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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per iniziative per l’incremento economico e della produttività – legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, la concessione di contributi per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività, nonché l’aggiornamento e la specializzazione nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi e del turismo, incluse le iniziative atte a favorire l’innovazione e la cooperazione in tali ambiti.

2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi ad associazioni di categoria e loro cooperative nonché ad istituti, enti e organizzazioni che svolgono attività aventi ricaduta prevalente nel territorio della Provincia, per iniziative che perseguono gli scopi di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche.

Art. 3
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di cui all’articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, secondo quanto specificato ai capi II e III dei presenti criteri.

2. Le iniziative devono essere rivolte a utenti esterni al soggetto richiedente.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate prima della realizzazione dell’iniziativa e devono essere corredate della documentazione di cui all’articolo 9 o 22.

2. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.

Art. 5
Concessione e liquidazione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e liquidati dietro presentazione della documentazione di cui all’articolo 21 o 31.

Art. 6
Obblighi

1. Nella domanda di contributo va dichiarato che per le medesime iniziative e spese ammissibili non è stata presentata domanda ad altri enti o istituzioni pubbliche. In caso contrario la relativa agevolazione va dichiarata come entrata ed è detratta dalla spesa ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione del contributo.

Art. 7
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate e può essere effettuato:

a) tramite sopralluoghi e ispezioni;

b) mediante richiesta di idonea documentazione.

5. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

Art. 8
Revoca del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, il contributo è revocato per inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri.

2. In caso di revoca il contributo va restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali maturati e dell’eventuale rivalutazione monetaria.

CAPO II
Contributi per artigianato, industria, commercio, servizi, innovazione e cooperazione

Art. 9
Documentazione

1. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione nonché delle ricadute e degli effetti nei rispettivi settori economici;

c) piano di finanziamento;

d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Art. 10
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, purché raggiungano una spesa ammessa minima di 2.000,00 euro:

a) studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo, comprese iniziative di marketing, limitatamente ai relativi settori, rami economici o professioni nonché ai prodotti o alle zone geografiche di rispettivo interesse, senza alcuna pubblicità aziendale;

b) iniziative volte a migliorare le tecnologie, l’organizzazione e la gestione aziendale, a pianificare la successione d’impresa, a promuovere l’etica in economia, a incrementare la qualità in generale, ad aumentare il livello di tutela dell’ambiente, del lavoro e della salute sul posto di lavoro, nonché altre iniziative per lo sviluppo dei rispettivi settori, rami economici o professioni;

c) organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi e altre iniziative di formazione;

d) partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi e altre iniziative di formazione;

e) partecipazione a ed organizzazione di manifestazioni fieristiche ed espositive nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. In via straordinaria può essere ammessa anche la partecipazione a o l’organizzazione di manifestazioni fuori del territorio regionale, se essa avviene in accordo con l’Organizzazione Export Alto Adige (EOS) o se quest’ultima la ritiene importante. Le esposizioni artigianali e le mostre dell’economia di carattere locale devono svolgersi a livello comprensoriale, includendo più comuni della stessa comunità;

f) consulenze aziendali;

g) costituzione di cooperazioni aziendali in forma di consorzio, cooperativa o altra forma giuridica;

h) progetti o iniziative nell’ambito di programmi dell’Unione europea.

Art. 11
Spese ammissibili per le iniziative di formazione

1. Per l’organizzazione delle iniziative di formazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi degli organizzatori e dei relatori;

b) affitto di locali e di attrezzature tecniche nonché servizi di interpretariato e traduzione;

c) costi del materiale relativo al programma e del materiale didattico.

2. Per la partecipazione alle iniziative di formazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono ammissibili le seguenti spese:

a) iscrizione e corso;

b) costi del materiale relativo al programma e del materiale didattico;

c) vitto e alloggio fino ad un massimo di 150,00 euro al giorno;

d) spese di viaggio fino ad un massimo di 200,00 euro per iniziative che si svolgono in Italia o in un altro paese europeo e di 400,00 euro per iniziative che si svolgono in altri paesi.

Art. 12
Spese ammissibili per manifestazioni fieristiche

1. Per le manifestazioni fieristiche ed espositive di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi di organizzazione;

b) affitto dell’area espositiva;

c) affitto, montaggio e smontaggio, allestimento e decorazione dello stand e dei relativi accessori;

d) costi degli addetti allo stand;

e) trasporto, pulizia, copertura assicurativa, custodia dello stand e dei relativi accessori;

f) costi delle attività di informazione ed educazione del consumatore.

2. Il totale delle spese ammissibili non può superare l’importo di 150.000,00 euro.

Art. 13
Spese ammissibili per consulenze aziendali

1. Per le consulenze aziendali di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f), sono ammissibili le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti;

b) costi della documentazione di consulenza.

Art. 14
Spese ammissibili per cooperazioni aziendali

1. Per le cooperazioni aziendali di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di costituzione e consulenza;

b) spese di tutoraggio e di personale, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 50.000,00 euro all’anno;

c) affitto e altre spese amministrative, limitatamente ai primi tre anni di attività e fino ad un massimo di 30.000,00 euro all’anno.

Art. 15
Spesa massima per relatori e consulenti

1. La spesa massima ammissibile per giornata/relatore, giornata/consulente è di 900,00 euro.

Art. 16
Programmi dell’Unione europea

1. Per i progetti o le iniziative agevolabili nell’ambito di programmi dell’Unione europea, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h), possono essere applicati i tassi di finanziamento ivi previsti.

2. Possono essere inoltre ammesse a contributo tutte le spese considerate agevolabili anche nell’ambito di tali programmi.

Art. 17
Spese amministrative interne

1. Per le iniziative di cui all’articolo 10 possono essere inoltre ammesse le spese amministrative interne del richiedente relative all’iniziativa agevolata, nella misura massima del 10 per cento delle spese esterne ammissibili ai sensi del presente capo.

2. Le spese amministrative interne non devono essere documentate, bensì indicate nel preventivo di spesa e nel piano di finanziamento.

Art. 18
IVA

1. Se il beneficiario non è soggetto all’IVA e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’IVA può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 19
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

a) le spese relative a pasti, rinfreschi, buffet, omaggi o premi di ogni tipo;

b) le spese per iniziative a carattere prettamente comunale e locale, culturale o sportivo, oppure riconducibili a feste o eventi popolari o folcloristici.

Art. 20
Ammontare del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 10 può essere concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa.

2. In caso di iniziative di formazione e di consulenza obbligatorie per legge, può essere concesso un contributo fino al 40 per cento della spesa ammessa.

Art. 21
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più rate, dietro presentazione dei documenti originali di spesa, muniti di regolare quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. La spesa documentata deve essere di importo almeno pari a quella ammessa. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente o alle società collegate che ne gestiscono il patrimonio e non ad un singolo socio.

2. Se l’importo della spesa documentata risulta inferiore a quello della spesa ammessa, il contributo è ridotto in proporzione. L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.

CAPO III
Contributi per il turismo

Art. 22
Documentazione

1. Alle domande di contributo va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione nonché delle ricadute e degli effetti nel settore turismo;

c) piano di finanziamento;

d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Art. 23
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, purché raggiungano una spesa ammessa minima di 2.000,00 euro:

a) manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza turistica, preferibilmente di carattere interregionale. Sono escluse dal contributo le piccole manifestazioni organizzate a livello locale dalle organizzazioni turistiche nello svolgimento della propria attività istituzionale;

b) studi, ricerche, analisi e progetti di sviluppo, comprese le iniziative di marketing nel settore turistico;

c) organizzazione di e partecipazione a convegni, congressi, seminari, fiere ed altre iniziative di informazione e formazione non obbligatorie per legge.

Art. 24
Spese ammissibili

1. Per le manifestazioni e iniziative di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese pubblicitarie e di comunicazione;

b) materiale informativo;

c) materiale pubblicitario;

d) spese per il programma collaterale;

e) vitto, alloggio e viaggi;

f) compensi degli artisti;

g) affitto di locali e di attrezzature tecniche;

h) spese di trasporto;

i) spese di sicurezza;

j) altre prestazioni strettamente connesse con lo svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa.

2. Per gli studi, le ricerche, le analisi e i progetti di sviluppo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese:

a) compensi dei consulenti;

b) traduzioni;

c) materiale pubblicitario;

d) materiale informativo;

e) assistenza siti web.

3. Per le iniziative di informazione e formazione di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), sono ammesse le seguenti spese:

a) costi di organizzazione;

b) compensi dei relatori;

c) vitto, alloggio e viaggi dei relatori;

d) affitto di locali e di attrezzature tecniche;

e) materiale informativo;

f) affitto, montaggio e smontaggio dello stand;

g) assistenza software.

Art. 25
Spesa massima per relatori e consulenti

1. La spesa massima ammissibile per giornata/relatore, giornata/consulente è di 900,00 euro.

Art. 26
Spese amministrative interne

1. Per le iniziative di cui all’articolo 23 sono inoltre ammissibili le spese amministrative interne del richiedente relative all’iniziativa agevolata, nella misura massima del 10 per cento delle spese esterne ammissibili ai sensi del presente capo.

2. Le spese amministrative interne non devono essere documentate, bensì indicate nel preventivo di spesa e nel piano di finanziamento.

Art. 27
IVA

1. Se il beneficiario non è soggetto all’IVA e quest’ultima rappresenta un fattore di costo, l’IVA può essere ammessa come spesa agevolabile.

Art. 28
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a omaggi o premi di ogni tipo.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), non sono inoltre ammissibili le spese relative a pasti, rinfreschi e buffet.

Art. 29
Spese di gestione dell’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige

1. All’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige, in considerazione delle attività che essa svolge per il perseguimento degli scopi di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, può essere concesso un contributo per le spese di gestione nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.

2. Per le spese di gestione è ammessa la presentazione di una sola domanda all’anno, che va presentata prima dell’inizio del relativo anno di gestione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) distinta dettagliata delle spese;

b) piano di finanziamento;

c) descrizione esaustiva delle attività e dei progetti effettuati e programma annuale;

d) relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente, con il riepilogo delle entrate e delle uscite.

3. Le spese di gestione possono comprendere le seguenti voci:

a) costi per l’acquisto di merci:

1) materiali di consumo;

2) materiale di cancelleria e stampati;

3) acquisto di prodotti finiti;

b) costi per il personale:

1) salari e stipendi;

2) oneri sociali;

3) trattamento di fine rapporto;

4) accantonamenti Casse di Previdenza;

5) rimborsi per missioni, viaggi, vitto e alloggio;

6) altri costi del personale;

c) spese correnti:

1) spese per i locali e spese amministrative come canoni di locazione, energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione corrente;

2) spese di trasporto;

3) canoni di leasing e spese per contratti di leasing;

4) consulenze contabili e fiscali;

5) polizze assicurative;

6) assistenza software.

4. I costi per il personale possono essere rendicontati entro il limite massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Gli importi di riferimento sono quelli stabiliti dal vigente contratto collettivo per le corrispondenti qualifiche funzionali. Sono inoltre riconosciuti gli ulteriori costi del personale, inclusi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività e i corrispettivi per le ore di lavoro straordinario.

5. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) ammontare dell’IVA detraibile;

b) interessi passivi;

c) disavanzo degli esercizi precedenti;

d) ammortamenti;

e) interessi di mora e sanzioni;

f) acquisto di beni destinati alla vendita;

g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate;

h) offerte e altri contributi di solidarietà.

Art. 30
Ammontare del contributo

1. Per le iniziative di cui all’articolo 23 può essere concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa.

2. In caso di organizzazioni turistiche l’ammontare massimo del contributo è pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Art. 31
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più rate, dietro presentazione dei documenti originali di spesa, muniti di regolare quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento e intestati al richiedente. La spesa documentata deve essere di importo almeno pari a quella ammessa.

2. Per la rendicontazione dei costi per il personale va presentato un elenco riepilogativo degli stipendi lordi suddiviso per persone e qualifiche funzionali, firmato dal/dalla legale rappresentante.

3. Se l’importo della spesa documentata risulta inferiore a quello della spesa ammessa, il contributo è ridotto in proporzione. L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.