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In vigore al: 30/06/2015

Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2015, n. 141)
Approvazione del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2015, n. 22.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”. Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “lista di carico” o “carico”: l’elenco dei debitori e delle debitrici contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
  2. “entrate tributarie”: le entrate della Provincia autonoma di Bolzano derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia stessa in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
  3. “entrate non tributarie”: tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare modo le “entrate patrimoniali di diritto pubblico”, cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l’ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le “entrate patrimoniali di diritto privato”, cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato della Provincia;
  4. “entrate”: le entrate di cui alle lettere b) e c).

Art. 3  (Forme di gestione)

(1) Ai sensi dell’articolo 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002 n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate della Provincia può essere effettuata in proprio oppure essere affidata dalla stessa ai soggetti di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell’ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili (procedimento di ingiunzione c.d. “rinforzata”). La riscossione coattiva può anche essere affidata, sino a quando ancora consentito per legge, all’Agente della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

Art. 4 Gestione tramite Alto Adige Riscossioni Spa

(1) La riscossione coattiva delle entrate affidate alla società Alto Adige Riscossioni Spa - Südtiroler Einzugsdienste AG, costituita in forza dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata “Società”, è effettuata con la procedura dell’ingiunzione “rinforzata” di cui all’articolo 3 e con le procedure cautelari ed esecutive ivi previste.

Art. 5  (Responsabili del procedimento di riscossione coattiva)

(1) Il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da trasmettere alla Società per l’iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la quale può delegare tale funzione a direttori e direttrici competenti per materia, anche di altre ripartizioni.

(2) Per le entrate la cui gestione è affidata dalla Provincia alla Società, il/la Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva è il Direttore/la Direttrice della Società. Egli/Essa può delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della Società con atto scritto.

(3) Il/La Responsabile del procedimento di riscossione coattiva, al/alla quale compete l’adozione dell’ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è il Direttore/la Direttrice della Società.

(4) Il/La Responsabile del procedimento di notificazione degli atti è il messo notificatore/la messa notificatrice della Società di cui all’articolo 1, commi 158, 159 e 160, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui nomina è formalizzata con provvedimento della Provincia, previo superamento di un apposito esame di idoneità.

Art 6  (Predisposizione e trasmissione dei dati – Approvazione delle liste di carico)

(1) La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del/della Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate, con l’inserimento dei carichi all’interno del portale messo a disposizione dalla Società oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla Società attraverso altre modalità.

(2) Il formato delle liste di carico, le modalità e le regole da seguire, nonché il contenuto esatto di tali carichi sono concordati tra la Provincia e la Società.

(3) In ogni caso i carichi trasmessi dovranno essere completi e contenere i dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili.

(4) Una volta caricato il flusso, la Società verifica l’esito del caricamento dello stesso e la eventuale presenza di posizioni errate. Queste ultime dovranno essere comunicate alla Provincia e, se necessario, corrette ovvero nuovamente caricate.

(5) Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/la Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla Società – a mezzo di posta elettronica PEC o con altra modalità prevista nella documentazione tecnica della Società – la c.d. minuta di carico, generata dal programma gestionale della riscossione e debitamente sottoscritta dal/dalla Responsabile mediante firma digitale o firma a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

(6) La trasmissione alla Società del documento sottoscritto di cui al comma 5 certifica i crediti come certi, liquidi ed esigibili, e rende esecutivi i carichi affidati alla Società; la trasmissione del documento comporta il passaggio in capo alla Società di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse e determina l’iscrizione del debito a riscossione coattiva.

(7) La ricezione di tale documento costituisce l’invio alla Società delle posizioni da riscuotere.

Art. 7  (Sospensione immediata della riscossione)

(1) La Società è tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme alla stessa affidate su richiesta del debitore/della debitrice ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 8  (Azioni cautelari ed esecutive – procedure concorsuali)

(1) Il/La Responsabile del procedimento di riscossione valuta l’opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all’importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonché all’economicità dell’azione da intraprendere.

(2) Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Società stabilisce la periodicità delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo.

(3) Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili al procedimento di ingiunzione c.d. “rinforzata” di cui agli articoli 3 e 4, nonché sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Società.

Art. 9  (Compensi e rimborso spese per procedure di riscossione coattiva a carico del debitore/della debitrice)

(1) Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati gli importi corrispondenti al compenso attribuito alla Società per lo svolgimento della riscossione coattiva. Tali importi sono determinati nella seguente misura:

  1. qualora l’incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari al 4,65 % da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 6;
  2. qualora l’incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari all’8% da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 6.

(2) Al compenso di cui al comma 1 si somma il rimborso delle seguenti spese:

  1. spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;
  2. spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; dovranno essere inoltre oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale; nel caso di liquidazione con provvedimento giudiziale, queste sono ivi determinate; parimenti, in caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore/della debitrice le spese stabilite dall’ufficiale giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento;
  3. spese gravanti sulla Società in caso di pagamenti da parte del debitore/della debitrice a mezzo di addebiti diretti in conto corrente (SEPA).

(3) L’Assessore/Assessora provinciale alle finanze può, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare gli importi di cui al presente articolo.

Art. 10  (Modalità di riscossione)

(1) Il pagamento del debito può essere effettuato con le modalità rese disponibili dalla Società ed indicate sul sito internet della stessa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 81, comma 2/bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e dalle altre leggi in materia.

Art. 11  (Rateazione del pagamento)

(1) Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiari la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima Società, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

(2) La richiesta è effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di appositi moduli di autocertificazione reperibili presso la Società o sul sito internet della stessa.

(3) Per le rateazioni di importi fino ad euro 50.000,00 è sufficiente la compilazione da parte del debitore/della debitrice dei moduli di cui al comma 2, mentre per le rateazioni di importi superiori ad euro 50.000,00, devono essere presentati i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.

(4) Il contenuto dei moduli di autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire, sono rese note ai debitori e alle debitrici dalla Società.

(5) L’importo minimo rateizzabile è di euro 150,00.

(6) Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 24 per somme di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00 e l’importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 30,00.

(7) Il numero massimo di rate mensili concedibili è invece pari a 72 per somme superiori ad euro 5.000,00 e l’importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 100,00.

(8) Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

(9) Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all’articolo 12, comma 1, sino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l’interesse di cui all’articolo 12, comma 3.

(10) La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione, nonché revoca delle misure cautelari già disposte.

(11) In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto/soggetta a conseguente revoca dello stesso. L’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in unica soluzione, lo stesso è immediatamente ed automaticamente riscuotibile mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive da parte della Società e non può più essere rateizzato.

(12) In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 25.000,00 e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore/della debitrice, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120 rate complessive.

Art. 12  (Interessi dovuti su versamenti e rateazioni)

(1) A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli interessi moratori, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell’atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull’importo dell’entrata e non sull’intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.

(3) Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall’articolo 11 sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

(4) In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalità:

  1. quelli di mora di cui al comma 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione;
  2. quelli di rateazione di cui al comma 3 sono calcolati secondo le regole del piano di ammortamento c.d. alla francese (a rata costante);
  3. in caso di revoca del beneficio della rateazione, sono dovuti dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza di rateazione, gli interessi di mora ai sensi del comma 1.

(5) Le misure dei tassi di interesse fissate al presente articolo possono essere oggetto di variazione con decreto dell’Assessore/Asses¬sora provinciale alle finanze.

Art. 13  (Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare)

(1) Non si procede a riscossione coattiva delle entrate nei confronti di qualsiasi debitore/debitrice, quando la somma dovuta sia inferiore a quanto previsto dall’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.1, e successive modifiche.

Art. 14  (Rimborsi delle somme indebitamente versate)

(1) Il debitore/La debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche.

(2) La richiesta di rimborso indirizzata alla Società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica è reperibile presso la Società o sul sito internet di quest’ultima.

(3) Non si fa luogo a rimborso di importi inferiori a quanto stabilito dall’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(4) Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all’articolo 12, comma 1.

Art. 15  (Inesigibilità)

(1) La Provincia è costantemente aggiornata sullo stato della riscossione mediante l’accesso all’apposita sezione del programma gestionale di riscossione delle entrate.

(2) Le entrate si considerano definitivamente inesigibili quando la Società ne abbia dato comunicazione alla Provincia nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

(3) La comunicazione di inesigibilità deve essere effettuata da parte della Società entro il termine massimo di sette anni decorrenti dalla data di iscrizione del carico a riscossione coattiva di cui all’articolo 6. Tale termine è prorogabile da parte della Provincia per un periodo di due anni, previa adeguata motivazione. Alla scadenza di tale termine potranno essere disposte proroghe ulteriori di eguale durata e secondo le medesime modalità.

(4) La comunicazione di cui al comma 3 può essere effettuata dalla Società anche quando, in seguito allo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva, permangano in capo al medesimo debitore/alla medesima debitrice delle posizioni debitorie residue di importo esiguo non superiore ad euro 12,00.

(5) La comunicazione di inesigibilità da parte della Società dovrà contenere le motivazioni dell’infruttuoso svolgimento dell’attività di riscossione coattiva, tra cui a titolo esemplificativo le seguenti:

  1. irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge e delle banche dati interne della Provincia;
  2. improcedibilità per limiti di importo di cui all’articolo 13;
  3. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva a seguito dell’avvenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento;
  4. mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell’avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo;
  5. mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  6. mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di pignoramento mobiliare con esito negativo.

(6) In seguito alla ricezione della comunicazione di inesigibilità, la Provincia, previo esperimento di una eventuale verifica nel merito della stessa e richiesta della relativa documentazione alla Società, dispone il discarico.

(7) Le cause di perdita del diritto al discarico e le regole di un eventuale contraddittorio sono concordate tra la Provincia e la Società.

(8) Se il discarico non è disposto entro il termine di un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di inesigibilità, le relative posizioni sono automaticamente discaricate.

Art. 16  (Regole tecniche ed operative)

(1) Per l’ottimale svolgimento del servizio e nei limiti del presente regolamento, la Società può determinare regole tecniche ed operative, da pubblicarsi nel sito internet della Società stessa e della Provincia.

Art. 17  (Disposizioni finali)

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

(2) Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate della Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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