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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione ai corsi di formazione continua di breve durata

Allegato A

Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione ai corsi di formazione continua di breve durata

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, le quote di partecipazione ai corsi di formazione professionale a carico delle persone partecipanti sono così determinate:

1. La quota di partecipazione ammonta fino ad un massimo di euro 800,00. La base per il calcolo della quota di partecipazione è data dal numero delle ore di formazione.

2. Per i corsi organizzati espressamente per una singola azienda, a quest’ultima vengono addebitati per intero i seguenti costi diretti:

a) costi relativi a relatori o docenti (onorario, spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché del materiale didattico);

b) materiale di consumo (libri, materiale di consumo e per le esercitazioni);

c) affitto di aule esterne.

3. Apprendisti e apprendiste, alunni e alunne frequentanti corsi di formazione continua, di propria iniziativa, presso le scuole professionali provinciali pagano il 30 per cento della quota di partecipazione.

4. È prevista la partecipazione gratuita ai corsi di formazione continua per le seguenti tipologie di partecipanti:

a) persone in stato di disoccupazione;

b) persone in cassa integrazione guadagni (CIG) o iscritte nelle liste di mobilità;

c) persone socialmente svantaggiate:

- persone con dipendenze in terapia;

- persone con una malattia psichica;

- persone con disabilità fisiche o mentali;

- ex detenuti, condannati con sentenza passata in giudicato, detenuti o in stato di libertà, per i quali si elaborano progetti in funzione della concessione di misure alternative alla detenzione;

- profughi richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

- persone in disagio socio-familiare in carico ad un servizio socio-sanitario;

d) apprendisti e apprendiste, alunni e alunne frequentanti corsi di formazione offerti dalla rispettiva scuola professionale provinciale ad integrazione della loro formazione;

e) persone di riferimento all’interno delle aziende, che accompagnano gli alunni e alunne delle scuole professionali provinciali durante lo stage curriculare;

f) dipendenti provinciali frequentanti un corso di formazione o aggiornamento professionale obbligatorio istituito dalle rispettive formazioni professionali; l’obbligo di frequenza deve essere motivato esaurientemente dal/dalla superiore preposto/preposta.

6. Le rispettive formazione professionali possono organizzare ed istituire corsi di formazione continua gratuiti per enti pubblici. In tal caso è necessaria una richiesta scritta da parte dell’ente, dalla quale risulti espressamente la necessità dello svolgimento dell’azione formativa. La formazione professionale competente valuta la fattibilità dell’azione formativa dopo un accurato esame della richiesta.

7. Alle persone partecipanti possono essere inoltre addebitati eventuali costi per esami o certificazioni (ambito IT, ECDL, EBCL, saldatura ecc.), nonché per materiale didattico (libri, materiale di consumo e per le esercitazioni).

 

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