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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Adeguamento dei criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive alla normativa dell'Unione Europea

...omissis...

1. di apportare le seguenti modifiche ai criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive, emanati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1864 del 10 dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. Le domande contengono le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;

b) informazioni sull’attività;

c) descrizione del progetto con indicazione delle date di inizio e fine;

d) riferimento all’ubicazione del progetto;

e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto.”;

b) ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) è sostituito con il riferimento al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. Il comma 6 dell’articolo 4 si applica a tutte le domande giacenti e inevase alla data del 1° gennaio 2015, presentate presso la struttura competente.

3. Per le domande giacenti la cui documentazione è ancora incompleta, entro il 15 maggio 2015 possono essere fornite le informazioni e le integrazioni eventualmente necessarie di cui all’articolo 4, comma 6. In caso di mancato completamento delle informazioni, i dati contenuti nella domanda giacente sono vincolanti.

4. Per tutte le domande giacenti e complete per le quali non siano state impegnate le agevolazioni per mancanza di risorse, la documentazione presentata è considerata valida e definitiva ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto contiene tutte le informazioni necessarie relative al progetto.

5. Le agevolazioni riferite a domande giacenti, ma non ancora approvate, che non soddisfano i presupposti di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono concesse secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda e tenuto conto delle possibilità e dei limiti imposti dal regolamento «de minimis» e dal regolamento di esenzione all’epoca in vigore.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata alla Commissione europea.

 

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