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In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Ordinanza 25 marzo 2015 (13 maggio 2015), n. 79; Pres. Criscuolo; Red. Napolitano

 

Ritenuto che, con i ricorsi in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013);

che, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); con i principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione; con gli artt. 4, numero 7), 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 75, 79, 83, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); con il decreto legislativo 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che la Provincia autonoma di Trento deduce il contrasto dell’art. 1, comma 132, della l. n. 228 del 2012 con gli artt. 117, 118, 119 e 120, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e con il principio di leale collaborazione; con gli artt. 9, numero 10), 16, 75, 79, commi 1, 3 e 4, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; con il d.P.R. n. 474 del 1975; con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); con gli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; con l’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è ritualmente costituito in giudizio con riferimento ad entrambi i ricorsi, chiedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o comunque, nel merito, infondati;

che, in base ad analoghe considerazioni, la difesa erariale ha sostenuto che la disposizione impugnata – dovendo garantire, in un contesto di grave crisi finanziaria, il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria – ha inteso ridurre il livello del fabbisogno sanitario attraverso la riduzione dei costi che il Servizio sanitario nazionale nella sua interezza è chiamato a sopportare, imponendo agli enti autonomi limiti alla crescita della spesa corrente, in via transitoria e in forza dell’obbligo di generale partecipazione all’azione di risanamento delle finanza pubblica;

che la trattazione dei ricorsi è stata, più volte, rinviata a nuovo ruolo in pendenza delle trattative per il perfezionamento di un accordo in materia di finanza pubblica, potenzialmente idoneo ad incidere sulla materia del contendere, tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che in data 15 ottobre 2014 è stato concluso il suddetto accordo, in esecuzione del quale le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno inteso rinunciare ai ricorsi in epigrafe, e che le difese delle ricorrenti hanno rispettivamente depositato in giudizio i verbali delle deliberazioni delle Giunte provinciali (con la rituale ratifica del Consiglio, per quanto concerne la Provincia autonoma di Trento);

che le rinunce ai ricorsi sono state formalmente accettate con deliberazioni del Consiglio dei ministri depositate dall’Avvocatura generale dello Stato nella cancelleria di questa Corte.

Considerato che deve essere disposta la riunione dei giudizi in quanto la comunanza del loro oggetto ne giustifica l’unitaria trattazione;

che all’avvenuta accettazione della rinuncia ai ricorsi consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo il quale «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo».

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe indicati;

riuniti i giudizi,

dichiara l’estinzione del giudizio.

 

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