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In vigore al: 30/06/2015

g) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 31)
Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige

1)
Pubblicato nel supplemento n. 2 del B.U. 28 aprile 2015, n. 17.

Art. 1 (Istituzione e compiti)

(1) Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello Statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:

  1. una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo;
  2. una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti – secondo le modalità previste dal regolamento – anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione;
  3. una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Il documento definitivo è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 103 dello Statuto di autonomia. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.

Art. 2 (Composizione)

(1) La Convenzione ha 33 componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:

  1. quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni;
  2. due componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi;
  3. cinque persone, esperte di diritto, scelte secondo criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza e sulla base di un curricolo specialistico, nominate dal Consiglio provinciale;
  4. otto componenti, rappresentanti della società civile. Sono eletti tra i 100 privati cittadini e private cittadine che compongono il 'forum' di cui all'articolo 5, comma 2;
  5. dodici componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica.

(2) Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.

(3) La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l’ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell’ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.

(4) La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.

(5) La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.

Art. 3 (Modalità di funzionamento della Convenzione)

(1) La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.

(2) Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.

(3) I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.

Art. 4  (Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)

(1) L’ufficio di presidenza della Convenzione si incontra regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e li informa sullo stato dei lavori della Convenzione. Inoltre si svolge un continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5  (Coordinamento e partecipazione)

(1) Enti pubblici e privati cittadini, associazioni – anche non riconosciute – e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(2) 100 privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato "forum", che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al “forum” possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige con più di 16 anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.

(3) Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.

(4) La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.

(5) I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.

(6) Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 6  (Durata dei lavori)

(1) La Convenzione ha una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale. La Convenzione può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 7  (Norma finanziaria)

(1) Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.

(2) Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.

Art. 8  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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