ritenuto utile e opportuno, anche su richiesta di uno dei componenti della Consulta.

10. Una volta all’anno si terrà una seduta comune con i componenti supplenti e i componenti effettivi.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1. Il/La Presidente dirige l'attività della Consulta ed assicura la regolarità delle sedute e deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

2. Il/La Presidente accerta all'inizio di ogni seduta l'esistenza del numero legale dei componenti (maggioranza dei presenti).

3. I punti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine stabilito.

4. Ciascun componente della Consulta può chiedere il rinvio della trattazione di una questione posta all'ordine del giorno se la richiesta è debitamente motivata e accettata dalla Consulta.

5. Le proposte e i punti all'ordine del giorno la cui discussione è stata rinviata sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

6. Le deliberazioni della Consulta, qualora sia necessario un voto esplicito, vengono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti alla votazione.

7. I verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatti a cura della segreteria della Consulta. Nei verbali sono indicati ora e luogo della seduta, il nome dei componenti presenti ed assenti, le tematiche principali della discussione e i voti espressi.

8. I verbali delle sedute vengono sottoscritti dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante e non necessitano di ulteriore approvazione.

9. Prese di posizione o integrazioni vengono recepite nel protocollo seguente, fermo restando che vengano comunicate per iscritto alla segreteria.

10. I verbali vengono inviati ai componenti effettivi e supplenti.

Art. 9 - GRUPPI DI LAVORO

1. Per assicurare un efficiente svolgimento delle attività della Consulta, possono essere costituiti gruppi di lavoro permanenti o temporanei. A questi possono appartenere anche i componenti supplenti.

2. La creazione ed i compiti dei gruppi di lavoro vengono determinati dalla Consulta con proprio voto.

3. In seno a ciascun gruppo di lavoro viene nominato/a un coordinatore/una coordinatrice, il/la quale cura l’ordinato svolgimento ed i risultati dei lavori. Il coordinatore/la coordinatrice deve essere un componente effettivo della Consulta.

4. La partecipazione a tali gruppi di lavoro di persone appartenenti all’amministrazione provinciale o di rappresentanti di gruppi di interesse oppure esperti esterni viene concordato tra il/la Presidente e i dirigenti delle unità organizzative interessate.

5. Per sostenere i gruppi di lavoro nell’elaborazione di temi, questi possono richiedere informazioni agli uffici provin ciali rispettivi.

6. I gruppi di lavoro possono accompagnare, nel senso di una leale collaborazione, la predisposizione di provvedimenti amministrativi. Non possono però sostituirsi all’attività istituzionale propria dell’amministrazione.

Art. 10 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI

1. Il/La Presidente o il/la Vicepresidente può proporre all'ufficio competente, rispettando il criterio della rotazione, che uno o due componenti della Consulta prendano parte a incontri nazionali ed internazionali, a corsi di aggiornamento, convegni etc. inerenti alle politiche per la famiglia. Le eventuali partecipanti presentano alla Consulta una breve relazione.

2. In caso di manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 1 del regolamento interno, la Consulta può di concerto con l'ufficio proporre una volta l'anno la motivata partecipazione della Consulta stessa alla/al assessora/e competente.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per il rimborso spese per missioni previste per il personale provinciale.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.