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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Legge provinciale 24 settembre 2010, articolo 7, comma 4: Criteri per la permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo in lingua tedesca

Allegato

CRITERI PER LA PERMEABILITÀ TRA I DIVERSI PERCORSI DEL SECONDO CICLO IN LINGUA TEDESCA

Articolo 1
Oggetto

1. La presente regolamentazione definisce in esecuzione dell’articolo 7 comma 4 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, i criteri per la permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo in lingua tedesca. Essa vale anche nei confronti delle alunne e degli alunni che passano agli istituti in lingua tedesca del secondo ciclo.

2. Nella presente regolamentazione gli istituti scolastici rispettivamente gli indirizzi di studio dai quali gli alunni e le alunne provengono sono denominati istituti di provenienza, mentre gli istituti scolastici ossia gli indirizzi di studio ai quali gli alunni e le alunne passano sono denominati istituti di destinazione.

Articolo 2
Passaggio delle alunne e degli alunni dopo il primo anno scolastico del secondo ciclo

1. Le alunne e gli alunni dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, che abbiano concluso con successo la prima classe, possono passare a tutti gli altri istituti del secondo ciclo di lingua tedesca della Provincia.

2. Gli istituti di destinazione svolgono un colloquio di consulenza con le alunne e gli alunni passanti in cui vengono individuate le competenze necessarie per il proficuo proseguimento della carriera scolastica nell’istituto di destinazione, e sono pianificati gli interventi ritenuti necessari per l’acquisizione delle stesse.

Articolo 3
Passaggio delle alunne e degli alunni dopo il secondo, terzo e quarto anno scolastico del secondo ciclo

1. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 4 e 5 le alunne e gli alunni dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, che abbiano concluso con successo le successive classi possono passare a tutti gli altri istituti del secondo ciclo di lingua tedesca della Provincia.

2. Previo confronto con i dirigenti scolastici l’Intendente scolastico ossia Direttore di Dipartimento determina le materie, non incluse nel piano orario dell’istituto di provenienza e comunque fondamentali per il proficuo proseguimento della carriera scolastica presso l’istituto di destinazione, sulle quali deve essere svolto un esame di integrazione. Esperienze extrascolastiche come, a titolo esemplicativo, praticantato vengono riconosciute.

3. Nelle materie che negli istituti di provenienza sono state insegnate in misura notevolmente inferiore rispetto agli istituti di destinazione, questi ultimi prendono, anche in collaborazione con gli istituti di provenienza, tempestivamente tutti i provvedimenti idonei al fine di rendere più facile il proficuo proseguimento della carriera scolastica delle alunne e degli alunni passanti.

Articolo 4
Passaggio di apprendisti

1. Gli apprendisti che non hanno frequentato ovvero non hanno concluso con successo il nono anno scolastico possono passare a tutti gli altri istituti del secondo ciclo di lingua tedesca della Provincia dopo aver concluso con successo il primo anno di apprendistato. Il passaggio è legato al superamento di un esame integrativo sulle materie, fondamentali per il proficuo proseguimento della carriera scolastica presso l’istituto di destinazione, che ai sensi dell’articolo 3 comma 2 vengono determinate dall’Intendente scolastico ossia Direttore di dipartimento. In tale caso deve essere tenuto conto della formazione degli apprendisti presso le imprese.

2. Gli apprendisti che hanno concluso con successo il secondo anno di apprendistato rispettivamente di formazione professionale possono passare a tutti gli altri istituti del secondo ciclo di lingua tedesca della Provincia. Il passaggio è legato al superamento di un esame integrativo sulle materie, fondamentali per il proficuo proseguimento della carriera scolastica presso l’istituto di destinazione, che ai sensi dell’articolo 3 comma 2 vengono determinate dall’Intendente scolastico ossia Direttore di Dipartimento. In tale caso deve essere tenuto conto della formazione degli apprendisti presso le imprese.

Articolo 5
Passaggio al 4°e 5° anno negli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica

1. Il passaggio al 4° anno degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è riservata alle alunne e agli alunni in possesso del diploma professionale rilasciato alla fine del triennio dal rispettivo istituto professionale.

2. Il passaggio al 4° anno degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è accessibile anche per gli apprendisti che hanno concluso l’apprendistato nel rispettivo ambito professionale con l’acquisizione del diploma professionale e che superano un esame integrativo riferito alle materie non svolte all’interno dell’apprendistato.

3. L’accesso al corso annuale di cui all’art. 2 comma 2 lett. c) della Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 è riservato alle alunne e agli alunni in possesso del rispettivo diploma professionale che superano il procedimento di accesso definito dalla Giunta provinciale.

4. Gli apprendisti in possesso del diploma conclusivo di un apprendistato quadriennale sono pur ammessi al procedimento definito dalla Giunta provinciale per l’accesso al corso annuale di cui al all’art. 2 comma 2 lett. c) della Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, purché abbiano prima superato l’esame integrativo sulle materie generali definite dall’Intendente scolastico ossia Direttore di Dipartimento ai sensi dell’articolo 3 comma 2.

Articolo 6
Forma e contenuto degli esami integrativi

1. Gli esami integrativi sono svolti prima dell’inizio delle lezioni da una commissione d’esame istituita nell’istituto di destinazione.

2. Fanno parte della commissione d’esame il/la dirigente scolastico/a con funzione di presidente e i docenti delle materie interessate con funzione di membro. Il/La dirigente scolastico/a può delegare la presidenza ad un/a docente dell’istituto. La commissione d’esame è composta da almeno tre persone.

3. In concomitanza con la procedura proposta rispettivamente definita dal Collegio dei docenti gli esami integrativi intendono verificare se le alunne e gli alunni che passano siano in possesso delle competenze necessarie per il proficuo proseguimento della carriera scolastica. Pertanto gli esami vertono sulle competenze strettamente necessarie per il proficuo proseguimento della carriera scolastica.

Articolo 7
Credito scolastico

1. Il Consiglio di classe assegna alle alunne e agli alunni provenienti dagli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica il credito scolastico. Il credito scolastico viene attribuito in base al punteggio dei diplomi professionali prodotti ovvero, dove non previsto, in base alla media dei voti delle pagelle prodotte. Ai soli fini dell’attribuzione dell’effettivo punteggio nelle bande di oscillazione previste si deve tenere conto degli esami integrativi eventualmente svolti presso l’istituto di destinazione nonché dei crediti formativi eventualmente presentati.

Articolo 8
Passaggio di alunne e di alunni con piano formativo differenziato

1. Gli alunni e le alunne con un piano di studi differenziato possono passare nell’ambito del loro obbligo di formazione ad un altro istituto del secondo ciclo, al fine di proseguire al meglio ossia terminare il ciclo di studio individuale nell’istituto di destinazione.

2. A tali fini gli istituti di destinazione, assieme agli istituti di provenienza svolgono un colloquio con gli alunni e le alunne interessati/e al passaggio o con i loro tutori/autorizzati all’educazione, nel quale vengono discussi le competenze finora raggiunte, nonché le maggiori opportunità di istruzione e i provvedimenti necessari.